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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11784/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5422/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Campli (TE) e res.te in Montesilvano (PE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), co-erede del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lanciano (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale con sede in Atessa (CH) al C.so [OSCURATO:PERSONA] II, n. 126, giusta procura -ricorrente- contro tributi r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 C/D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), che la rappresenta e difende ope legis -indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- e Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Teramo, in persona del l.r.p.t., con sede in Teramo al L.go Madonna delle Grazie -c.a.p. 64100 – TERAMO (TE), (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) - pec: [OSCURATO:EMAIL], nonchè D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e res.te in Pineto (TE) alla Piazza della Liber̀ n. 17, legalmente rappresentata dall’amministratore di sostegno Avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimate- per l’annullamento della s entenza n.404/2022 della [OSCURATO:PERSONA].

I, pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in segreteria in data 27.06.2022, nella causa iscritta al n. 712/2021 R.G.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e D’[OSCURATO:PERSONA], intimata, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del dante causa, [OSCURATO:PERSONA], per maggiori imposte Irpef ed Irap;

2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. per avere considerato la CTR legittima la declaratoria di inammissibilitàper tardiva proposizione della violazione dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) pronunciata dai giudici di primo grado e non aver ritenuto tale eccezione (peraltro già proposta dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo) rilevabile d’ufficio;

1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. per avere considerato il giudice di secondo grado assolutamente insussistente la necessità di litisconsorzio necessario una volta che la società Resort aveva definito la propria posizione mediante l’accordo di mediazione;

1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 TUIR (Dpr 917/86), in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere la C.t.r., in palese violazione del predetto articolo,dopo aver avallato l’operato dell’Ufficio che ha riqualificato erroneamente l’atto dicessione di quote societarie r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in atto di cessione d’azienda, ritenuta valida l’applicazione della “inesistente” plusvalenza che, secondo gli stessi giudici, oltre ad essere sussistente, andava imputata all’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;

2.1. preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilit̀ del ricorso per tardivit̀ sollevata dall’Agenzia controricorrente; tale eccezione è fondata in quanto l’ufficio ha dimostrato di aver notificato,via Pec in data 6 ottobre 2022, al difensore della ricorrente per il giudizio di appello,la sentenza impugnata; il ricorso in cassazione risulta notificato solo in data 27 gennaio 2023, oltre i sessanta giorni previsti dall’art.325 cod. proc. civ.; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo; nulla per le spese nei confronti delle parti intimate; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5422/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Campli (TE) e res.te in Montesilvano (PE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), co-erede del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lanciano (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale con sede in Atessa (CH) al C.so [OSCURATO:PERSONA] II, n. 126, giusta procura -ricorrente- contro tributi r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 C/D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), che la rappresenta e difende ope legis -indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- e Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Teramo, in persona del l.r.p.t., con sede in Teramo al L.go Madonna delle Grazie -c.a.p. 64100 – TERAMO (TE), (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) - pec: [OSCURATO:EMAIL], nonchè D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e res.te in Pineto (TE) alla Piazza della Liber̀ n. 17, legalmente rappresentata dall’amministratore di sostegno Avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimate- per l’annullamento della s entenza n.404/2022 della [OSCURATO:PERSONA]. I, pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in segreteria in data 27.06.2022, nella causa iscritta al n. 712/2021 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e D’[OSCURATO:PERSONA], intimata, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del dante causa, [OSCURATO:PERSONA], per maggiori imposte Irpef ed Irap; 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. per avere considerato la CTR legittima la declaratoria di inammissibilitàper tardiva proposizione della violazione dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) pronunciata dai giudici di primo grado e non aver ritenuto tale eccezione (peraltro già proposta dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo) rilevabile d’ufficio; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. per avere considerato il giudice di secondo grado assolutamente insussistente la necessità di litisconsorzio necessario una volta che la società Resort aveva definito la propria posizione mediante l’accordo di mediazione; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 TUIR (Dpr 917/86), in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere la C.t.r., in palese violazione del predetto articolo,dopo aver avallato l’operato dell’Ufficio che ha riqualificato erroneamente l’atto dicessione di quote societarie r.g. n.5422/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in atto di cessione d’azienda, ritenuta valida l’applicazione della “inesistente” plusvalenza che, secondo gli stessi giudici, oltre ad essere sussistente, andava imputata all’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; 2.1. preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilit̀ del ricorso per tardivit̀ sollevata dall’Agenzia controricorrente; tale eccezione è fondata in quanto l’ufficio ha dimostrato di aver notificato,via Pec in data 6 ottobre 2022, al difensore della ricorrente per il giudizio di appello,la sentenza impugnata; il ricorso in cassazione risulta notificato solo in data 27 gennaio 2023, oltre i sessanta giorni previsti dall’art.325 cod. proc. civ.; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo; nulla per le spese nei confronti delle parti intimate; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor
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