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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05192/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino dell'8 agosto 2023 con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la commissione di una rapina aggravata .

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando (1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indi2:i di colpevolezza, (2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, (3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. 2.1 Sotto il primo profilo, la persona offesa può aver errato nel riconoscere nella persona inseguita l'autore del reato subito tanto più che è inverosimile che, in quanto pregiudicato, egli portasse in bellavista la refurtiva appena sottratta; inoltre, se fosse stato l'autore del reato, si sarebbe dileguato più celermente. 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, i precedenti risalgono a più di cinque anni fa mentre da otto anni l'indagato ha scontato il proprio debito ed due reati più recenti sono avvenuti quando l'indagato si trovava da solo nella casa che condivide con la compagna. 2.3 La motivazione è incongrua anche in relazione alla scelta della misura dato che la violazione cautelare non ha riguardato una misura restrittiva con la conseguenza che non vi è un ostacolo alla applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ed in parte generici.

2. Non consentito è certamente il primo che, proponendo una ricostruzione alternativa (l'indagato sarebbe stato erroneamente identificato dalla persona offesa come l'autore della rapina poco prima perpetrata), formula una mera ipotesi (la persona offesa "può aver errato nel riconoscere nella persona del Labid l'autore del reato") sganciata da qualsivoglia elemento fattuale concreto e quindi inidonea a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il tribunale del riesame ed ancora prima il giudice per le indagini preliminari.

Ulteriori, successive formulazioni in termini di inverosimiglianza (che l'imputato indossasse la catenina appena sottratta, che egli si trovasse a poche centinaia di metri dal /ocus commissi delicti) sono dirette a porre in dubbio la ricostruzione del fatto accolta nel provvedimento impugnato ma non indicano nemmeno quale tra i vizi indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p. sia stato commesso dal redattore della decisione, così svelando la reale natura e funzione del motivo, diretto ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio, in violazione dei principi processuale ed ordinamentali italiani che affidano alla Corte di Cassazione la funzione nomofilattica, per assicurare la uniforme interpretazione del diritto e non la terza rivalutazione del fatto.

3. Il secondo motivo è generico poiché esso non si confronta cori le puntuali osservazioni dell'impugnata ordinanza ove vengono indicati i prec:edenti di polizia e la commissione del reato nonostante la sottoposizione a misura cautelare, quali profili qualificanti delle esigenze cautelari.

Per contro, il ricorso evoca esigenze familiari (le condizioni della convivente, che renderebbero necessaria la presenza dell'imputato in casa) che sono ovviamente inconferenti nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto basato su considerazioni di carattere teorico, legate alla misura cautelare adottata, in sé, piuttosto che in relazione alle concrete esigenze cautelari.

Il tribunale del riesame aveva evidenziato che la commissione del reato durante la sottoposizione a misura rendeva la misura stessa evidentemente inadeguata all'esigenza preventiva cautelare poiché non era stato un richiamo sufficiente a desistere dal commettere ulteriori reati.

Il ricorso, per contro, contesta vi sia stata violazione delle prescrizioni confondendo il tema della violazione della misura con quello della funzione dissuasiva che la misura svolge anche se non detentiva.

Pur senza comportare necessariamente la violazione della misura, la commissione di un reato quando sottopostovi può certamente indicare (come è stato ritenuto in questo caso) l'insufficienza della misura e la necessità di applicarne una più gravosa (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 264986 - 01).

La valutazione espressa in proposito nel provvedimento impugnato appare pertanto adeguata e non manifestamente illogica.

5. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, 13 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino dell'8 agosto 2023 con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la commissione di una rapina aggravata . 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando (1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indi2:i di colpevolezza, (2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, (3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. 2.1 Sotto il primo profilo, la persona offesa può aver errato nel riconoscere nella persona inseguita l'autore del reato subito tanto più che è inverosimile che, in quanto pregiudicato, egli portasse in bellavista la refurtiva appena sottratta; inoltre, se fosse stato l'autore del reato, si sarebbe dileguato più celermente. 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, i precedenti risalgono a più di cinque anni fa mentre da otto anni l'indagato ha scontato il proprio debito ed due reati più recenti sono avvenuti quando l'indagato si trovava da solo nella casa che condivide con la compagna. 2.3 La motivazione è incongrua anche in relazione alla scelta della misura dato che la violazione cautelare non ha riguardato una misura restrittiva con la conseguenza che non vi è un ostacolo alla applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ed in parte generici. 2. Non consentito è certamente il primo che, proponendo una ricostruzione alternativa (l'indagato sarebbe stato erroneamente identificato dalla persona offesa come l'autore della rapina poco prima perpetrata), formula una mera ipotesi (la persona offesa "può aver errato nel riconoscere nella persona del Labid l'autore del reato") sganciata da qualsivoglia elemento fattuale concreto e quindi inidonea a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il tribunale del riesame ed ancora prima il giudice per le indagini preliminari. Ulteriori, successive formulazioni in termini di inverosimiglianza (che l'imputato indossasse la catenina appena sottratta, che egli si trovasse a poche centinaia di metri dal /ocus commissi delicti) sono dirette a porre in dubbio la ricostruzione del fatto accolta nel provvedimento impugnato ma non indicano nemmeno quale tra i vizi indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p. sia stato commesso dal redattore della decisione, così svelando la reale natura e funzione del motivo, diretto ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio, in violazione dei principi processuale ed ordinamentali italiani che affidano alla Corte di Cassazione la funzione nomofilattica, per assicurare la uniforme interpretazione del diritto e non la terza rivalutazione del fatto. 3. Il secondo motivo è generico poiché esso non si confronta cori le puntuali osservazioni dell'impugnata ordinanza ove vengono indicati i prec:edenti di polizia e la commissione del reato nonostante la sottoposizione a misura cautelare, quali profili qualificanti delle esigenze cautelari. Per contro, il ricorso evoca esigenze familiari (le condizioni della convivente, che renderebbero necessaria la presenza dell'imputato in casa) che sono ovviamente inconferenti nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto basato su considerazioni di carattere teorico, legate alla misura cautelare adottata, in sé, piuttosto che in relazione alle concrete esigenze cautelari. Il tribunale del riesame aveva evidenziato che la commissione del reato durante la sottoposizione a misura rendeva la misura stessa evidentemente inadeguata all'esigenza preventiva cautelare poiché non era stato un richiamo sufficiente a desistere dal commettere ulteriori reati. Il ricorso, per contro, contesta vi sia stata violazione delle prescrizioni confondendo il tema della violazione della misura con quello della funzione dissuasiva che la misura svolge anche se non detentiva. Pur senza comportare necessariamente la violazione della misura, la commissione di un reato quando sottopostovi può certamente indicare (come è stato ritenuto in questo caso) l'insufficienza della misura e la necessità di applicarne una più gravosa (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 264986 - 01). La valutazione espressa in proposito nel provvedimento impugnato appare pertanto adeguata e non manifestamente illogica. 5. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 13 d