Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]65/99
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del Trattato – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003
Massime della sentenza
1..
Ricorso di annullamento – Motivi – Illegittimità di un accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] – Riconoscimento da parte dell'impresa ricorrente di alcuni fatti rivelati da documenti ottenuti nel corso dell'accertamento – Irrilevanza ai fini dell'interesse a sollevare il motivo
(Art. 230 CE)
2..
Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
3..
Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e (CEE) n. 4056/86, art. 18]
4..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Limiti – Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
5..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Accesso ai locali delle imprese – Limiti – Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento – Diritto di adire il giudice comunitario
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
6..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Accesso ai locali delle imprese – Impresa non contemplata nella decisione di accertamento – Presupposti per l'accesso
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
7..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Cooperazione volontaria dell'impresa – Conseguenze sulla possibilità di dimostrare un'ingerenza eccessiva della pubblica autorità
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
8..
Concorrenza – Norme comunitarie – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da provvedimenti statali – Esclusione – Presupposti
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
9..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definiti negli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
1.
La circostanza che un'impresa abbia ammesso determinati fatti relativi a una potenziale violazione delle regole di concorrenza
non significa, in nessun caso, che essa abbia rinunciato a contestare, o non possa contestare, la legittimità degli accertamenti
effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] durante i quali essa è venuta in possesso di documenti idonei a costituire elementi probatori
dell'infrazione di cui trattasi. v. punto 28
2.
Il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti
successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e
ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla
Corte in sede di impugnazione è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo
Statuto della Corte. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] e fruito di una riduzione dell'ammenda
a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.
v. punto 29
3.
In tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del Trattato in materia di concorrenza, i diritti della difesa devono
essere rispettati dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia
nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente
compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti
per la costituzione delle prove dell'illegittimità di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità. v. punti 37-38
4.
Per quanto riguarda i poteri di accertamento attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17 e la misura in
cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, l'esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità
nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o eccessivi, rappresenta un principio
generale del diritto comunitario. Infatti, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche
autorità nella sfera di attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere
giustificati dai motivi che questa contempla; tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela
contro interventi arbitrari o eccessivi. v. punto 39
5.
Emerge tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti
della [OSCURATO:PERSONA] che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. L'esercizio di questi ampi poteri è tuttavia
subordinato a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese coinvolte. In proposito, l'obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di indicare l'oggetto e lo scopo di un accertamento è fondamentale non solo per
evidenziare la giustificatezza dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per
consentire a queste ultime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro
diritti di difesa. Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a indicare nella decisione che ordina un accertamento, in maniera il più possibile precisa,
l'oggetto della ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento. Una simile prescrizione è atta a tutelare
i diritti della difesa delle imprese interessate, in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la [OSCURATO:PERSONA]
potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto
e allo scopo di questo. Infine, l'impresa destinataria della decisione può presentare, avverso quest'ultima, un ricorso di annullamento dinanzi al
giudice comunitario; in caso di accoglimento del ricorso, alla [OSCURATO:PERSONA] sarà impedito di avvalersi di tutti i documenti
o atti probatori raccolti in occasione del detto accertamento. v. punti 41, 44-46
6.
[OSCURATO:PERSONA] deve assicurare, nei suoi accertamenti, il rispetto del principio della legittimità dell'azione delle istituzioni
comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di una persona, fisica o giuridica. Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86, che determina
le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, e ai principi fondamentali del diritto
riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA], in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata a
un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione. [OSCURATO:PERSONA] non eccede tuttavia i limiti dei propri poteri d'indagine allorché agisce con diligenza e nel pieno rispetto
del suo dovere di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento, che i locali che intende ispezionare appartengano
effettivamente all'ente giuridico sul quale vuole indagare. Essa si mantiene entro i limiti della legittimità qualora, dopo
aver appreso che i locali oggetto di accertamento non appartengono all'impresa menzionata nella decisione, essa possa ritenere
che tali locali siano comunque utilizzati dall'impresa inizialmente considerata nella decisione per le sue attività commerciali,
posto che la società che vi è installata, pur essendo giuridicamente distinta dalla società destinataria della decisione,
è la sua rappresentante nonché gestore esclusivo delle attività oggetto dell'indagine. Infatti, il diritto di accedere a tutti
i locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale
a dire nei locali commerciali delle imprese. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa. v. punti 66-67, 71-72, 76
7.
Non può parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera di attività di un'impresa, nel caso in cui sia
effettuato un accertamento con la cooperazione dell'impresa interessata e non sia prodotto alcun elemento per sostenere che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'impresa oggetto di accertamento.
v. punto 82
8.
Gli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa
nazionale, o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale
da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non
trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 85 e 86 del Trattato possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità
che la concorrenza sia ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese. Inoltre, la possibilità di
escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per
il fatto che esso è stato imposto alle imprese dalla normativa nazionale esistente o che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità
di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo dai giudici comunitari. Ne consegue che, se non sussiste alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale,
la [OSCURATO:PERSONA] non può concludere nel senso di una carenza d'autonomia degli operatori le cui azioni sono messe in discussione,
salvo che emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che il detto comportamento è stato loro imposto unilateralmente
dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano
far subire loro notevoli perdite. v. punti 119-122
9.
Il metodo generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA è applicabile altresì alle
ammende inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi. Poiché, seguendo tale metodo, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri citati all'art. 19, n. 2,
del regolamento n. 4056/86, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata, nel rispetto del limite massimo in relazione
al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione, gli orientamenti non trascendono il contesto
giuridico delle sanzioni come definito dalla detta disposizione. v. punti 158, 167
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2003
(1)
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del Trattato – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
Nella causa T-65/99,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, V. Akritidis e A. Papakrivopoulos, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. R. Lyal e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. G. Athanassiou, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, 1999/271/CE,
relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34466 ─ Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine del ricorso
1
La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA, è una compagnia greca di navigazione traghetti che effettua servizi di trasporto passeggeri
e veicoli su linee marittime in Grecia e all'estero, compreso sul mercato delle rotte che collegano la Grecia all'Italia (in
prosieguo: il
mercato Grecia/Italia), in cui opera sulle linee tra Patras (Patrasso) e Ancona, via Corfù e Igumenitsa, tra Patrasso e Brindisi e tra Patrasso
e Bari.
2
A seguito del reclamo presentato nel 1992 da un utente secondo il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e l'Italia erano
molto simili su tutte le linee, la [OSCURATO:PERSONA], in conformità all'art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre
1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378,
pag. 4), ha chiesto informazioni a taluni operatori di traghetti. Poi, ai sensi dell'art. 18, n. 3, del detto regolamento,
ha eseguito accertamenti presso gli uffici di sei operatori di traghetti, cinque in Grecia e uno in Italia.
3
In particolare, il 4 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(94) 1790/5, che imponeva alla società [OSCURATO:PERSONA]
di sottoporsi a un accertamento (in prosieguo: la
decisione di accertamento). Il 5 e il 6 luglio 1994 gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno proceduto all'ispezione dei locali siti in viale [OSCURATO:PERSONA] 64B,
[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], i quali sono risultati poi appartenere alla società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'
ETA), una persona giuridica diversa da quella menzionata nella decisione di accertamento. Nel corso dell'accertamento la [OSCURATO:PERSONA]
ha conseguito copia di un gran numero di documenti considerati in seguito elementi utilizzabili nei confronti delle diverse
imprese coinvolte nell'indagine.
4
Successivamente sono state rivolte altre richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 4056/86, alla
ricorrente e ad altre compagnie di navigazione marittima per ottenere ulteriori ragguagli sui documenti rinvenuti nel corso
degli accertamenti.
5
Con decisione 21 febbraio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento formale, inviando una comunicazione di addebiti a
nove compagnie, fra cui la ricorrente.
6
Il 9 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del
Trattato CE (IV/34466 ─ Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24; in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]).
7
[OSCURATO:PERSONA] comprende le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE,
concordando i prezzi da applicare ai servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso ed Ancona. Le infrazioni hanno avuto
la seguente durata:
a)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal 18 luglio 1987 al luglio 1994;
b)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dal 18 luglio 1987 al 27 dicembre 1992;
c)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA] SA, dal 18 luglio 1987 all'8 dicembre 1989;
d)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dal 6 luglio 1989 al luglio 1994.
2.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]
hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, concordando le tariffe per autocarri da applicare sulle linee Patrasso-Bari
e Patrasso-Brindisi. Le infrazioni hanno avuto la seguente durata:
a)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al luglio 1994;
b)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al 27 dicembre 1992;
c)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al luglio 1994;
d)
nel caso di [OSCURATO:SOCIETA], dal 30 ottobre 1990 al luglio 1994.
Articolo 2
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende alle imprese sotto indicate:
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 3,26 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 3,26 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,5 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,5 Mio di EUR,
─
ad [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,11 Mio di EUR,
ad [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,11 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 0,26 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 0,26 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,01 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,01 Mio di EUR,
─
ad [OSCURATO:SOCIETA], un'ammenda di 0,98 Mio di EUR.
ad [OSCURATO:SOCIETA], un'ammenda di 0,98 Mio di EUR.
(...).
8
[OSCURATO:PERSONA] è indirizzata a sette imprese: [OSCURATO:PERSONA], con sede in Heraklion, Creta (Grecia) (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Grecia) (in prosieguo: la
ricorrente), [OSCURATO:PERSONA], con sede in Hania, Creta (in prosieguo: l'
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia (in prosieguo: l'
[OSCURATO:PERSONA]).
Procedimento e conclusioni delle parti
9
Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso
diretto ad ottenere l'annullamento della [OSCURATO:PERSONA].
10
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere per iscritto a un quesito e di produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA]
ha ottemperato alle richieste nel termine impartito.
11
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 1°
luglio 2002.
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare l'intera [OSCURATO:PERSONA];
annullare l'intera [OSCURATO:PERSONA];
─
in subordine, annullare l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla durata dell'infrazione contestata, nonché annullare
o ridurre l'ammenda inflitta;
in subordine, annullare l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla durata dell'infrazione contestata, nonché annullare
o ridurre l'ammenda inflitta;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere interamente il ricorso;
respingere interamente il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
14
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della [OSCURATO:PERSONA]. Il primo verte sull'illegittimità
del controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] negli uffici dell'ETA. Il secondo, su un'erronea applicazione al caso di specie
dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), causata da una valutazione erronea ed incompleta delle circostanze
di fatto. Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere una carenza di motivazione.
15
A sostegno delle conclusioni presentate in subordine, intese all'annullamento ovvero alla riduzione dell'ammenda, la ricorrente
fa valere un motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda,
diviso in tre parti relative ad un'erronea valutazione della gravità dell'infrazione, della sua durata e dell'importo dell'ammenda.
I ─
Sulle conclusioni dirette ad ottenere l'annullamento della [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo all'illegittimità del controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] negli uffici dell'ETA
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
16
La ricorrente sostiene che l'accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 1994 negli uffici dell'agente della [OSCURATO:PERSONA],
l'ETA, era illegittimo ed invoca, di conseguenza, l'impossibilità di utilizzare gli elementi rinvenuti durante tale accertamento
come elementi probatori.
17
Essa giustifica, anzitutto, il suo interesse legittimo a che il detto accertamento sia dichiarato illegittimo, facendo valere
che molti degli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo carico sono stati rinvenuti negli uffici dell'ETA. Essa afferma,
inoltre, che il comportamento di altre imprese interessate nonché lo svolgimento complessivo del presente procedimento sono
stati direttamente influenzati dai risultati del controllo illegittimo effettuato negli uffici dell'ETA. Per la detta ragione
e poiché i documenti raccolti in tale occasione nonché ulteriori documenti depositati successivamente da altre imprese sono
stati tutti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] come elementi probatori a suo carico, la ricorrente sostiene di avere un interesse
legittimo a far valere l'illegittimità di tale controllo.
18
La ricorrente sostiene, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], di poter invocare l'illegittimità del controllo effettuato
negli uffici dell'ETA quale motivo di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] anche se ha ammesso esplicitamente i fatti relativi alle
consultazioni per la fissazione delle tariffe. La circostanza che essa abbia ammesso determinati fatti non significherebbe
assolutamente che essa abbia manifestato il suo accordo in merito alla valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito.
19
La ricorrente osserva che la decisione di accertamento era diretta alla [OSCURATO:PERSONA] e non all'ETA, agente della prima. Contrariamente
a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], l'ETA e la [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbero un'unica entità economica e giuridica. Per giungere
a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di una realtà commerciale, vale a dire del fatto che una società
ad azionariato popolare, quale la [OSCURATO:PERSONA], affida abitualmente la rappresentanza dei suoi interessi per le relazioni internazionali
ad una società come l'ETA. Orbene, ciò non giustificherebbe il fatto che l'ETA sia assimilata alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la ricorrente
sostiene che gli interessi economici dell'ETA possono essere contrari a quelli della [OSCURATO:PERSONA].
20
La ricorrente dubita inoltre che la teoria dell'entità economica si applichi anche nel caso di accertamenti effettuati dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma che quest'ultima non può far valere la detta teoria per effettuare un controllo presso una società
diversa da quella a cui ha trasmesso la decisione di accertamento. Se fosse altrimenti, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un potere
assoluto che le consentirebbe di effettuare verifiche senza preavviso negli uffici di qualsiasi impresa che faccia parte della
stessa entità economica della società destinataria di una decisione di accertamento all'unica condizione di adottare una decisione
di portata generale che preveda l'organizzazione di controlli presso la sede centrale di tale società.
21
Infine, secondo la ricorrente, agendo in quel modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa di fronte ad un intervento
arbitrario nonché i principi di proporzionalità, di buona amministrazione, d'intervento limitato e di certezza del diritto.
22
[OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni di cui sopra. Essa rileva anzitutto che la ricorrente non ha un interesse legittimo
ad invocare il detto motivo di annullamento, in quanto essa ha già ammesso esplicitamente i fatti dimostrati dai documenti
rinvenuti negli uffici dell'ETA. Inoltre, essa fa valere che l'intesa vietata sarebbe stata rilevata anche se non si fosse
tenuto conto dei documenti in questione.
23
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, laddove la ricorrente lascia intendere che il suo comportamento nonché quello di altre imprese
interessate sarebbero stati diversi se il detto controllo di cui essa fa valere l'illegittimità non fosse stato effettuato,
essa contraddice decisamente l'argomento invocato durante il procedimento amministrativo in merito alla collaborazione totale
di queste ultime, in quanto la mancata contestazione, ad opera delle parti interessate, dei fatti su cui si basano le censure
della [OSCURATO:PERSONA] è stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] come circostanza attenuante che giustifica una riduzione
dell'ammenda (‘considerando’ 169 della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, poiché la ricorrente sottintende ormai che la detta collaborazione
ha avuto luogo unicamente perché erano stati rinvenuti elementi probatori relativi alla conclusione e all'attuazione delle
intese controverse, la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce al Tribunale di valutare tale circostanza nell'ambito dell'esercizio della sua
competenza di determinare l'importo dell'ammenda e, eventualmente, di aumentarlo.
24
Per quanto riguarda la legittimità dell'accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione di un controllo arbitrario
non si pone nel caso di specie, dato che l'accertamento è stato effettuato in uffici utilizzati nell'ambito dell'attività
commerciale della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire della società menzionata in qualità di destinataria della decisione di accertamento.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che tale conclusione è confermata sia dal modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] si presentava ai terzi, sia dai contratti
di gestione di navi ai sensi dei quali l'ETA agisce quale gestore delle navi della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ricorda che, nell'organizzazione
marittima, il gestore opera in qualità di rappresentante diretto, agendo in nome e per conto dell'armatore, che è il responsabile
degli effetti giuridici degli obblighi assunti dal gestore e che assume in definitiva i rischi economici. Orbene, nel caso
di specie, dai contratti conclusi tra queste due compagnie risulterebbe che l'ETA opera come intermediario tra la società
di armatori e gli agenti, i clienti, le banche e le autorità pubbliche e portuali che vengono in contatto con quest'ultima.
25
A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere la giurisprudenza costante ai sensi della quale, quando agisce per colui che rappresenta,
un intermediario può essere considerato, in linea di massima, come un organo ausiliario facente parte integrante dell'impresa
di quest'ultimo e tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato, tale da formare con detta impresa, alla stregua di un
dipendente ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica (sentenza della Corte 16 dicembre
1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663,
punto 539). Secondo quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l'ETA agisce quale organo che costituisce parte integrante della [OSCURATO:PERSONA],
dato che quest'ultima le ha affidato anche la gestione corrente della supervisione logistica e commerciale delle sue navi.
Essa ne deduce che le due società sono caratterizzate, riguardo allo sfruttamento delle navi gestite dall'ETA, da un'unità
di azione e che le stesse costituiscono un'unica entità economica. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso errori
in merito al destinatario della decisione e al luogo in cui doveva essere effettuato il controllo.
26
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche supponendo che vi sia un errore rispetto al destinatario della decisione
di accertamento, non se ne dovrebbe dedurre che gli elementi probatori non possano essere utilizzati, poiché una simile conseguenza
è prevista unicamente nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] oltrepassi i poteri d'indagine che le sono conferiti, affinché i detti
poteri siano esercitati in modo tale da garantire il rispetto dei diritti delle imprese interessate (ordinanza del presidente
della Corte 26 marzo 1987, causa 46/87 R, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1549, punto 34).
Giudizio del Tribunale
A ─ Sull'interesse legittimo della ricorrente a sollevare il presente motivo
27
[OSCURATO:PERSONA] contesta che la ricorrente abbia un interesse legittimo ad invocare il motivo di annullamento vertente sull'illegittimità
dell'accertamento effettuato negli uffici dell'ETA, in quanto la stessa ha ammesso esplicitamente i fatti dimostrati dai documenti
rinvenuti nei detti uffici.
28
Tuttavia, la circostanza che essa abbia ammesso determinati fatti non significa, in nessun caso, che abbia rinunciato a contestare,
o non possa contestare, la legittimità degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] durante i quali essa è venuta in possesso
di documenti idonei a costituire elementi probatori di un'infrazione. In realtà, come sottolinea la ricorrente, anche se ha
ammesso esplicitamente i fatti relativi alle consultazioni sulla fissazione dei prezzi, essa può non essere d'accordo con
il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] è venuta in possesso dei documenti su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa o con il modo in cui la stessa
li ha valutati come elementi probatori di un'intesa.
29
Infatti, come ha dichiarato il Tribunale,
il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti
successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e
ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla
Corte in sede di impugnazione è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo
Statuto [della Corte di giustizia]. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] e fruito di
una riduzione dell'ammenda a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata
della riduzione concessale (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-843, punto 85).
30
Alla luce di quanto sopra va rilevato, da un lato, che la ricorrente ha un interesse legittimo a contestare il modo in cui
si è svolto l'accertamento in questione e, dall'altro, che occorre respingere la richiesta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale
affinché questo eserciti la sua competenza giurisdizionale anche di merito ed aumenti l'ammenda inflitta alla ricorrente al
fine di privarla dei benefici che essa ha ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver ammesso i fatti rilevati dalla stessa.
B ─ Nel merito
31
Nell'ambito del motivo in esame la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver raccolto illegittimamente le
prove su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], giacché le ha reperite nel corso di un accertamento effettuato negli uffici di un'impresa
cui non era destinata la decisione di accertamento. La ricorrente fa valere che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha abusato dei
suoi poteri di accertamento e ha violato l'art. 18 del regolamento n. 4056/86 e i principi generali del diritto.
32
Per il Tribunale occorre valutare la fondatezza di tale motivo alla luce dei principi che disciplinano i poteri di accertamento
della [OSCURATO:PERSONA] e delle specifiche circostanze di specie.
1. Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA]
33
Dal sedicesimo
considerando del regolamento n. 4056/86 risulta che per il legislatore il detto regolamento doveva prevedere
i poteri di decisione e le sanzioni necessari per assicurare il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 85, paragrafo
1, e dell'articolo 86 [del Trattato], nonché delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
34
Più precisamente, i poteri di accertamento in loco della [OSCURATO:PERSONA] sono esposti all'art. 18 del regolamento n. 4056/86,
che recita quanto segue:
Articolo 18
Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA]
1.
Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutti gli accertamenti necessari
presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti dalla [OSCURATO:PERSONA] incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a)
controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
b)
prendere copie e estratti dei libri e degli altri documenti aziendali,
c)
richiedere spiegazioni orali
in loco,
d)
accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2.
Gli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di
un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1,
lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. [OSCURATO:PERSONA] avvisa in tempo utile prima dell'accertamento l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve
essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3.
Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante
decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indice le sanzioni previste
dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4.
[OSCURATO:PERSONA] prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5.
Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su
domanda di tale autorità o della [OSCURATO:PERSONA], prestare assistenza agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] nell'assolvimento dei loro
compiti.
6.
Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta
agli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati
membri, anteriormente al 1° gennaio 1989 e dopo aver consultato la [OSCURATO:PERSONA], prendono le misure necessarie
.
35
Poiché il tenore dell'art. 18 del regolamento n. 4056/86 è identico a quello dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6
febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), ed entrambi
i detti regolamenti sono stati adottati in base all'art. 87 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 83 CE)
al fine di precisare le modalità di applicazione degli artt. 85 del Trattato e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), la
giurisprudenza relativa all'ampiezza dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17
vale anche nel caso di specie.
36
Conformemente all'art. 87, n. 2, lett. a) e b), il regolamento n. 17 ha lo scopo di garantire l'osservanza dei divieti di
cui agli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato e di determinare le modalità di applicazione dell'art. 85, n. 3. Esso è perciò
inteso ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo di cui all'art. 3, lett. f), del Trattato. A tal fine conferisce alla
[OSCURATO:PERSONA] un ampio potere d'accertamento e di verifica precisando, all'ottavo
considerando, che essa deve disporre, nell'intero ambito del mercato comune, del potere di esigere le informazioni e di procedere agli
accertamenti
necessari per mettere in luce le infrazioni ai suddetti artt. 85 e 86 (sentenze della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2033, punto 20, e 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575, punto
15). Anche il sedicesimo
considerando del regolamento n. 4056/86 recita in tal senso.
37
Il giudice comunitario ha parimenti sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, dei
diritti della difesa in tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del Trattato in materia di concorrenza e ha precisato
nelle sue sentenze in quale modo i diritti della difesa vanno conciliati con i poteri della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo
come pure nelle fasi preliminari d'indagine e di acquisizione d'informazioni.
38
La Corte ha infatti puntualizzato che i diritti della difesa devono essere rispettati dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nei procedimenti
amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché
è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa,
fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione delle prove dell'illegittimità
di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite
46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 15).
39
Per quanto riguarda più precisamente i poteri di accertamento attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17
e la misura in cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, la Corte ha riconosciuto che l'esigenza di una tutela
contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari
o eccessivi, rappresenta un principio generale del diritto comunitario (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e sentenza
della Corte 22 ottobre 2002, causa C-94/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9011, punto 27). La Corte ha statuito, infatti,
che in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi che questa contempla;
tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela contro interventi arbitrari o eccessivi.
40
[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha statuito, i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17 servono a consentirle di
espletare il compito, ad essa affidato dal Trattato CE, di garantire l'osservanza delle norme sulla concorrenza nel mercato
comune. Dette norme, come risulta dal quarto capoverso del preambolo del Trattato, dall'art. 3, lett. f), e dagli artt. 85
e 86 del Trattato, hanno la funzione di evitare che la concorrenza sia alterata a danno dell'interesse pubblico, delle singole
imprese e dei consumatori. L'esercizio di tali poteri contribuisce pertanto al mantenimento del regime di libera concorrenza
voluto dal Trattato, la cui osservanza si impone categoricamente alle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
41
Del pari, la Corte ha rilevato che tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei
poteri attribuiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. Più in
particolare, la Corte ha affermato espressamente che
il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto
deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui
queste di regola si trovano, vale a dire nei locali commerciali delle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
42
La Corte ha tenuto a sottolineare anche l'importanza di salvaguardare l'effetto utile degli accertamenti quali strumento necessario
alla [OSCURATO:PERSONA] per svolgere le sue funzioni di garante del Trattato in materia di concorrenza, precisando quanto segue (sentenza
Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27):
questo diritto di accesso sarebbe inutile se gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] dovessero limitarsi a chiedere la produzione di
documenti o di fascicoli che già a priori siano in grado di identificare con precisione. Tale diritto implica invece la facoltà
di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati. Senza siffatta facoltà sarebbe
impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] acquisire gli elementi d'informazione necessari all'accertamento qualora le fosse opposto un
rifiuto di collaborazione o le imprese interessate assumessero un atteggiamento ostruzionistico.
43
Va rilevata, tuttavia, l'esistenza di varie garanzie di diritto comunitario offerte alle imprese interessate contro interventi
arbitrari o eccessivi delle pubbliche autorità nella sfera delle loro attività private (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
43).
44
L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 impone alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la decisione con cui ordina un accertamento indicando
l'oggetto e lo scopo di quest'ultimo, ciò che, come precisato dalla Corte, è fondamentale non solo per evidenziare la giustificatezza
dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per consentire a queste ultime di
comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa (sentenze
Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
45
Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare nella predetta decisione, in maniera il più possibile precisa, l'oggetto della
ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 26
e 27). [OSCURATO:PERSONA] stabilito dalla Corte, una simile prescrizione è atta a tutelare i diritti della difesa delle imprese interessate,
in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse fondarsi, nei confronti delle imprese,
su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto ed allo scopo di questo (sentenze della Corte
17 ottobre 1989, causa 85/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3137, punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
46
Inoltre, si deve ricordare che un'impresa nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento può, in forza dell'art. 173,
quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), presentare ricorso avverso tale
decisione dinanzi al giudice comunitario. Nel caso in cui la decisione fosse annullata da quest'ultimo, ciò impedirebbe alla
[OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, ai fini del procedimento per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti
o atti probatori ch'essa può essersi procurata in occasione di detto accertamento, sotto pena di esporsi al rischio di annullamento,
da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all'infrazione nella parte in cui fosse basata su mezzi probatori
del genere (v. ordinanze del presidente della Corte Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34, e 28 ottobre 1987, causa 85/87 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4367, punto 17; sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49).
47
E' alla luce delle considerazioni sopra svolte che occorre valutare la fondatezza del motivo vertente sulla pretesa illegittimità
dell'accertamento.
2. Quanto alla fondatezza del motivo
48
Preliminare all'esame della fondatezza del motivo in esame è l'esposizione delle circostanze in cui è stato effettuato l'accertamento
nella fattispecie.
a) Fatti pertinenti e non contestati dalle parti
49
Il 12 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA], in forza del regolamento n. 4056/86, a seguito del reclamo presentato da un cittadino secondo
il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e l'Italia erano molto simili su tutte le linee, ha inoltrato una richiesta
di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo della sua sede sociale ([OSCURATO:PERSONA] 38, Heraklion, Creta).
50
Il 20 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una lettera di risposta alla sua richiesta di informazioni, firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA] su cui figuravano, in alto a sinistra, un unico logo commerciale,
[OSCURATO:PERSONA], e, subito al di sotto, un unico indirizzo:
2 Vas. [OSCURATO:PERSONA]. (Stadion); 11635, [OSCURATO:PERSONA].
51
Il 1° marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una seconda richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sempre alla sua sede sociale
di Heraklion.
52
Il 5 maggio 1993 è stato risposto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1993 con una lettera firmata anch'essa dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
redatta su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA], su cui figurava, sempre in altro a sinistra, un unico logo commerciale,
[OSCURATO:PERSONA], ma stavolta senza menzione di alcun indirizzo al di sotto. A pie' di pagina la lettera riportava due indirizzi:
[OSCURATO:PERSONA]: 64B [OSCURATO:PERSONA]. GR, 151 25, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, sotto,
[OSCURATO:PERSONA]: 2 [OSCURATO:PERSONA]. GR, 116 35 [OSCURATO:PERSONA].
53
Il 5 luglio 1994 taluni agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono presentati nei locali di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e
hanno consegnato alle persone che li avevano ricevuti, poi risultati dipendenti dell'ETA, la decisione di accertamento e i
mandati D/06658 e D/06659, del 4 luglio 1994, firmati dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] generale Concorrenza, che abilitavano
gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento.
54
Sulla base dei detti documenti gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ai dipendenti della società di consentire l'accertamento.
Questi ultimi hanno tuttavia fatto loro presente che si trovavano negli uffici dell'ETA, che essi erano dipendenti dell'ETA
e che l'ETA era una persona giuridica indipendente, priva di qualsiasi rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] che non fosse di agenzia. Gli
agenti della [OSCURATO:PERSONA], dopo aver telefonato ai loro superiori a Bruxelles, hanno insistito per effettuare l'accertamento
e hanno ricordato ai dipendenti dell'ETA che, in caso di rifiuto, avrebbero potuto essere adottate sanzioni ai sensi degli
artt. 19, n. 1, e 20, n. 1, del regolamento n. 4056/86, disposizioni citate entrambe nella decisione di accertamento e riprodotte
testualmente nel suo allegato. Inoltre i detti agenti hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] del mercato e della concorrenza
del Ministero ellenico del Commercio, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, di mandare un proprio
agente negli uffici dell'ETA.
55
Gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] non hanno espressamente informato i dipendenti dell'ETA della possibilità di farsi assistere
da un avvocato, ma hanno consegnato loro una nota di due pagine esplicativa della natura e delle normali modalità dell'accertamento.
56
I dipendenti dell'ETA, dopo aver telefonato al loro direttore, al momento fuori [OSCURATO:PERSONA], hanno deciso infine di sottoporsi all'accertamento,
facendo presente, però, che intendevano far mettere a verbale il loro disaccordo.
57
Gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno poi iniziato l'accertamento, terminato alla fine del giorno seguente, il 6 luglio 1994.
58
Occorre osservare, infine, che l'ETA, in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], era pienamente autorizzata ad agire e a presentarsi
nell'esercizio delle sue attività commerciali come
[OSCURATO:PERSONA], nonché ad adoperare il marchio e il logo della [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento delle sue funzioni di agente.
59
Ciò considerato, il Tribunale rileva che dal contesto fattuale risulta chiaramente quanto segue:
─
in primo luogo, nello svolgimento e nella gestione delle sue attività di agente e di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], l'ETA era
autorizzata a presentarsi al pubblico in genere nonché alla [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], di modo che la sua identità quale gestore
delle attività commerciali di cui trattasi era in pratica completamente assimilata a quella della [OSCURATO:PERSONA];
in primo luogo, nello svolgimento e nella gestione delle sue attività di agente e di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], l'ETA era
autorizzata a presentarsi al pubblico in genere nonché alla [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], di modo che la sua identità quale gestore
delle attività commerciali di cui trattasi era in pratica completamente assimilata a quella della [OSCURATO:PERSONA];
─
in secondo luogo, il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] siano state trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta
diretta alla [OSCURATO:PERSONA] indica che sia la [OSCURATO:PERSONA] che l'ETA e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sapevano fin dall'inizio dell'intervento della
[OSCURATO:PERSONA] che quest'ultima stava dando seguito a un reclamo; essi hanno anche preso conoscenza della natura del reclamo,
dell'oggetto della richiesta di informazioni e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agiva ai sensi del regolamento n. 4056/86, citato
nelle lettere suddette; ne consegue che, trasmettendo le lettere al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto autorizzato
non solo quest'ultimo, ma pure l'ETA a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] come la legittima interlocutrice della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
dell'indagine in discorso;
in secondo luogo, il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] siano state trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta
diretta alla [OSCURATO:PERSONA] indica che sia la [OSCURATO:PERSONA] che l'ETA e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sapevano fin dall'inizio dell'intervento della
[OSCURATO:PERSONA] che quest'ultima stava dando seguito a un reclamo; essi hanno anche preso conoscenza della natura del reclamo,
dell'oggetto della richiesta di informazioni e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agiva ai sensi del regolamento n. 4056/86, citato
nelle lettere suddette; ne consegue che, trasmettendo le lettere al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto autorizzato
non solo quest'ultimo, ma pure l'ETA a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] come la legittima interlocutrice della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
dell'indagine in discorso;
─
in terzo luogo, da tutto quanto precede nonché dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato l'esercizio delle sue attività commerciali
all'ETA discende che gli uffici di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B erano, in pratica, il vero centro delle attività commerciali della
[OSCURATO:PERSONA] e, per questo, il luogo in cui si trovavano i libri e i documenti aziendali relativi alle dette attività.
in terzo luogo, da tutto quanto precede nonché dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato l'esercizio delle sue attività commerciali
all'ETA discende che gli uffici di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B erano, in pratica, il vero centro delle attività commerciali della
[OSCURATO:PERSONA] e, per questo, il luogo in cui si trovavano i libri e i documenti aziendali relativi alle dette attività.
60
Ne consegue che i locali di cui trattasi erano della [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinataria della decisione di accertamento ai sensi
dell'art. 18, n. 1, lett. d), del regolamento n. 4056/86.
b) Quanto al rispetto, nella fattispecie, dei principi cui la [OSCURATO:PERSONA] deve informare l'esercizio dei suoi poteri di accertamento
61
Emerge dal fascicolo che sia i mandati che la decisione di accertamento presentati dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ai dipendenti
dell'ETA soddisfacevano il requisito dell'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento. Infatti la decisione di
accertamento dedica una pagina e mezza dei suoi ‘considerando’ all'esposizione delle ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che possa sussistere un'intesa sulle tariffe di trasporto di passeggeri, autovetture e autocarri fra le principali compagnie
di navigazione marittima sulle linee Grecia-Italia confliggente con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Essa indica i tratti salienti
del mercato pertinente, le principali compagnie operanti su tale mercato, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], le quote di mercato delle compagnie
in servizio sulle tre diverse linee e descrive in maniera particolareggiata il tipo di comportamento che a suo avviso può
risultare contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato. La stessa afferma chiaramente che l'impresa destinataria, ossia la [OSCURATO:PERSONA],
è una delle principali compagnie operanti sul mercato di cui trattasi e sottolinea che tale impresa già era a conoscenza dell'ispezione
in oggetto.
62
In seguito, nel dispositivo della decisione di accertamento, l'art. 1 indica espressamente che lo scopo di quest'ultimo è
di determinare se i sistemi di fissazione dei prezzi o delle tariffe applicati dalle compagnie del settore dei trasporti roll-on/roll-off
tra la Grecia e l'Italia confliggano con l'art. 85, n. 1, del Trattato. L'art. 1 della decisione di accertamento enuncia anche
l'obbligo dell'impresa destinataria di sottoporsi all'accertamento e descrive i poteri conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA]
in occasione del detto accertamento. L'art. 2 si riferisce alla data in cui doveva avvenire l'accertamento. L'art. 3 menziona
il destinatario della decisione. E' precisato che la decisione di accertamento è indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. Tre indirizzi figurano
come possibili luoghi di ispezione: il primo è [OSCURATO:PERSONA] 28, [OSCURATO:PERSONA], il secondo, [OSCURATO:PERSONA] 24, [OSCURATO:PERSONA],
e il terzo, viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono da ultimo recati. Infine,
l'art. 4 prevede la possibilità di presentare contro la decisione di accertamento un ricorso dinanzi al Tribunale, sottolineando
che tale ricorso non ha effetto sospensivo salvo decisione contraria del Tribunale.
63
Per quanto riguarda i mandati di accertamento conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA], essi indicano esplicitamente che tali
agenti sono abilitati a procedere nel senso e allo scopo esposti nella decisione di accertamento, riportata contestualmente
in allegato.
64
Risulterebbe dunque con chiarezza dal contenuto di tali atti, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] voleva procurarsi indizi e prove
della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla presunta collusione e, dall'altro, che essa pensava di poterne trovare, tra altri luoghi,
nei locali di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, 15125 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], locali che essa credeva della [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo occorre ricordare
che il detto indirizzo era stampato sulla carta da lettera utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua risposta 5 maggio 1993 alla
richiesta d'informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1993, a pie' della quale leggesi:
[OSCURATO:PERSONA]: 64B [OSCURATO:PERSONA]. GR, 151 25, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
65
Il Tribunale ritiene che la decisione e i mandati di accertamento contenessero tutti gli elementi adatti a permettere ai dipendenti
dell'ETA di giudicare se, considerata la motivazione della detta decisione e alla luce della loro conoscenza in merito alla
natura e alla portata delle relazioni tra l'ETA e la [OSCURATO:PERSONA], essi fossero tenuti a permettere o meno l'accertamento della
[OSCURATO:PERSONA] nei loro locali.
66
Occorre perciò concludere che, relativamente alla decisione e ai mandati di accertamento, i requisiti posti dalla giurisprudenza
sono stati pienamente soddisfatti per quanto riguarda il titolare dei locali ispezionati, ossia l'ETA, perché in quanto impresa
che gestiva gli affari della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei trasporti marittimi roll-on/roll-off sulle linee Grecia-Italia, essa era
in grado di valutare la portata dei suoi doveri di collaborazione con gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e perché, nel suo caso,
i diritti della difesa sono stati pienamente preservati, tenuto conto del grado di motivazione dei detti atti e della menzione
esplicita della possibilità di presentare un ricorso contro la decisione di accertamento dinanzi al Tribunale. Il fatto che
né l'ETA né la [OSCURATO:PERSONA] abbiano poi proposto un tale ricorso è solo frutto di una loro scelta e non può infirmare questa conclusione,
bensì ─ piuttosto ─ confermarla.
67
Al riguardo occorre ricordare che l'ETA, sebbene dal punto di vista giuridico fosse un'entità distinta dalla [OSCURATO:PERSONA], nondimeno
era, quale sua rappresentante e gestore esclusivo delle attività costituenti oggetto dell'accertamento della [OSCURATO:PERSONA],
in tutto e per tutto assimilata alla sua committente, sì da soggiacere al medesimo obbligo di cooperazione incombente a quest'ultima.
68
Inoltre, nell'ipotesi in cui sia lecito alla [OSCURATO:PERSONA] invocare i diritti della difesa dell'ETA in quanto ente distinto, va osservato
che tali diritti non sono mai stati messi in discussione. Invero, né le eventuali differenti attività, né i libri e i documenti
aziendali dell'ETA erano oggetto dell'accertamento in discorso.
69
Non si può neppure censurare, nelle circostanze di specie, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse
propri locali all'indirizzo ateniese dove si sono recati i suoi agenti e che, di conseguenza, abbia incluso il detto indirizzo
nella sua decisione di accertamento come quello di uno dei centri di attività della [OSCURATO:PERSONA].
70
Occorre poi affrontare la questione se, insistendo per procedere all'accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] non sia andata al di là
del lecito.
71
Risulta dalla giurisprudenza dinanzi citata che la [OSCURATO:PERSONA] deve assicurare, nei suoi accertamenti, il rispetto del principio
della legittimità dell'azione delle istituzioni comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle
pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica (v. sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 19). Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86 e ai principi fondamentali del
diritto riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA], in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata
a un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione.
72
Orbene, nella fattispecie la ricorrente non può lamentare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di ampliare i suoi poteri di accertamento
visitando i locali di una società diversa da quella destinataria della decisione. Al contrario, dal fascicolo risulta che
la [OSCURATO:PERSONA] ha agito con diligenza e nel pieno rispetto del suo dovere di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento,
che i locali che intendeva ispezionare appartenessero effettivamente all'ente giuridico sul quale voleva indagare. Occorre
ricordare a tale riguardo un preesistente scambio di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale quest'ultima
ha risposto a due lettere della [OSCURATO:PERSONA] con due lettere firmate dal sig. [OSCURATO:PERSONA], poi risultato l'amministratore dell'ETA,
senza tuttavia fare la minima menzione dell'esistenza dell'ETA o del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agisse sul mercato per mezzo di un
agente esclusivo.
73
Inoltre, si deve osservare, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente,
che nell'elenco dei membri dell'Unione degli armatori greci di navi passeggeri di cabotaggio compare il sig. [OSCURATO:PERSONA], colui
che ha firmato le due lettere a nome della [OSCURATO:PERSONA], che nella tabella dei prezzi pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] è menzionata un'agenzia
generale all'indirizzo di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], e infine che nell'elenco telefonico di [OSCURATO:PERSONA] è indicato per la società
[OSCURATO:PERSONA] il recapito al quale la [OSCURATO:PERSONA] si è presentata per effettuare l'accertamento.
74
Resta da accertare se gli agenti della [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso che l'ETA non era la società destinataria della decisione
di accertamento di cui disponevano, avrebbero dovuto andarsene e ritornare semmai con una decisione indirizzata all'ETA e
debitamente motivata quanto alle ragioni di tale accertamento nell'ambito della presente controversia.
75
Occorre rilevare che, considerate le specifiche circostanze suesposte, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto sensatamente ritenere che
le
precisazioni dei dipendenti dell'ETA non fossero sufficienti né a far luce subito sulla separata identità di tali due persone giuridiche,
né a giustificare la sospensione dell'accertamento, tanto più che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], per stabilire se si trattasse
o meno della medesima impresa sarebbe stata necessaria una valutazione nel merito, in particolare un'interpretazione della
portata dell'ambito di applicazione dell'art. 18 del regolamento n. 4056/86.
76
E' giocoforza constatare che, nelle circostanze di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente stimato, perfino dopo aver appreso
che i locali siti all'indirizzo visitato appartenevano all'ETA e non alla [OSCURATO:PERSONA], che tali locali dovessero comunque considerarsi
utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per le sue attività commerciali e che, quindi, potessero essere assimilati ai locali commerciali dell'impresa
destinataria della decisione di accertamento. Si deve rammentare a tal proposito che la Corte ha affermato che il diritto
di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola
si trovano, vale a dire nei
locali commerciali delle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26). [OSCURATO:PERSONA] poteva perciò tener conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa.
77
Infine, va comunque aggiunto che non c'è stata opposizione definitiva all'accertamento della [OSCURATO:PERSONA].
78
Ne discende che nella fattispecie, insistendo per procedere all'accertamento in un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] non ha
abusato dei poteri di accertamento riconosciutile dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 4056/86.
c) Quanto al rispetto dei diritti della difesa e alla non eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera d'attività
dell'ETA
79
[OSCURATO:PERSONA] ricordato sopra, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale mostra che, nonostante occorra preservare l'effetto utile
degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima deve da parte sua assicurare il rispetto dei diritti della difesa delle
imprese interessate dall'accertamento ed evitare ogni intervento arbitrario o eccessivo nella loro sfera privata di attività
(sentenze Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30; sentenze della Corte 17 ottobre 1989,
cause riunite 97/87-99/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3165, punto 16, e del Tribunale 20 aprile 1999,
cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cosiddetta sentenza
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 417).
80
Quanto al rispetto dei diritti della difesa, va rilevato che né la ricorrente né l'ente giuridico titolare dei locali ispezionati,
ossia l'ETA, hanno ritenuto opportuno presentare un ricorso contro la decisione (di accertamento) sulla cui base l'accertamento
ha avuto luogo, benché l'art. 18, n. 3, del regolamento n. 4056/86 preveda espressamente tale possibilità.
81
Inoltre, con riguardo alla ricorrente, basta osservare che essa si è avvalsa del suo diritto di chiedere il controllo della
legittimità intrinseca dell'accertamento nell'ambito del ricorso di annullamento in oggetto contro la decisione finale adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
82
E' altresì pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], siccome i dipendenti dell'ETA non si sono opposti, in definitiva, all'esecuzione del
suo accertamento, non si è vista obbligata a chiedere un mandato giudiziario e/o l'assistenza della forza pubblica per procedere
all'ispezione. Ne consegue che un accertamento come quello di cui alla fattispecie deve considerarsi effettuato con la cooperazione
dell'impresa interessata. Il fatto che sia stata contattata l'autorità ellenica della concorrenza e che uno dei suoi agenti
si sia recato nei luoghi dell'accertamento non può contraddire la conclusione precedente, perché tale misura è prevista all'art. 18,
n. 5, del regolamento n. 4056/86 per l'ipotesi in cui l'impresa non si opponga all'accertamento. In tali circostanze non può
parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera d'attività dell'ETA, giacché non è stato prodotto alcun
elemento per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'ETA
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 422).
C ─ Conclusione
83
Da tutto quanto precede risulta che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito del tutto legittimamente sia per quanto concerne
gli atti di accertamento adottati, sia in relazione alla maniera in cui ha poi svolto l'accertamento, preservando i diritti
della difesa delle imprese interessate e rispettando pienamente il principio generale del diritto comunitario che garantisce
una tutela contro gli interventi eccessivi o arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera delle attività private di una
persona, fisica o giuridica.
84
Il motivo in esame dev'essere pertanto respinto.
Sul secondo motivo, vertente su un'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto le imprese
in causa non godevano della necessaria autonomia, essendo il loro comportamento dettato dal contesto normativo e dalle sollecitazioni
delle autorità elleniche
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
85
La ricorrente ammette che, come la maggior parte delle società marittime di trasporto passeggeri e veicoli che operano sul
mercato Grecia/Italia, essa ha partecipato a trattative per moltissimi anni al fine di stabilire le tariffe applicabili sul
detto mercato.
86
Tuttavia, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver svolto una valutazione incompleta dei fatti pertinenti, non tenendo assolutamente
conto dell'impatto della regolamentazione che disciplina la navigazione mercantile in Grecia, dell'intervento del Ministero
della [OSCURATO:PERSONA] mercantile sul mercato Grecia/Italia e degli obblighi di servizio pubblico incombenti alle imprese interessate
riguardo alle attività delle stesse.
87
La ricorrente sostiene che il fatto di non aver tenuto in considerazione il contesto in cui si sono svolti i fatti ha indotto
la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere ingiustamente che le imprese in questione disponessero di un'autonomia sufficiente in materia di
politica tariffaria sul segmento internazionale delle linee che collegano la Grecia all'Italia e, con ciò, a commettere un
errore manifesto per aver ritenuto l'art. 85, n. 1, del Trattato applicabile nel caso di specie.
88
Al fine di dimostrare che non disponeva di autonomia nella fissazione delle tariffe internazionali durante il periodo controverso,
la ricorrente fa riferimento, in primo luogo, all'impatto della regolamentazione ellenica in materia di navigazione e, in
particolare, agli effetti della legge n. 4195/29, relativa alla concorrenza sleale delle navi passeggeri.
89
Dopo aver sottolineato l'importanza attribuita dalla Grecia alle linee marittime che collegano la Grecia all'Italia, la ricorrente
ricorda che le dette linee includono un tratto interno al territorio ellenico (da Patrasso/Igumenitsa fino a Corfù). Ai sensi
della normativa ellenica, l'approvazione dei relativi collegamenti e la fissazione di prezzi uniformi per il tratto nazionale
di tali linee sarebbe di competenza del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile. Più precisamente, le tariffe sarebbero fissate
con decisione ministeriale su proposta dell'Unione degli armatori greci di navi passeggeri di cabotaggio e sentito il parere
del comitato consultivo delle linee di cabotaggio. La ricorrente precisa che la normativa applicabile al tratto nazionale
delle linee è costituita dal codice di diritto pubblico della navigazione (capitolo relativo al cabotaggio, artt. 158-180
bis), dalla legge n. 4195/29, citata, e dal decreto legge n. 288/69, relativo al controllo dei tragitti effettuati da navi
greche di trasporto passeggeri tra porti greci e porti di altri paesi mediterranei.
90
La ricorrente osserva che gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 4195/29, citata, prevedono obblighi e divieti che si applicano
alle società operanti tra la Grecia e l'Italia e che coprono soltanto il tratto greco delle linee. Essa rileva che la [OSCURATO:PERSONA]
ha valutato erroneamente l'impatto di tale legge, esaminandone soltanto il tenore e non la sostanza, vale a dire il modo in
cui la detta legge si applica su tutto il mercato Grecia/Italia. Essa ricorda che tale legge vieta,
sulle linee per l'estero, ogni ribasso delle tariffe di trasporto di passeggeri e di merci che, operato a fini di concorrenza
sleale, porti i prezzi a livelli irrisori e sproporzionati rispetto ad una remunerazione ragionevole e giusta dei servizi
forniti e alle esigenze di sicurezza e di comfort dei passeggeri, o a livelli inferiori a quelli generalmente applicati nel
porto. Orbene, secondo la ricorrente, poiché le compagnie avevano l'obbligo di mantenere il funzionamento delle linee marittime
in inverno, esse erano disposte a ridurre le tariffe a livelli molto bassi al fine di coprire una parte del potenziale eccedente
che erano tenute a mantenere. In questo modo, una politica di prezzi esigui su un mercato determinato condurrebbe inevitabilmente
ad una guerra dei prezzi e a tariffe
irrisorie e sproporzionate rispetto ai (...) servizi prestati, che provocherebbero l'applicazione della legge n. 4195/29, citata, e certamente l'intervento diretto del Ministero della
[OSCURATO:PERSONA] mercantile. Alla luce di ciò, anche se la detta legge fissa solo un livello di prezzi minimo, il suo effetto reale
sarebbe una restrizione di qualsiasi possibilità di concorrenza in materia tariffaria per le società a cui è stata affidata
l'esecuzione di servizi di pubblico interesse. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato erroneamente le conseguenze effettive
di tale legge sul mercato in questione, non comprendendo che la detta legge, combinata all'obbligo di prestare i servizi in
questione, non ha lasciato alle società interessate altra possibilità se non quella di accordarsi per uniformare le loro tariffe.
91
La ricorrente osserva inoltre che il decreto legge n. 288/69, il quale si applica a tutte le navi di trasporto passeggeri
che battono bandiera greca e che imbarcano passeggeri in porti greci verso altri porti del Mediterraneo, impone obblighi molto
rigidi ai proprietari delle navi. Ai sensi degli artt. 2 e 3 di tale testo, i proprietari devono rendere al Ministero della
[OSCURATO:PERSONA] mercantile una dichiarazione scritta che indichi tutti gli itinerari, da cui non possono discostarsi.
92
La ricorrente ricorda che è possibile operare sulle linee nazionali soltanto in seguito a concessione di una
licenza di esercizio da parte del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile per ciascuna nave. Essa sostiene che il detto Ministero ritiene, sostanzialmente,
che il tratto internazionale delle linee sia un prolungamento naturale di quello nazionale, come dimostrerebbe il fatto che,
nel caso di due navi della ricorrente (la
[OSCURATO:PERSONA]
e la
[OSCURATO:PERSONA]
), il Ministero aveva menzionato nelle licenze di esercizio la destinazione finale delle navi. Infine, il Ministero non avrebbe
mai concesso, almeno negli ultimi quindici anni, licenze di esercizio a navi per effettuare tragitti tra Patrasso e Corfù
laddove i detti tragitti non fossero in seguito prolungati verso i porti italiani.
93
Secondo la ricorrente, tenuto conto dell'applicazione di tale normativa da parte del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, alle
compagnie che operano sulle linee tra la Grecia e l'Italia ed anche sul tratto nazionale dei tragitti sono imposti obblighi
pesanti che vanno qualificati come obblighi di servizio pubblico analoghi a quelli propri della normativa in materia di cabotaggio.
Più precisamente, i detti obblighi includerebbero l'esecuzione dei collegamenti secondo un calendario regolare durante tutto
l'anno; un servizio regolare per tutta la settimana il cui onere andrebbe ripartito fra le imprese più importanti; il controllo
obbligatorio della frequenza d'immobilizzazione delle navi; disposizioni specifiche per il trasporto delle merci, in particolare
l'obbligo di riservare una quota di posti agli autocarri indipendentemente dal tasso di riempimento o dalla stagione; il rispetto
delle tariffe fissate per il tratto nazionale del tragitto nonché prezzi massimi e minimi fissati dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA]
mercantile per il tratto internazionale del mercato Grecia/Italia, al fine di mantenere il potenziale disponibile per tutto
l'anno, indipendentemente dalla fortissima diminuzione della domanda in inverno.
94
La ricorrente tiene a precisare che i detti obblighi di servizio pubblico riguardano unicamente le società che operano sulle
linee internazionali, ma effettuano anche collegamenti Patrasso-Igumenitsa-Corfù. Essa fa valere che i detti obblighi sono
direttamente connessi alle necessità di tali società di ottenere e di mantenere licenze di esercizio per il tratto nazionale
delle linee, poiché, qualora le dette società non rispettino tali obblighi, esse rischiano che vengano loro ritirate le licenze
di esercizio obbligatorie per operare nel traffico nazionale.
95
I detti obblighi dimostrerebbero che lo scopo immediato dell'intervento del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile sul detto mercato
è di garantire una ripartizione equilibrata nel tempo di tutto il potenziale disponibile sul mercato Grecia/Italia, secondo
modalità che garantiscano un flusso regolare di persone, veicoli e merci per tutto l'anno e durante tutta la settimana.
96
La ricorrente aggiunge che, a causa della politica del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, le società non sono in grado di
ritirare le loro navi nei mesi invernali e di destinarle ad altri mercati più redditizi, poiché il sevizio Patrasso-Corfù-Igumenitsa-Italia
in inverno è una condizione necessaria per poter sfruttare il detto mercato durante il periodo di attività turistica. Dato
che non è giustificato dalla domanda, l'obbligo di coprire tali destinazioni per tutto l'anno richiede una capacità eccedente
che potrebbe pregiudicare l'esistenza di tali società se al detto obbligo non si aggiungesse l'invito del Ministero a fissare
le tariffe in modo razionale, rispettando in particolare determinati prezzi minimi.
97
La ricorrente osserva poi che il mercato in questione era caratterizzato da una grande trasparenza: le società coinvolte conoscevano
esattamente i parametri relativi alle tariffe e agli itinerari nazionali a causa delle riunioni annuali del comitato consultivo
per la fissazione delle tariffe nazionali e degli itinerari, e i detti parametri erano analoghi a quelli applicabili per le
linee internazionali. Pertanto, tutti gli armatori sarebbero stati fondamentalmente in grado di conoscere con precisione la
posizione dei loro concorrenti, situazione che avrebbe creato un naturale movimento di convergenza delle tariffe per tutte
le linee tra la Grecia e l'Italia.
98
Secondo la ricorrente, il risultato pratico dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico era un eccedente strutturale
di capacità sul mercato, situazione che era impossibile mantenere in regime di libera concorrenza. Alla luce di ciò, a suo
avviso, l'unica soluzione possibile era garantire una convergenza dei prezzi, in particolare dei loro livelli minimi. Pertanto,
le trattative dirette ad ottenere la convergenza delle tariffe costituivano un modo di fornire i servizi di pubblico interesse
richiesti dal Ministero. Infine, il detto comportamento delle società di navigazione sarebbe stato indirettamente approvato
dal governo ellenico.
99
A tale proposito, la ricorrente afferma che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile ha adottato le misure correttrici previste
dalla legge n. 4195/29 sul mercato Grecia/Italia in via preventiva e che, per mantenere il potenziale eccedente ad un livello
di prezzi concorrenziale sul mercato Grecia/Italia, esso ha incoraggiato le società interessate a fissare la tabella dei prezzi
entro i limiti massimi e minimi rigidamente definiti, a non procedere ad aumenti di tariffe oltre il tasso d'inflazione e
a non ridurre le dette tariffe a livelli che avrebbero condotto ad una guerra dei prezzi tra le società di cui trattasi.
100
La ricorrente invoca altresì l'impatto della legge n. 4195/29 sull'autonomia delle società ed aggiunge che il motivo per cui,
nel periodo controverso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile non è mai intervenuto in modo drastico per ristrutturare radicalmente
il mercato di cui trattasi, come avrebbe potuto fare in applicazione della legge n. 4195/29, è perché le società coinvolte
avevano rispettato le sue istruzioni, sostenuto la sua politica nazionale favorevole alle linee tra la Grecia e l'Italia e
fissato le loro tariffe in maniera razionale, conformemente alle sue
esortazioni.
101
La ricorrente sostiene inoltre che le
intenzioni, le
esortazioni o ancora le
raccomandazioni del Ministero alle imprese coinvolte erano di fatto vincolanti, in quanto le stesse imprese erano in possesso di licenze
di esercizio sia per il mercato Grecia/Italia sia per altre linee nazionali (cabotaggio). Di conseguenza, la ricorrente non
avrebbe potuto decidere se prestare servizi di pubblico interesse o meno.
102
La ricorrente ne deduce che il contesto normativo ellenico, la prassi del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile nonché gli obblighi
imposti da quest'ultimo, la necessità di una pianificazione in tempo utile, il volume incerto della domanda durante la stagione
turistica, il rischio di una modifica draconiana dei costi in seguito alla svalutazione annua imprevedibile della dracma,
l'obbligo di rivelare i suoi progetti nell'ambito delle trattative obbligatorie per il tratto nazionale dei collegamenti e
la necessità di conformarsi alle raccomandazioni del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile affinché le tariffe sul segmento internazionale
del mercato Grecia/Italia fossero fissate entro i limiti dell'inflazione l'hanno obbligata a tutelarsi, in un certo senso,
da una concorrenza contro cui non poteva reagire interrompendo o diminuendo le sue attività. In caso contrario, l'
equilibrio voluto dal Ministero sul detto mercato sarebbe stato compromesso da un'azione unilaterale di una qualsiasi società con risultati
poco auspicabili per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile (ad esempio, interruzione del trasporto dei prodotti, prezzi elevati,
guerra commerciale tra le società e diminuzione inevitabile del potenziale esistente). La ricorrente ammette che, stando così
le cose, la convergenza dei prezzi veniva attuata mediante accordi quadro tra le compagnie, ma tiene a precisare che i detti
accordi lasciavano intatta la possibilità per ciascuna compagnia di discostarsene, poiché non imponevano né obblighi né clausole
per garantirne il rispetto.
103
La ricorrente afferma che gli accordi quadro diretti alla fissazione del livello delle tariffe non avevano alcun effetto negativo
sulla concorrenza tramite i prezzi sul mercato dei servizi forniti dai vettori fra la Grecia e l'Italia, semplicemente perché
una tale concorrenza non esisteva. Infatti, la regolamentazione aveva limitato la possibilità per le compagnie di fissare
i prezzi al livello che esse desideravano, sulla base dei loro criteri economici, e rendeva il mercato in questione assolutamente
trasparente.
104
Al fine di illustrare tale conclusione, la ricorrente tiene a ricordare in primo luogo che, come ha sottolineato la Rappresentanza
permanente della Grecia nella lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 1995, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile fissa
le tariffe per le linee nazionali, compreso il tratto nazionale delle linee internazionali, mentre le tariffe sono fissate
liberamente dalle compagnie per il tratto internazionale dei tragitti. Inoltre, per quanto riguarda le tariffe per il tratto
internazionale dei tragitti, la Rappresentanza permanente della Grecia avrebbe sottolineato, nella stessa lettera, che il
Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile verifica, al fine di tutelare gli interessi nazionali della Grecia, l'applicazione dei prezzi
da parte delle compagnie e le incoraggia a mantenere le tariffe basse e competitive, in modo da contenere in ogni caso gli
aumenti annui nei limiti dell'inflazione. Inoltre, essa avrebbe riconosciuto che la libertà delle compagnie di fissare i loro
prezzi autonomamente è limitata dalle disposizioni della legge n. 4195/29, le quali, in particolare, vietano di fissare prezzi
irrisori e sproporzionati rispetto ai servizi prestati. Infine, la Rappresentanza permanente della Grecia avrebbe altresì
indicato che la preoccupazione primaria del governo è evitare con ogni mezzo il crollo del mercato in seguito ad un'eventuale
guerra commerciale tra le compagnie presenti sul detto mercato.
105
Per la ricorrente, dalle affermazioni di cui sopra risulta, da un lato, che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile e la legge
n. 4195/29 definiscono prezzi minimi e massimi e, dall'altro, che le tariffe applicate sulle linee internazionali sono influenzate
indirettamente e parzialmente dalle tariffe fissate dallo Stato per il tratto nazionale delle linee internazionali. Orbene,
quest'ultima influenza si spiegherebbe con il fatto che la fissazione delle tariffe per il tratto nazionale delle linee influenza
quella corrispondente al tratto internazionale delle stesse, tenuto conto del fatto che tutti i dati pertinenti presi in considerazione
per la fissazione delle tariffe corrispondenti al tratto nazionale delle linee (costo unitario, costo salariale, utilizzazione
del potenziale, potenziale supplementare disponibile, ecc.) sono del tutto simili a quelli utilizzati per determinare le tariffe
sul tratto internazionale delle linee. Di conseguenza, secondo la ricorrente, ogni volta che per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]
mercantile vi è motivo di attuare una maggiorazione, a titolo conservativo, delle tariffe per il tratto nazionale dei tragitti,
si impone la maggiorazione delle tariffe corrispondenti al tratto internazionale delle linee.
106
La ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver realmente affrontato la questione che essa le aveva sottoposto sin dalle
prime fasi del procedimento amministrativo, vale a dire quella relativa all'importanza degli obblighi di servizio pubblico
dal punto di vista delle condizioni di concorrenza sul mercato Grecia/Italia. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a sottoporre
alle autorità elleniche una sola domanda frammentaria e fallace, ossia fino a che punto il detto Ministero avesse minacciato
le società coinvolte di ritirare loro le licenze di esercizio se non avessero concordato reciprocamente tariffe applicabili
sul segmento internazionale delle linee tra la Grecia e l'Italia. Orbene, se è vero che la ricorrente riconosce che il Ministero
della [OSCURATO:PERSONA] mercantile non ha imposto direttamente agli armatori l'obbligo di accordarsi sulle tariffe da applicare al tratto
internazionale dei tragitti, essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere al governo ellenico quali sarebbero state
le conseguenze del mancato rispetto da parte delle società interessate degli obblighi di servizio d'interesse pubblico, come
designati dal governo ellenico, del mancato rispetto delle esortazioni del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile affinché le tariffe
sul tratto internazionale delle linee tra la Grecia e l'Italia fossero adeguate senza superare i limiti dell'inflazione e
di una prassi di concorrenza sleale. La ricorrente afferma che un eventuale mancato rispetto da parte sua degli obblighi imposti
dalle autorità elleniche avrebbe provocato il ritiro delle licenze di esercizio di cui era in possesso e l'avrebbe esposta
ad altre conseguenze sfavorevoli.
107
Alla luce di ciò, la ricorrente sostiene che il rispetto da parte sua della regolamentazione ellenica, della politica del
Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile in merito alla fissazione delle tariffe sul mercato Grecia/Italia e degli obblighi di servizio
pubblico nonché la trasparenza che regnava per questo sul detto mercato le hanno fatto perdere l'autonomia relativa alla fissazione
dei prezzi applicabili sul mercato Grecia/Italia.
108
Pertanto, il comportamento della ricorrente non potrebbe rientrare nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato. La
valutazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe corretta in quanto è basata sul postulato erroneo che le trattative sulle
tariffe del trasporto di passeggeri, di autovetture e di autocarri tra la Grecia e l'Italia fossero volute dalle società,
mentre le stesse erano il risultato dei vari interventi del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, il quale poteva basarsi a tale
scopo sulla regolamentazione vigente in Grecia.
109
La ricorrente sostiene che la presente fattispecie è paragonabile ai fatti della causa che ha dato origine alla sentenza del
Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-961, punto 65), in cui il Tribunale
ha dichiarato che un'impresa ha perso l'autonomia qualora emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che
un comportamento le è stato unilateralmente imposto dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili,
come ad esempio la minaccia di adottare misure statali che potevano pregiudicarle seriamente. Essa fa altresì riferimento
alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 63-73), in cui la Corte aveva dichiarato che il comportamento contestato
dalla [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato, tenuto conto dell'impatto della normativa
italiana sulla concorrenza, sostenendo, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto sufficientemente conto dell'incidenza
decisiva della normativa in questione e della sua attuazione su elementi essenziali del comportamento contestato alle imprese
interessate ed aveva quindi omesso di prendere in considerazione un elemento indispensabile per la valutazione delle pretese
infrazioni.
110
Essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato fino a che punto le circostanze particolari del caso di specie rendessero
inapplicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato, sebbene le dette circostanze risultassero chiaramente dalle lettere inviate dalle
autorità elleniche alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione secondo cui le condizioni di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato non sono
soddisfatte nel caso di specie e, in particolare, l'idea che tale disposizione non sia applicabile in caso di una mancanza
di autonomia delle imprese coinvolte nella determinazione delle tariffe per il tratto internazionale delle linee tra la Grecia
e l'Italia.
112
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, come riconosce la stessa ricorrente, i fattori invocati da quest'ultima
a sostegno della sua tesi relativa alla mancanza di autonomia, nel complesso o separatamente, non hanno assolutamente e in
nessun modo imposto alle società coinvolte di fissare di comune accordo i prezzi da applicare al tratto internazionale delle
linee tra la Grecia e l'Italia. Nessuna disposizione legislativa o regolamentare né l'atteggiamento delle autorità pubbliche
avrebbero obbligato le società coinvolte, in diritto o in fatto, a concludere gli accordi oggetto della [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiunge
che i detti fattori non hanno annullato, direttamente o indirettamente, la concorrenza per quanto riguarda la fissazione delle
tariffe internazionali.
113
[OSCURATO:PERSONA] contesta poi la pretesa mancanza di autonomia in capo alle imprese che, secondo la ricorrente, sarebbe provocata
dalla regolamentazione ellenica, dall'applicazione della legge n. 4195/29 relativa alla concorrenza sleale e dalle esortazioni
delle autorità elleniche a comportarsi in un modo determinato.
114
Per quanto riguarda la pretesa influenza delle pressioni esercitate dalle autorità pubbliche elleniche sull'autonomia della
ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione secondo cui l'intesa controversa era stata conclusa su iniziativa delle
autorità elleniche, le quali avrebbero approvato indirettamente la detta prassi quale mezzo per realizzare la loro politica
nazionale sul mercato Grecia/Italia.
115
[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì le altre affermazioni della ricorrente relative all'applicazione erronea dell'art. 85, n. 1,
del Trattato al caso di specie.
116
In primo luogo, essa contesta l'argomento della ricorrente secondo cui, tenuto conto di una specie di
assuefazione delle società alle trattative obbligatorie, sarebbe stato impossibile determinare con precisione i limiti di ciò che era
autorizzato nell'ambito delle trattative regolari. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo una costante giurisprudenza, il fatto
che la ricorrente si sia resa conto di violare l'art. 85, n. 1, del Trattato o meno riveste un'importanza trascurabile. Sarebbe
sufficiente dimostrare che essa era consapevole che il suo comportamento controverso era idoneo a restringere la concorrenza
(sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] française/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825,
punto 112).
117
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, essa ha effettivamente tenuto
conto del contenuto delle lettere della Rappresentanza permanente della Grecia e del Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile,
ai sensi delle quali, secondo la ricorrente, le autorità elleniche disciplinerebbero sostanzialmente la maggior parte dei
parametri di concorrenza diversi dai prezzi sul tratto internazionale delle linee tra la Grecia e l'Italia (‘considerando’ 101-105
della [OSCURATO:PERSONA]).
118
In terzo luogo, in risposta all'argomento secondo cui l'accordo non sarebbe stato vincolante, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che,
secondo la giurisprudenza della Corte, per affermare che una restrizione consiste in un'intesa, ai sensi dell'art. 85, n. 1,
del Trattato, è sufficiente che essa costituisca l'espressione fedele della volontà delle imprese coinvolte, senza che sia
necessario che il detto accordo contenga gli elementi costitutivi di una convenzione vincolante. Per quanto riguarda la possibilità
di modifiche tariffarie, i limiti degli scarti in questione sarebbero stati, in parte, concordati dalle società interessate,
come risulterebbe dagli elementi probatori.
Giudizio del Tribunale
119
Emerge dalla giurisprudenza che gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa (v., in tal senso, sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 873, punti 18-20; 19 marzo 1991, causa C-202/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1223, punto 55; 13 dicembre
1991, causa C-18/88, GB-INNO-BM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5941, punto 20, e 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6265, punto 33). Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese
da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento
concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della
concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33; sentenze del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T-228/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2969, punto 130, e 30 marzo 2000, causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1807, punto 58).
120
Gli artt. 85 e 86 del Trattato possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità
che la concorrenza sia ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenze della Corte 29 ottobre
1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 126, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34; sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 130, e Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59).
121
Va inoltre ricordato che la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che esso è stato imposto alle imprese dalla normativa nazionale esistente o
che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo
dai giudici comunitari (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 130 e 133; Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19;
sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punti 27-29; sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-961, punti 60 e 65, e Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 60).
122
[OSCURATO:PERSONA], se non sussiste alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA]
non può concludere nel senso di una carenza d'autonomia degli operatori le cui azioni sono messe in discussione, salvo che
emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che il detto comportamento è stato loro imposto unilateralmente
dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano
far subire loro notevoli perdite (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
123
Nella fattispecie la ricorrente sostiene che il contesto legislativo e regolamentare vigente in Grecia nonché la politica
del Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile hanno limitato in modo determinante l'autonomia delle compagnie di navigazione
marittima, in particolare nella fissazione delle tariffe applicabili sulle linee nazionali come sulla parte internazionale
delle linee tra la Grecia e l'Italia. Ne risulterebbe che le compagnie di navigazione si sono viste costrette a intrattenere
fra loro contatti, concertazioni e trattative circa i parametri fondamentali della loro politica commerciale, per esempio
i prezzi.
124
Si deve pertanto determinare se i comportamenti censurati nella fattispecie trovino origine nella normativa nazionale o nella
prassi delle autorità nazionali elleniche oppure, viceversa, almeno in parte, nella volontà della ricorrente e delle altre
imprese partecipanti all'accordo. Occorre quindi esaminare se il contesto legislativo e regolamentare nonché la politica del
Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile producano l'effetto congiunto di eliminare l'autonomia delle imprese nell'adozione
della loro politica tariffaria sulle linee tra la Grecia e l'Italia e, dunque, di cancellare qualsiasi possibilità di concorrenza
fra di loro.
125
[OSCURATO:PERSONA] mercantile in Grecia è disciplinata dal codice di diritto pubblico della navigazione, dal codice di diritto privato
della navigazione e da altre normative particolari contenenti disposizioni relative alla concorrenza sleale nei trasporti
marittimi, fra cui in particolare la legge n. 4195/1929 sulla concorrenza sleale e la legge n. 703/1977 sulla libera concorrenza,
entrata in vigore il 1° gennaio 1979 in vista dell'adesione della Repubblica ellenica alle [OSCURATO:PERSONA] europee.
126
Esercitando i poteri che gli conferisce la normativa sopra menzionata, il Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile adotta,
in particolare, le seguenti misure: a) la concessione di
licenze di esercizio per le linee nazionali, compresa la parte nazionale dei tragitti internazionali; b) la ratifica di tariffe uniformi e obbligatorie
per i collegamenti nazionali o per la parte nazionale dei collegamenti internazionali, come il segmento Patrasso-Igumenitsa-Corfù;
c) l'approvazione annuale dei collegamenti; d) il controllo del disarmo dei battelli, per assicurare i collegamenti obbligatori
succitati; e) l'obbligo di trattative tra le compagnie di navigazione per programmare e coordinare i collegamenti prima che
il Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile approvi i ruolini di marcia per l'anno seguente, nell'ambito di nuovi negoziati
tra il Ministero medesimo e le società.
127
E' pacifico tra le parti che la concessione di licenze di esercizio, la fissazione di tariffe obbligatorie, l'approvazione
annua dei tragitti e il controllo del disarmo delle navi da parte del Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile riguardano
le linee nazionali e non quelle internazionali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nelle sue memorie, senza essere contraddetta
dalla ricorrente, che l'obbligo di effettuare tragitti regolari, connesso alla licenza di esercizio, concerne soltanto le
navi battenti bandiera greca operanti esclusivamente su linee nazionali oppure su linee internazionali, ma in tale ultimo
caso solo per quanto riguarda la parte nazionale dei tragitti. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato, senza essere smentita
sul punto, che le imprese erano libere di servire linee internazionali comprendenti o meno una parte nazionale o addirittura
solo linee nazionali. Pertanto, un'impresa che avesse scelto di operare su linee internazionali senza tragitto nazionale non
aveva bisogno di ottenere una licenza, né di rispettare gli impegni correlati.
128
Del pari, ai fini della fissazione delle tariffe per le linee nazionali, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile chiedeva alle
compagnie di navigazione di fargli proposte globali per ogni linea nazionale, giustificando gli importi proposti in base ai
costi di esercizio, all'inflazione, alla redditività delle linee, alla frequenza dei viaggi, eccetera. In seguito, sulla scorta
delle tariffe suggerite, della loro giustificazione e di altri criteri più generali relativi alla politica governativa globale,
il Ministero approvava o modificava le proposte, su parere della [OSCURATO:PERSONA] per i prezzi e le entrate del Ministero ellenico
delle Finanze, approvazione o modifica che avveniva, in concreto, fissando le tariffe in questione. La fissazione amministrativa
delle tariffe per la parte nazionale dei collegamenti corrispondenti inciderebbe dunque sulle tariffe della parte internazionale
delle linee tra la Grecia e l'Italia, in quanto le dette tariffe espletano una funzione analoga a quella dei prezzi indicativi.
129
La normativa ellenica in materia di concorrenza sleale e in particolare l'art. 2 della legge n. 4195/1929 vieta,
sulle linee per l'estero, ogni ribasso delle tariffe di trasporto di passeggeri e di merci che, operato a fini di concorrenza
sleale, porti i prezzi a livelli irrisori e sproporzionati rispetto ad una remunerazione ragionevole e giusta dei servizi
forniti e alle esigenze di sicurezza e di comfort dei passeggeri, o a livelli inferiori a quelli generalmente applicati nel
porto di cui trattasi. L'art. 4 della legge n. 4195/1929 dispone che:
[a]llorché la libertà di fissazione delle tariffe sulle linee per l'estero determina una concorrenza sleale, il Ministero
della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] mercantile) può, oltre che applicare le disposizioni degli articoli precedenti, fissare,
previo parere del Consiglio della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, tariffe massime o minime per il trasporto di passeggeri e di merci per
i collegamenti effettuati tra i porti greci e quelli stranieri mediante battelli che trasportano passeggeri greci. E' vietato
superare le dette tariffe; i contravventori sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 3.
130
E' stato asserito, inoltre, che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile incitava le compagnie di navigazione a mantenere basse
le tariffe applicabili alla parte internazionale delle linee e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione, nonché
a evitare ogni forma di
guerra dei prezzi tra di esse, per non essere costretto a intervenire e a far uso dei poteri conferitigli dalla legge n. 4195/29.
131
Nella lettera 23 dicembre 1994, citata al
considerando 101 della [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 28 ottobre 1994, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile
si è così espresso: (...)Per quanto concerne il memorandum presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], non ho rilievi particolari se non una precisazione, e
cioè che il Ministero non si intromette nella politica di fissazione delle tariffe praticata dalle società per i collegamenti
internazionali. Noi interveniamo solamente nella fissazione dei prezzi per i collegamenti tra porti greci.[OSCURATO:PERSONA] ho già chiarito nella riunione di settembre, la Grecia considera il corridoio marittimo tra i porti della sua costa
occidentale e i porti della costa orientale italiana di capitale importanza e per il nostro paese e per la [OSCURATO:PERSONA], poiché
si tratta dell'unico collegamento diretto importante tra la Grecia e il resto dell'Unione europea.E' quindi consono al nostro interesse nazionale e all'interesse comunitario che le navi operino tutto l'anno tra la Grecia
e l'Italia, per facilitare le nostre importazioni e le nostre esportazioni nonché il traffico dei passeggeri. D'altro canto,
comprenderete che è nel nostro interesse che le tariffe siano competitive, ma nello stesso tempo tali da mantenere bassi i
costi di trasporto, affinché le nostre importazioni e le nostre esportazioni restino concorrenziali sui mercati europei.Per venire alla specifica domanda postami, devo dire di non aver ravvisato nel memorandum della [OSCURATO:PERSONA] nulla che possa
indurmi a tale conclusione.Sono sicuro che c'è un malinteso. E' impensabile e assolutamente fuori questione che il Ministero minacci di revocare licenze
per collegamenti tra porti nazionali ove talune società si rifiutino di mettersi d'accordo sui prezzi per i collegamenti internazionali.[OSCURATO:PERSONA] risulterà dalla legislazione pertinente qui allegata, perché il Ministero accordi la licenza d'esercizio per i collegamenti
interni vanno adempiuti determinati obblighi (servizi tutto l'anno, frequenza dei tragitti, eccetera); se tali obblighi non
sono rispettati, il Ministero può revocare la licenza. In più, le tariffe sono fissate ad intervalli periodici con decisione
ministeriale. Tale legislazione specifica interessa le navi delle società provviste di licenze per la parte nazionale del
tragitto tra la Grecia e l'Italia (Patrasso-Igumenitsa-Corfù) (...).
132
Del pari, con lettera 17 marzo 1995, citata al
considerando 103 della [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva a una lettera della [OSCURATO:PERSONA] 13 gennaio 1995, il Rappresentante permanente aggiunto
della Repubblica ellenica presso le [OSCURATO:PERSONA] europee si è così espresso: 1. Il governo ellenico attribuisce grande importanza a uno sviluppo senza attriti della navigazione marittima tra i porti
della Grecia occidentale (principalmente Patrasso, Igumenitsa e Corfù) e i porti italiani di Ancona, Bari, Brindisi e Trieste.(...)I collegamenti regolari e ininterrotti, durante tutto l'anno, dai porti greci verso quelli italiani e viceversa sono un fattore
di decisiva importanza per facilitare e assicurare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni greche che, per estensione,
interessa pure il commercio comunitario nel suo insieme.L'interesse del governo ellenico, e più in particolare del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, incaricato di elaborare la politica
nazionale dei trasporti marittimi, è dunque orientato a preservare il normale funzionamento della linea Grecia-Italia.Per questo qualifichiamo i servizi prestati su tale linea come servizi di pubblico interesse per il nostro Paese. In tali
circostanze, comprenderete perché sia preoccupazione primaria del governo ellenico fare in modo che la linea sia redditizia
evitando in tutti i modi una guerra dei prezzi che rischierebbe di ostacolare il regolare andamento delle nostre esportazioni
ed importazioni, come pure il normale trasporto di veicoli e passeggeri. Ripetiamo: la nostra maggiore preoccupazione è di
assicurare la circolazione su tale rotta marittima per tutto l'anno e di evitare che il flusso si esaurisca a causa di una
guerra dei prezzi.2. In base a tali constatazioni e alle posizioni assunte in conseguenza, le direzioni competenti del Ministero ellenico della
[OSCURATO:PERSONA] mercantile hanno preso decisioni finalizzate a risolvere nella maniera più conveniente possibile il problema del normale
trasporto dei veicoli nei vari periodi dell'anno. Sono state dunque adottate misure per riservare sempre un certo numero di
posti sulle navi di trasporto passeggeri e veicoli agli autocarri destinati al trasporto merci e perché la stiva delle imbarcazioni
non sia riempita soltanto da autovetture, soprattutto nei mesi estivi in cui il traffico passeggeri è più intenso. E' stato
reso così possibile mantenere il flusso delle merci e assicurare un normale approvvigionamento dei mercati.Si è curato pure di rispettare assai rigorosamente i ruolini di marcia delle navi, per evitare i ritardi, ma anche per poter
risolvere problemi come quello dell'allestimento di adeguati siti d'accoglienza delle stesse nei porti di destinazione, al
fine di garantire la loro sicurezza e migliorare il servizio dei passeggeri e dei veicoli trasportati.3. Quanto ai noli applicati dagli armatori, precisiamo che il coinvolgimento del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, quale
amministrazione responsabile del controllo della navigazione, per quanto attiene ai prezzi sui collegamenti costieri, si limita
alla fissazione dei prezzi per le sole operazioni di cabotaggio interno. Precisiamo che, sulle linee internazionali, pure
nel caso in cui il tragitto preveda scali nei porti greci (per esempio Patrasso-Corfù-Ancona), anche se il tratto compreso
tra i porti greci è soggetto a una tariffa autorizzata, i prezzi sul tragitto tra la Grecia e l'Italia sono fissati liberamente
dalle società che operano su quella rotta. In tale ipotesi, è vero che il prezzo totale del biglietto a destinazione finale
Italia dipende ─ indirettamente e parzialmente, va da sé ─ dalla tariffa decisa dallo Stato per la parte del trasporto interna
alla Grecia.Peraltro, per quanto riguarda le tariffe dei viaggi per l'estero, che sono ─ come abbiamo detto ─ libere, il Ministero della
[OSCURATO:PERSONA] mercantile invita le compagnie di navigazione a mantenere le tariffe basse e competitive e a contenere in ogni caso
gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione. E' infatti d'interesse nazionale che le nostre esportazioni si mantengano a
un livello concorrenziale e che le nostre importazioni rimangano il più possibile convenienti. Per il resto, le società determinano
liberamente le loro tariffe tenendo conto dei propri interessi commerciali ed economici.Tale libertà è limitata dalla legislazione ellenica qualora conduca a una concorrenza sleale. Per l'esattezza, la legge n. 4195/1929
(di cui si allega copia) mira a evitare la concorrenza sleale tra armatori che operano su linee tra la Grecia e l'estero vietando
in particolare tariffe irrisorie, partenze simultanee dallo stesso porto di due o più navi che servono la medesima linea e
la mancata prestazione del servizio annunciato (tranne che in caso di forza maggiore ─ art. 3). In caso di concorrenza sleale
il Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile può fissare tariffe massime e minime (art. 4). In tale ambito esso incita informalmente
le società a mantenere basse le loro tariffe e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione.4. Le osservazioni sopra svolte mi sono parse necessarie per mostrare che la rotta Patrasso-Italia, creata per iniziativa
privata senza alcun aiuto dello Stato, deve continuare a funzionare senza soluzione di continuità affinché le navi che vi
operano prestino servizi di pubblico interesse, quali li consideriamo per il nostro paese, dato che questo collegamento via
mare è l'unico legame diretto con i paesi dell'Unione europea.5. Infine, osservo che il contesto giuridico della concessione e della revoca delle licenze d'esercizio, le quali, sia detto,
si applicano soltanto ai collegamenti interni alla Grecia, prevede la possibilità che, ove una società non adempia agli obblighi
indicati nella licenza concessale (per esempio, assicurare impeccabilmente i collegamenti annunciati, osservare ogni anno
il periodo di disarmo, rispettare la frequenza dei viaggi), il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile revochi la detta licenza.
133
Pur sottolineando che il buon funzionamento e la regolarità delle linee di navigazione tra la Grecia e l'Italia hanno importanza
nazionale, le due lettere delle autorità elleniche sopra citate confermano che né la normativa vigente in Grecia né la politica
attuata dalle autorità elleniche impongono la conclusione di accordi diretti a fissare le tariffe sulle linee internazionali.
134
Certo, dalle precisazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità elleniche risulta che una delle loro maggiori preoccupazioni
era di assicurare la regolarità dei collegamenti marittimi con l'Italia tutto l'anno e che esse temevano gli effetti deleteri
di atti di concorrenza sleale, per esempio di un'eventuale guerra dei prezzi. E' pacifico anche che, per evitare atti del
genere, la legge conferisce al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile il potere di fissare tariffe massime e minime. Resta, nondimeno,
che nessuna concertazione sui prezzi sarebbe legittima, neppure in un caso come quello di specie, perché ogni impresa rimarrebbe
libera di decidere autonomamente i suoi prezzi, nei limiti delle tariffe massime e minime consentite. Peraltro, le precisazioni
contenute nelle lettere esaminate sopra confermano che i prezzi sulle linee marittime tra la Grecia e l'Italia sono fissati
liberamente dalle società che vi operano. Inoltre, da tali dichiarazioni risulta pure, innegabilmente, che, al fine di assicurare
la competitività delle esportazioni greche e la ragionevolezza dei prezzi delle importazioni in Grecia, il Ministero della
[OSCURATO:PERSONA] mercantile ha incitato le compagnie di navigazione non già a concordare aumenti dei prezzi, bensì unicamente a mantenere
tali prezzi bassi e concorrenziali e a contenere, in ogni caso, gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione.
135
Ne consegue che ciascuna delle compagnie di navigazione operanti sulle dette linee godeva notoriamente di autonomia nella
determinazione della sua politica di prezzi e che, pertanto, tali compagnie sono sempre state soggette alle norme in materia
di concorrenza. Le lettere predette mettono in evidenza il fatto che, per le autorità elleniche, la piena applicazione delle
norme sulla concorrenza e, dunque, del divieto di accordi sui prezzi sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato non impediva
alle compagnie di navigazione, né in diritto né in fatto, di svolgere il compito loro affidato dal governo ellenico. Di conseguenza,
il fatto che, nella lettera 17 marzo 1995, il Rappresentante permanente della Repubblica ellenica qualifichi il collegamento
tra la Grecia e l'Italia
servizio d'interesse pubblico è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato. Per ragioni identiche non occorre verificare se a giusto
titolo la [OSCURATO:PERSONA] contesti l'argomento secondo cui le imprese interessate dalla [OSCURATO:PERSONA] vanno considerate in diritto
comunitario
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE).
136
Le informazioni contenute nelle lettere di cui trattasi confermano che la ricorrente non può invocare un asserito concorso
cumulativo di parametri che avrebbe influito sulle tariffe applicabili alla parte internazionale delle linee tra la Grecia
e l'Italia e che avrebbe avuto l'effetto di limitare l'autonomia delle imprese nel pianificare e determinare la loro politica
tariffaria. Esse confermano che il Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile s'ingeriva nella politica di determinazione
delle tariffe applicate dalle compagnie sulle linee internazionali solo incitandole informalmente a mantenere tali tariffe
a livelli poco elevati e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione. Stante tale atteggiamento delle autorità
elleniche, era evidentemente possibile che sul mercato la concorrenza fosse ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti
autonomi delle imprese.
137
Aggiungasi che la legge n. 4195/1929 non vieta di ridurre le tariffe per le linee internazionali. Detta legge, intesa ad evitare
ogni concorrenza sleale tra gli armatori operanti sulle linee che collegano porti greci a porti stranieri, anche se vieta
in particolare l'abbassamento delle tariffe a livelli irrisori, la partenza simultanea dal medesimo porto di due o più navi
che effettuano il medesimo tragitto e la mancata esecuzione di viaggi annunciati tranne che in caso di forza maggiore (art. 2),
non priva le imprese censurate di
qualunque margine di autonomia. Viceversa, essa conferma che in via di principio ciascuna impresa è libera di determinare come crede la propria politica
tariffaria, purché non compia atti di concorrenza sleale. Il divieto di atti di concorrenza sleale non può essere affatto
interpretato nel senso che le imprese di cui trattasi siano tenute a concludere accordi aventi ad oggetto la fissazione delle
tariffe applicabili sulle linee internazionali. Non essendovi alcuna norma vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale,
la ricorrente può far valere di essere priva d'autonomia solo invocando indizi obiettivi, pertinenti e concordanti attestanti
che il detto comportamento le è stato unilateralmente imposto dalle autorità elleniche che hanno esercitato pressioni insostenibili,
come ad esempio, la minaccia di adottare misure statali che potevano farle subire notevoli perdite.
138
Ebbene, le indicazioni contenute nelle summenzionate lettere delle autorità elleniche dimostrano che queste ultime non hanno
adottato alcuna misura né seguito alcuna prassi qualificabile come
pressione insostenibile sulle compagnie di navigazione affinché esse concludessero accordi sulle tariffe. Di conseguenza, la ricorrente non può asserire
che le imprese di cui trattasi fossero prive di qualunque margine di autonomia nella definizione della loro politica tariffaria
e che il comportamento anticoncorrenziale loro addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato prescritto loro dalla normativa nazionale
in vigore o dalla politica seguita dalle autorità elleniche.
139
Quanto all'incitazione del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile a mantenere basse le tariffe sulle linee internazionali e a contenere
gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione, la lettera del detto Ministero fa sì riferimento a un'
incitazione informale, ma non allude minimamente a un'
imposizione unilaterale da parte sua. Le compagnie di navigazione potevano, quindi, contestare detta incitazione informale, senza esporsi per questo
alla minaccia dell'adozione di qualsivoglia provvedimento statale. Del resto, il Ministero ellenico esclude categoricamente
di poter minacciare la revoca delle licenze d'esercizio per le linee nazionali ove le società non si mettano d'accordo sui
prezzi per le linee internazionali, come emergerebbe dalla sua lettera 23 dicembre 1994.
140
Quanto al parametro costituito dalla facoltà del Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, ai sensi della legge n. 4195/29,
di fissare, in caso di concorrenza sleale, tariffe massime e minime al fine di evitare una guerra dei prezzi, si deve rilevare
che la detta legge non priva le imprese censurate di
qualunque margine di autonomia, bensì conferisce loro una certa libertà di determinare la loro politica tariffaria a condizione di non commettere atti di
concorrenza sleale. Infatti, in base all'art. 4 della legge n. 4195/1929, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile può fissare
i limiti minimi e massimi delle tariffe di cui trattasi solo qualora la libertà di cui le imprese godono nel determinare autonomamente
le tariffe relative alle linee per l'estero sfoci in atti di concorrenza sleale.
141
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo in esame.
Sul terzo motivo, relativo alla carenza di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
142
La ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver motivato la [OSCURATO:PERSONA] in maniera insufficiente per quanto riguarda più argomenti
sollevati dalla stessa in sede di procedimento amministrativo.
143
In primo luogo, essa ritiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha espresso alcuna opinione in merito all'impatto degli obblighi
di servizio pubblico sul grado di autonomia delle imprese interessate per fissare le tariffe applicabili al tratto internazionale
dei tragitti, la [OSCURATO:PERSONA] è viziata da una carenza di motivazione. In particolare, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non
aver esaminato fino a che punto la regolamentazione ellenica, i solleciti delle autorità elleniche e gli obblighi di servizio
pubblico delle imprese interessate fossero fattori che rendevano l'art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile. In secondo luogo,
la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato le osservazioni fornite dalla ricorrente in merito
alla conferma dell'impatto di tali fattori sull'autonomia delle imprese interessate dalle lettere della Rappresentanza permanente
della Grecia e del Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato sufficientemente
le ragioni per cui gli argomenti della ricorrente relativi all'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato ai fatti di
specie avrebbero dovuto essere respinti o ignorati.
144
La ricorrente ammette che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l'obbligo di riportare nella [OSCURATO:PERSONA] tutti gli argomenti fatti valere
dalle imprese interessate, ma sostiene che, secondo la giurisprudenza, essa deve tuttavia esporre i fatti e le considerazioni
giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 104) e che presentano un nesso diretto con la causa (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1275, punto 328). Nel caso di specie, la ricorrente afferma di aver dimostrato che le considerazioni relative
agli obblighi di servizio pubblico imposti dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile rivestono un'importanza essenziale nell'economia
della causa. Orbene, esse non sarebbero state neppure menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa
C-360/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-23).
145
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] conferisce alla ricorrente la facoltà di controllarne il fondamento.
Essa afferma di avere ampiamente preso posizione nella [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai detti argomenti della ricorrente menzionando
esplicitamente gli elementi su cui essa si è basata.
Giudizio del Tribunale
146
[OSCURATO:PERSONA] ammette la stessa ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l'obbligo di riportare nella sua [OSCURATO:PERSONA] tutti gli argomenti fatti
valere dalle parti. Essa deve tuttavia esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia
della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 104, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 328).
147
Orbene, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, dai ‘considerando’ 98-108 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
ha ampiamente preso posizione sugli argomenti della ricorrente relativi all'impatto degli obblighi di servizio pubblico sul
grado di autonomia delle imprese interessate e, quindi, sulla questione relativa all'applicabilità dell'art. 85, n. 1, del
Trattato ai fatti di specie. Inoltre, dai ‘considerando’ 101, 103, 105, 106 e 108 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
ha fatto riferimento, concretamente, alle lettere delle autorità elleniche evocate dalla ricorrente.
148
La ricorrente non può nemmeno sostenere che i suoi argomenti relativi agli obblighi di servizio pubblico imposti dal Ministero
della [OSCURATO:PERSONA] mercantile siano stati ignorati. Se l'esistenza di tali obblighi poteva rivelarsi importante nell'economia della
causa, essa costituiva soltanto uno dei vari elementi fatti valere dalla ricorrente per dimostrare la mancanza di autonomia
delle imprese interessate derivante dalla regolamentazione ellenica nonché dalla politica attuata dalle autorità elleniche.
Orbene, occorre rilevare che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla detta questione è stata esposta ai ‘considerando’
98-108 della [OSCURATO:PERSONA] e che, più precisamente, l'argomento vertente sull'esistenza di obblighi di servizio pubblico è stato
espressamente menzionato al ‘considerando’ 99 della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della relazione delle risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
all'argomento relativo alla perdita di autonomia delle imprese interessate. Alla luce di ciò, la ricorrente non può affermare
che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sufficientemente motivato la [OSCURATO:PERSONA] per non aver fornito una risposta precisa all'argomento
vertente sugli obblighi di servizio pubblico. Infine e in ogni caso, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non può
contestarle di non aver analizzato i detti argomenti in maniera più dettagliata in quanto gli obblighi di servizio pubblico
in questione non riguardano il segmento internazionale delle linee tra la Grecia e l'Italia.
149
Il motivo in esame dev'essere pertanto respinto.
II ─
Sulle conclusioni presentate in subordine, intese alla riduzionedell'importo dell'ammenda
150
A sostegno delle sue conclusioni dirette ad ottenere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale, la ricorrente
fa valere che, nella determinazione dell'importo dell'ammenda che le è stata imposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato erroneamente
sia la gravità sia la durata dell'infrazione, violando così il principio di proporzionalità.
A ─ Sulla prima parte, vertente su un'erronea valutazione della gravità dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
151
La ricorrente sostiene che l'importo dell'ammenda inflittale è sproporzionato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato alcuni
fattori relativi alla gravità dell'infrazione. Anche supponendo che l'infrazione esista, la ricorrente la considera d'importanza
minore ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del
regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli
orientamenti) a causa dell'impatto circoscritto, se non addirittura nullo, dell'accordo in questione e della sua esigua estensione geografica.
152
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso sufficientemente in considerazione il contesto normativo ellenico e la pressione
esercitata dal Ministero ellenico della [OSCURATO:PERSONA] mercantile, laddove, secondo la giurisprudenza, un impatto rilevante del contesto
legislativo nazionale su un mercato costituisce una circostanza attenuante (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 94 e 96, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 618-620). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe
interessata all'esame dei limiti entro cui le società potevano farsi concorrenza e alla forma che la detta concorrenza assumeva
sul mercato in questione. Infine, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto del fatto che, nel caso
di specie, le riduzioni costituivano l'unico ambito in cui poteva svolgersi la concorrenza, circostanza che la Corte avrebbe
criticato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 70 e 71).
153
In secondo luogo, non vi sarebbe stato alcun danno per i consumatori, come confermato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha
contestato alle società interessate nessun aumento inammissibile delle tariffe. Al contrario, il servizio regolare e ininterrotto
delle destinazioni in questione a prezzi bassissimi e con navi molto moderne e sicure avrebbe piuttosto apportato un vantaggio
agli utenti.
154
In terzo luogo, secondo la ricorrente, vi è una contraddizione nel fatto che essa è accusata di aver commesso un'infrazione
grave al diritto comunitario per aver partecipato ad una pratica che secondo il governo ellenico realizza uno degli obiettivi
della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la promozione e lo sviluppo del commercio intracomunitario.
155
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato gli orientamenti, avendo qualificato l'infrazione in questione
come grave mentre essa non corrisponde a nessuno degli elementi della definizione delle infrazioni gravi contenuta negli orientamenti.
Essa ricorda che, ai sensi di tali orientamenti, le infrazioni gravi sono per lo più restrizioni orizzontali o verticali della
medesima natura delle infrazioni poco gravi, ma applicate in maniera più rigorosa, il cui impatto sul mercato è più vasto
e che sono atte a produrre effetti su ampie zone del mercato comune. Può trattarsi inoltre di abusi di posizione dominante,
quali i rifiuti di vendita, le discriminazioni, i comportamenti di esclusione, gli sconti accordati da un'impresa in posizione
dominante per rendere fedele la clientela ed estromettere i concorrenti dal mercato, ecc. Orbene, nel caso di specie, l'infrazione
che si pretende commessa dalle imprese non si applicherebbe in maniera rigorosa, non avrebbe un vasto impatto sul mercato,
non produrrebbe effetti su ampie zone del mercato e non consisterebbe in un abuso di posizione dominante.
156
Infine, la ricorrente sostiene di non avere avuto consapevolezza dell'illegittimità del suo comportamento dato che le società
coinvolte non potevano immaginare, a causa dell'intervento e del sollecito del governo ellenico a favore delle varie pratiche
contestate, che il loro comportamento fosse illecito.
157
[OSCURATO:PERSONA] contesta i detti argomenti.
Giudizio del Tribunale
1. Considerazioni generali
158
Nella fattispecie è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'ammenda inflitta alla ricorrente conformemente al metodo
generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti, i quali sono altresì applicabili alle ammende
inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Va osservato anche che la ricorrente non contesta l'applicabilità
nel caso di specie dei detti orientamenti.
159
Ai termini dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86,
[l]a [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille ad un massimo di un milione di [euro], con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume
d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza (...) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, (...),
del trattato. Il medesimo articolo stabilisce che,
[p]er determinare l'ammontare dell'ammenda, occorr[e] tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua
durata.
160
Orbene, gli orientamenti dispongono, al punto 1, primo comma, che, per il calcolo delle ammende, l'importo di base sia determinato
in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, i soli criteri indicati all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.
161
Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] assume come punto di partenza, nel calcolo delle ammende, un importo determinato
in funzione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve prendere in considerazione la
natura dell'infrazione, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l'estensione del mercato geografico rilevante
(punto 1 A, primo comma). In tale contesto le infrazioni sono classificate in tre categorie, ossia le
infrazioni poco gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 000 e EUR 1 milione, le
infrazioni gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare tra EUR 1 milione e 20 milioni, e le
infrazioni molto gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera EUR 20 milioni (punto 1 A, primo-terzo trattino).
162
Successivamente, nell'ambito del trattamento differenziato da applicare alle imprese, gli orientamenti stabiliscono che, nell'ambito
di ciascuna delle categorie succitate, ed in particolare per le categorie di infrazioni
gravi e
molto gravi, la gamma delle sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura
delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo comma). E', inoltre, necessario valutare l'effettiva capacità economica degli
autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo
dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma). In più,
si può tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre d'infrastrutture sufficienti per
avere le conoscenze giuridico-economiche che consentano loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione
del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto
comma).
163
Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie definite sopra, al fine di tenere conto del peso specifico, e dunque dell'impatto
reale sulla concorrenza del comportamento configurante l'infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una
disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese che commettono il medesimo tipo d'infrazione, può essere opportuno
ponderare, nei casi in cui sono coinvolte più imprese, come i cartelli, l'ammontare predeterminato e adattare di conseguenza
l'importo di base generale secondo la caratteristica specifica di ogni impresa (punto 1 A, sesto comma).
164
Quanto al fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di
breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l'importo di base stabilito per la gravità non dovrebbe
essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale importo
può essere maggiorato fino al 50% del suo valore, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque
anni), per le quali tale importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, primo-terzo trattino).
165
In seguito, gli orientamenti riportano, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono
essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l'importo di base riferendosi poi alla comunicazione 18 luglio 1996
sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (GU C 207, pag. 4).
166
[OSCURATO:PERSONA] osservazione generale, gli orientamenti precisano che l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di
base più o meno le percentuali di maggiorazione e di riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari
mondiale delle imprese, come disposto dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti
prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, a seconda delle circostanze,
taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori
dell'infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale
particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)].
167
Ne consegue che, secondo il metodo descritto negli orientamenti, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei
due criteri citati all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata,
nel rispetto del limite massimo in relazione al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione.
Di conseguenza, gli orientamenti non trascendono il contesto giuridico delle sanzioni come definito dalla detta disposizione
(sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punti 231 e 232).
2. Quanto alla fondatezza della parte di motivo in esame
168
[OSCURATO:PERSONA] si è appena ricordato, negli orientamenti i cartelli sono classificati, in linea di principio, come infrazioni molto
gravi, una qualificazione che s'inserisce perfettamente nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale secondo cui tale
tipo d'infrazione rientra tra le restrizioni della concorrenza più gravi, in particolare allorché l'intesa concerne la fissazione
dei prezzi.
169
Orbene, nel caso di specie e nella situazione della ricorrente, dai
considerando 147-150 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, pur rilevando (
considerando 147 della [OSCURATO:PERSONA]) che
[u]n accordo mediante il quale il prezzo del trasporto di passeggeri e merci per traghetto roll-on roll-off sia stato concordato
da alcuni dei più importanti operatori di traghetti nel mercato di riferimento costitui[va], per sua natura, una violazione
molto grave delle disposizioni comunitarie, in realtà la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato soltanto grave l'infrazione di cui trattasi (
considerando 150 della [OSCURATO:PERSONA]). Essa è pervenuta a questa diminuzione del livello di gravità dopo aver osservato che
[l]'infrazione [aveva] avuto un effetto reale limitato sul mercato e che, siccome il governo ellenico
durante il periodo dell'infrazione [aveva] incoraggiato le imprese a contenere gli aumenti tariffari nei limiti dell'inflazione,
[l]e tariffe [erano] state mantenute ad un livello tra i più bassi del mercato comune per il trasporto marittimo da uno Stato
membro ad un altro (
considerando 148 della [OSCURATO:PERSONA]). Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che l'infrazione
[aveva] (...) prodotto i suoi effetti in una parte limitata del mercato comune, vale a dire su tre delle linee adriatiche, un mercato ritenuto ancora modesto rispetto ad altri mercati dell'Unione europea (
considerando 149 della [OSCURATO:PERSONA]).
170
Ne consegue che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato grave l'infrazione nella [OSCURATO:PERSONA].
171
Occorre respingere altresì l'argomento vertente sull'influenza esercitata dalla regolamentazione ellenica. Nell'ambito dell'esame
del secondo motivo è stato rilevato che, nel caso di specie, il contesto normativo ed il comportamento delle autorità elleniche
non impedivano l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato poiché le imprese conservavano un margine discrezionale per
definire la loro politica in materia tariffaria. Pertanto, la menzione della soluzione fornita dalla Corte al problema della
mancanza di concorrenza residuale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., è priva di rilevanza nel caso di specie.
Inoltre, per quanto riguarda il detto contesto particolare, è sufficiente rilevare che, come segnala la [OSCURATO:PERSONA], essa
ne ha effettivamente tenuto conto come circostanza attenuante. Infatti, dal ‘considerando’ 163 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che
la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la prassi corrente di fissare le tariffe nazionali elleniche mediante consultazioni di tutti
gli operatori nazionali e la successiva decisione del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile potrebbero aver indotto le compagnie
elleniche che operano anche sulle linee nazionali a dubitare che la consultazione per la fissazione dei prezzi sulle linee
internazionali costituisse realmente un'infrazione. Queste considerazioni hanno giustificato una riduzione delle ammende del
15% per tutte le compagnie. Per le stesse ragioni, la ricorrente non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto
della circostanza che essa non aveva consapevolezza dell'illegittimità del suo comportamento.
172
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui le intese in questione non avrebbero causato alcun pregiudizio ai consumatori,
poiché non è intervenuto nessun aumento inammissibile delle tariffe, e secondo cui l'infrazione ha avuto soltanto una ripercussione
limitata sul mercato, va rilevato che, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, quest'ultimo è stato preso in considerazione
dalla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai ‘considerando’ 148 e 149 della [OSCURATO:PERSONA]. Al ‘considerando’ 148, essa ha osservato che
[l]'infrazione [aveva] avuto un effetto reale limitato sul mercato e che, siccome il governo ellenico
durante il periodo dell'infrazione [aveva] incoraggiato le imprese a contenere gli aumenti tariffari nei limiti dell'inflazione,
[l]e tariffe [erano] state mantenute ad un livello tra i più bassi del mercato comune per il trasporto marittimo da uno Stato
membro ad un altro. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che l'infrazione
[aveva] (...) prodotto i suoi effetti in una parte limitata del mercato comune, vale a dire su tre delle linee adriatiche, un mercato ritenuto ancora modesto rispetto ad altri mercati dell'Unione europea (
considerando 149 della [OSCURATO:PERSONA]). Proprio tenendo conto di tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di diminuire il livello di gravità
dell'infrazione ed ha qualificato i fatti come infrazione grave anziché infrazione molto grave, come avrebbe potuto fare in
applicazione degli orientamenti.
173
Inoltre, dato che è stato dimostrato che la ricorrente ha commesso un'infrazione grave al diritto comunitario avendo partecipato
ad intese con i suoi concorrenti, essa non può far valere di aver partecipato ad una pratica che il governo ellenico riteneva
perseguisse gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]. L'obiettivo dello sviluppo del commercio intercomunitario non può essere perseguito
con mezzi formalmente vietati dalle disposizioni del Trattato.
174
Risulta da quanto precede che questa parte del motivo va respinta.
B ─ Sulla seconda parte, vertente su una valutazione erronea della durata dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
175
La ricorrente contesta la valutazione della durata dell'infrazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che non è stato concluso
nessun accordo relativo ai prezzi per gli anni 1987, 1988 e 1989. Per quanto riguarda il 1987, la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe
di alcuna prova di un eventuale accordo relativo alla politica tariffaria. Le trattative tra le società effettuate nel 1987,
a cui essa ammette di aver preso parte, riguarderebbero esclusivamente le tariffe per il 1988. Quanto agli anni 1988 e 1989,
la ricorrente fa valere che le trattative non hanno condotto ad una tabella dei prezzi comune per il trasporto dei passeggeri,
come confermerebbe il fatto che le dette tariffe che essa ha pubblicato per tali anni sono diverse da quelle pubblicate dalle
altre società.
176
[OSCURATO:PERSONA] ricorda la giurisprudenza secondo cui l'adesione ad accordi di fissazione di prezzi costituisce di per sé un'infrazione
all'art. 85, n. 1, del Trattato e fa valere che la partecipazione della ricorrente alle consultazioni in materia tariffaria
per gli anni 1987, 1988 e 1989 è dimostrata dai documenti menzionati ai ‘considerando’ 9, 10 e 12 della [OSCURATO:PERSONA]. Infine,
essa osserva che il divieto di un accordo non dipende dal suo grado di successo al momento dell'applicazione dello stesso.
Giudizio del Tribunale
177
Nel caso di specie, gli argomenti invocati dalla ricorrente in merito alla valutazione della durata dell'infrazione per determinare
l'importo dell'ammenda rimettono in discussione gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'esistenza ed
alla portata dell'infrazione. Infatti, la ricorrente contesta la valutazione della durata dell'infrazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]
in quanto, secondo la stessa, non è stato concluso nessun accordo sulle tariffe per gli anni 1987, 1988 e 1989. Occorre pertanto
verificare se gli elementi di prova relativi agli anni 1987, 1988 e 1989 (‘considerando’ 9-12 della [OSCURATO:PERSONA]) siano sufficienti
a dimostrare l'esistenza di un'intesa come quella affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione della ricorrente a quest'ultima
durante il detto periodo.
178
A tale proposito, dalla descrizione dei fatti esposti ai
considerando 9-12 della [OSCURATO:PERSONA], non contestati dalla ricorrente, e in particolare dal telex 15 marzo 1989, menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA],
risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di persuadere l'[OSCURATO:PERSONA] a prendere parte all'accordo stipulato il 18 luglio 1987 con le altre
società imputate che operavano sulla detta linea, tra cui la ricorrente, e che, a fronte delle esitazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] ad entrare
a far parte dell'accordo, le altre imprese (la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente) hanno deciso di praticare
collettivamente, dal 26 giugno 1989, le stesse tariffe praticate dall'[OSCURATO:PERSONA] per gli autocarri. Inoltre, un telex 22 giugno
1989 dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato all'[OSCURATO:PERSONA] tale decisione. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva sostenere che il
contenuto del detto telex dimostrava non solo che un accordo esisteva, ma che la ricorrente vi aveva preso parte.
179
La ricorrente fa valere che, per quanto riguarda il 1987, manca la prova dell'intesa, in quanto le trattative fra le società
effettuate nel 1987, a cui essa ammette di aver preso parte, riguardavano esclusivamente le tariffe per il 1988. Tuttavia,
va rilevato che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 9), nel telex 15 marzo 1989 è stato indicato
che
la politica dei prezzi per il 1988, come stabilito di comune accordo con gli altri interessati, è stata decisa il 18 luglio
1987. Si tratta infatti della prassi normale.
180
Per quanto riguarda gli anni 1988 e 1989, la ricorrente ammette che le trattative in materia tariffaria sono state effettuate.
Orbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il fatto che le dette trattative non abbiano condotto ad una tabella
comune delle tariffe di trasporto dei passeggeri non è pertinente ai fini di determinare se vi sia stata violazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato laddove l'oggetto anticoncorrenziale delle intese in questione sia dimostrato come nel caso di specie.
181
Inoltre, la mancata applicazione effettiva dell'accordo controverso da parte dei suoi membri è stata presa in considerazione
dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede del calcolo dell'ammenda, come è stato rilevato sopra.
182
Da quanto precede deriva che la seconda parte del presente motivo dev'essere respinta.
C ─ Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
183
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, poiché le ha inflitto un'ammenda sproporzionata
rispetto alla natura dell'infrazione e tenuto conto degli obblighi di servizio pubblico che le incombevano, dell'intervento
del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile e dell'impatto limitato degli accordi controversi.
184
Essa osserva che l'ammenda che le è stata imposta corrisponde al 2,6% del suo volume d'affari mondiale, un tasso che essa
ritiene molto elevato per l'infrazione di cui trattasi e rispetto alle altre cause precedenti. Inoltre, essa osserva che l'ammenda
imposta infine dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta al 115% dell'importo di base, ed è a suo avviso particolarmente elevata visto il
numero delle circostanze attenuanti che, sebbene presenti nel caso di specie, non sono state prese in considerazione dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicarle tassi di riduzione dell'ammenda
più elevati in considerazione della sua collaborazione con la stessa durante il procedimento amministrativo e della sua incertezza
per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e tenuto conto della regolamentazione ellenica dei suoi
obblighi di servizio pubblico e dell'intervento del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] mercantile sulle linee tra la Grecia e l'Italia.
185
Infine, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione altre cause di riduzione dell'ammenda,
come il fatto che l'infrazione non derivasse da una volontà indipendente, l'assenza di un accordo per il 1987 e l'applicazione
di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza. Essa invoca, a tale proposito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 1162).
186
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non ha indicato le ragioni per cui l'ammenda inflitta era sproporzionata rispetto
alla gravità ed alla durata dell'infrazione e ricorda che le circostanze attenuanti invocate dalla ricorrente sono già state
valutate nella [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 110, 148 e 149).
187
L'argomento secondo cui il carattere sproporzionato dell'ammenda risulta dal trattamento riservato ad altre società che hanno
commesso infrazioni più gravi non può essere accolto, poiché la determinazione dell'importo delle ammende non è soggetta a
nessun
calcolo matematico.
188
Per quanto riguarda il programma di adeguamento al diritto della concorrenza invocato dalla ricorrente, esso non cambierebbe
nulla riguardo all'esistenza dell'infrazione rilevata nel caso di specie. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di aver tenuto
conto del fatto che la ricorrente non ha contestato i fatti su cui si basano le censure di cui alla [OSCURATO:PERSONA] e che essa ha
effettuato una diminuzione dell'ammenda.
Giudizio del Tribunale
189
Occorre verificare se l'ammenda inflitta alla ricorrente fosse sproporzionata rispetto alla gravità ed alla durata dell'infrazione
contestata.
190
In via preliminare va segnalato che, poiché la ricorrente ha partecipato ad un'intesa di lunga durata qualificata giustamente
come infrazione grave, le è stata imposta un'ammenda di ECU 1 500 000, corrispondente al 2,6% del suo volume d'affari mondiale,
come la stessa ha sottolineato. L'ammenda imposta infine alla ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] ammontava al 115% dell'importo
di base.
191
Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, è stato rilevato, in sede di esame della prima parte, che ingiustamente la
ricorrente invoca una valutazione erronea della gravità dell'infrazione.
192
Per quanto riguarda la valutazione della durata dell'infrazione, va rilevato che gli orientamenti prevedono che le infrazioni
di durata superiore ai cinque anni siano da considerare lunghe e giustifichino una maggiorazione fino al 10% per ciascun anno
dell'importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione.
193
Nel caso di specie, dal
considerando 153 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato che, per quanto riguarda la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], l'infrazione
risalga almeno al 18 luglio 1987 e sia durata fino al luglio 1994, data degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire
che la durata dell'infrazione è stata di sette anni e che la durata di una tale infrazione è stata qualificata dalla [OSCURATO:PERSONA]
come
lunga per la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e
media per le altre compagnie (‘considerando’ 155 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tali considerazioni giustificano
una maggiorazione delle ammende di 10% per ogni anno di durata dell'infrazione nel caso della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una maggiorazione del 70% (‘considerando’ 156 della [OSCURATO:PERSONA]). Per
quanto riguarda le altre imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato l'importo dell'ammenda di 20% nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e di
35-55% per le altre compagnie. La tabella 2 riporta le percentuali di maggiorazione da applicare alle varie compagnie.
194
Pertanto, e poiché gli orientamenti prevedono che le infrazioni di durata superiore ai cinque anni siano da considerare lunghe
e giustifichino una maggiorazione fino al 10% per ciascun anno dell'importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione,
la ricorrente non può dedurre di essere stata vittima di una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione
della durata dell'infrazione a cui ha partecipato.
195
Occorre poi aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, tutte le circostanze attenuanti invocate dalla
ricorrente sono state effettivamente prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA].
196
Dai ‘considerando’ 162-164 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di molte circostanze attenuanti nei
confronti delle imprese destinatarie.
197
In primo luogo, come è stato ricordato (
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le compagnie greche che operano anche sulle linee nazionali possono
essere state indotte a dubitare che la consultazione per la fissazione dei prezzi sulle linee internazionali costituisse realmente
un'infrazione. Queste considerazioni hanno giustificato una riduzione delle ammende del 15% per tutte le compagnie.
198
In secondo luogo (
considerando 164 della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che le compagnie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
hanno avuto nell'infrazione un ruolo consistente esclusivamente in un'
imitazione gregaria e ha ritenuto che tale circostanza giustificasse una riduzione delle ammende del 15% per tutt'e quattro le compagnie. La
ricorrente non può sostenere di aver diritto ad una tale riduzione, in quanto non ha avuto un ruolo consistente esclusivamente
in un'
imitazione gregaria, come dimostra l'insieme degli elementi di prova riportati nella [OSCURATO:PERSONA].
199
In terzo luogo, occorre ricordare che al
considerando 169 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che è stata applicata una riduzione del 20% delle ammende a tutte le compagnie,
compresa la ricorrente, poiché esse non hanno contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA].
Pertanto, la ricorrente non può affermare che la sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata presa in considerazione
nella determinazione dell'importo dell'ammenda o che essa avrebbe dovuto esserlo maggiormente, in assenza di qualsiasi elemento
che precisi la natura e la portata dell'asserita cooperazione.
200
Essa non può neppure rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver applicato un'ulteriore diminuzione dell'importo dell'ammenda
a titolo di un'asserita ignoranza assoluta dell'illegittimità del proprio comportamento, dal momento che la confusione creata
dal contesto legislativo e dalla politica delle autorità elleniche in materia di traffico interno è stata debitamente presa
in considerazione e che, a tale titolo, le imprese hanno fruito di una riduzione del 15% (
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA]).
201
Infine, l'argomento vertente sulla pretesa applicazione di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza non può
essere accolto. Se è certo molto importante che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro
suoi dipendenti commettano nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza, una tale iniziativa non ha alcuna incidenza
sulla realtà e sulla portata dell'infrazione rilevata. Il solo fatto che, in certi casi, la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione,
nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma di informazione come circostanza attenuante non implica
che essa abbia l'obbligo di procedere nello stesso modo nel caso di specie (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 1162). Occorre aggiungere
che la sua volontà di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], dimostrata dal fatto di non aver contestato i fatti su cui si basano le
censure contenute nella [OSCURATO:PERSONA], è già stata riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto sì che l'ammenda inflittale fosse
diminuita del 20%.
202
Ne consegue che questa terza parte nonché tutto il motivo devono essere integralmente respinti.
203
Alla luce di quanto precede, occorre respingere integralmente il ricorso.
Sulle spese
204
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il greco.