Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:759
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0402
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 settembre 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Genitore di un figlio maggiorenne affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Garanzie in attesa del rimpatrio – Necessità primarie – Articoli 7, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑402/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione del 17 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2019, nel procedimento
LM
contro
[OSCURATO:PERSONA] public d’action sociale di Seraing,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo belga, da P. Cottin, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da C. Cattabriga e A. Azema, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LM, cittadino di un paese terzo, e il centre public d’action sociale de Seraing (Centro pubblico di azione sociale di Seraing, Belgio) (in prosieguo: il «CPAS»), in merito a talune decisioni di quest’ultimo che revocano a LM il beneficio dell’assistenza sociale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 3 della direttiva 2008/115 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
3)
“rimpatrio”: il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
–
nel proprio paese di origine, o
–
in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o
–
in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;
4)
“decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;
5)
“allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro».
4
L’articolo 5 di tale direttiva è così formulato:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:
(...)
c)
le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
5
L’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l’allontanamento».
6
L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Rinvio dell’allontanamento», al paragrafo 1, così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento:
a)
qualora violi il principio di non-refoulement, oppure
b)
per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2».
7
L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 è così formulato:
«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».
8
L’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva è del seguente tenore:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:
a)
che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
b)
che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
c)
che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
d)
che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili».
Diritto belga
9
L’articolo 57, paragrafo 2, della loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale (legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:
«In deroga alle altre disposizioni della presente legge, il compito del centro pubblico di azione sociale si limita:
1
o
nei confronti di uno straniero che soggiorna illegalmente nel Regno, alla concessione dell’assistenza sanitaria urgente;
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Il 20 agosto 2012 LM ha presentato, per sé stesso e per sua figlia R, all’epoca minorenne, domande di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute, motivate dal fatto che R soffre di diverse gravi malattie.
11
Poiché tali domande sono state dichiarate ricevibili il 6 marzo 2013, LM ha beneficiato dell’assistenza sociale; quest’ultima era a carico del CPAS.
12
Tre decisioni di rigetto delle domande di autorizzazione al soggiorno presentate da LM sono state successivamente adottate e poi revocate dall’autorità competente. L’8 febbraio 2016, è stata adottata una quarta decisione di rigetto di tali domande. Detta decisione è stata accompagnata da un ordine di lasciare il territorio belga.
13
Il 25 marzo 2016 LM ha proposto, dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di detta decisione di rigetto delle sue domande e dell’ordine di lasciare il territorio.
14
Il CPAS ha revocato a LM il beneficio dell’assistenza sociale a decorrere dal 26 marzo 2016, data di scadenza del termine di partenza volontaria che gli era stato concesso attraverso l’ordine di lasciare il territorio belga. Il CPAS ha, invece, concesso a LM il beneficio dell’assistenza sanitaria urgente a partire dal 22 marzo 2016.
15
A seguito di un procedimento d’urgenza avviato da LM dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), i diritti dell’interessato all’assistenza sociale sono stati ripristinati.
16
Con due decisioni del 16 maggio 2017 il CPAS ha revocato a LM tali diritti all’assistenza sociale a decorrere dall’11 aprile 2017, data in cui la figlia di LM è divenuta maggiorenne.
17
LM ha proposto ricorso avverso dette decisioni dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi). Con sentenza del 16 aprile 2018 tale giudice ha considerato che la revoca dei diritti all’assistenza sociale era legalmente fondata a partire dalla data in cui R era divenuta maggiorenne.
18
Il 22 maggio 2018 LM interponeva appello dinanzi alla Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio).
19
Tale giudice constata che il prevedibile deterioramento delle condizioni di salute di R in caso di rimpatrio nel paese d’origine sembra corrispondere in pieno alla soglia di gravità richiesta affinché si ritenga che l’allontanamento dell’interessata la esporrebbe a trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, esso rileva che, tenuto conto delle condizioni di salute di R, la presenza del padre al suo fianco resta altrettanto indispensabile rispetto a quando era minorenne.
20
In tale contesto, la cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, 1
o
, della legge organica belga dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale sia contrario agli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva e degli articoli 7 e 12 della Carta dei diritti fondamentali (...), come interpretati dalla sentenza [del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
)]:
–
in primo luogo, in quanto conduce a privare uno straniero, cittadino di un paese terzo in condizioni di soggiorno illegale, della presa in carico, per quanto possibile, delle sue necessità primarie mentre il medesimo ha proposto, in proprio e nella sua qualità di rappresentante di una figlia all’epoca ancora minorenne, un ricorso contro una decisione che ordinava loro l’allontanamento dal territorio di uno Stato membro;
–
in secondo luogo, in quanto, da un lato, la suddetta minore oggi maggiorenne è affetta da una malattia grave e l’esecuzione della decisione di allontanamento controversa potrebbe esporla a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute e, dall’altro lato, la presenza di tale genitore accanto alla figlia maggiorenne è reputata indispensabile dal personale medico in ragione della vulnerabilità di quest’ultima conseguente al suo stato di salute (crisi drepanocitiche recidivanti e necessità di un intervento chirurgico al fine di evitare la paralisi)».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
21
Il governo belga sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto verte sulla compatibilità di una norma di diritto belga con diverse disposizioni della direttiva 2008/115 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dal momento che non sussiste, a suo avviso, alcun nesso di collegamento tra la situazione di LM e il diritto dell’Unione.
22
Tale governo ritiene pertanto che LM non abbia diritto al beneficio di un’assistenza sociale. Infatti, non sarebbe sottoposto ad allontanamento e non si troverebbe in una delle situazioni di cui all’articolo 14 di tale direttiva, dal momento che, da un lato, il termine di rimpatrio volontario che gli è stato concesso sarebbe scaduto e, dall’altro, non si troverebbe in un periodo durante il quale l’allontanamento è stato differito.
23
Inoltre, poiché LM non è affetto da una grave malattia, il suo eventuale allontanamento non potrebbe costituire una violazione dell’articolo 5 di detta direttiva, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Pertanto, la sua situazione non sarebbe paragonabile a quella di cui trattasi nella causa che ha portato alla sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
).
24
A tale riguardo, si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1981, Frans-[OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA],
272/80
,
EU:C:1981:312
, punto
9
, e del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal,
C‑661/18
,
EU:C:2020:335
, punto
28
).
25
Pertanto, se è vero che il tenore letterale della questione sollevata in via pregiudiziale dal giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione, nulla impedisce alla Corte di dare una risposta utile al giudice del rinvio fornendogli gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentiranno a quest’ultimo di statuire sulla compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, nei limiti in cui tale questione verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal,
C‑661/18
,
EU:C:2020:335
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
26
Inoltre, si deve constatare che la questione sollevata mira, segnatamente, a determinare se l’articolo 14 della direttiva 2008/115 sia applicabile a un cittadino di un paese terzo quale il ricorrente nel procedimento principale, anche se non è affetto da una grave malattia. Di conseguenza, la valutazione dell’argomento presentato dal governo belga, secondo cui la situazione di LM è priva di qualsiasi collegamento con il diritto dell’Unione, è inscindibilmente collegata alla risposta che occorre dare alla questione sollevata e non è quindi tale da comportare l’irricevibilità di tale questione (v., per analogia, sentenze del 17 gennaio 2019, KPMG Baltics,
C‑639/17
,
EU:C:2019:31
, punto
11
, e del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑414/18
,
EU:C:2019:1036
, punto
30
).
27
Ne consegue che la questione sollevata è ricevibile.
Nel merito
28
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 7, dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una legislazione nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di un cittadino di un paese terzo qualora:
–
quest’ultimo abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti;
–
il figlio maggiorenne di tale cittadino di un paese terzo sia affetto da una grave malattia;
–
la presenza di detto cittadino di un paese terzo accanto al figlio maggiorenne sia indispensabile per quest’ultimo, e
–
un ricorso sia stato proposto per conto di detto figlio maggiorenne avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, la cui esecuzione potrebbe esporre quest’ultimo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute.
29
L’articolo 14 della direttiva 2008/115 prevede alcune garanzie in attesa del rimpatrio, in particolare durante i periodi nel corso dei quali l’allontanamento è stato rinviato conformemente all’articolo 9 della medesima direttiva (sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
55
).
30
Se è vero che dalla decisione di rinvio discende che le autorità belghe non hanno formalmente deciso di rinviare l’allontanamento del ricorrente di cui al procedimento principale, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di rinviare l’allontanamento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola si applica in tutte le situazioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a sospendere l’esecuzione di una decisione di rimpatrio in seguito alla proposizione di un ricorso contro tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
57
).
31
Ne consegue che le garanzie nell’attesa del rimpatrio menzionate all’articolo 14 della direttiva 2008/115 devono essere garantite in situazioni in cui lo Stato membro interessato è tenuto a offrire a un cittadino di un paese terzo un ricorso con effetto sospensivo automatico avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
53
e
58
).
32
Si deve pertanto determinare, al fine di rispondere alla questione sollevata, se il padre di un figlio maggiorenne gravemente malato, la cui presenza accanto a tale figlio maggiorenne è per quest’ultimo indispensabile, debba beneficiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, di un siffatto ricorso con effetto sospensivo.
33
A tal riguardo, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, un cittadino di un paese terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per impugnare una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, ma tale ricorso non ha necessariamente un effetto sospensivo (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
43
e
44
).
34
Tuttavia, le caratteristiche di detto ricorso devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, ai sensi del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo, e con il principio di non-refoulement, garantito, segnatamente dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta e dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
45
e
46
, nonché del 19 giugno 2018, Gnandi,
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punti
52
e
53
).
35
La Corte ha dedotto dalle considerazioni che precedono che il ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio dev’essere munito, al fine di garantire, nei confronti del cittadino interessato di un paese terzo, il rispetto delle esigenze derivanti dal principio di non-refoulement e dall’articolo 47 della Carta, di pieni effetti sospensivi, considerato che l’esecuzione di detta decisione è tale, segnatamente, da esporre il cittadino medesimo a un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi,
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punto
56
).
36
Ciò avviene, in particolare, qualora l’esecuzione di una decisione di rimpatrio possa esporre un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
53
).
37
È invece giocoforza constatare che il genitore di un siffatto cittadino di un paese terzo non è, a motivo di tale unica qualità, direttamente esposto a un rischio di subire trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta in caso di esecuzione di una decisione di rimpatrio.
38
Tuttavia, si deve sottolineare che l’obbligo di garantire, in taluni casi, a un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia il beneficio di un ricorso con effetto sospensivo automatico avverso la decisione di rimpatrio ad esso destinata mira, in definitiva, a garantire che tale decisione non sarà eseguita prima che l’argomento invocato a sostegno di tale ricorso sia esaminato da un’autorità competente, nella misura in cui tale esecuzione implicherebbe un rimpatrio verso un paese terzo in cui detto cittadino rischia di subire trattamenti inumani e degradanti (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
49
e
50
).
39
Tale obbligo ha quindi lo scopo di consentire alla persona interessata di trattenersi temporaneamente nel territorio dello Stato membro che ha adottato una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.
40
Orbene, quando tale persona, a motivo delle sue condizioni di salute, dipende interamente da un genitore la cui presenza al suo fianco è indispensabile, l’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale genitore, in quanto implicherebbe l’immediata partenza di quest’ultimo verso un paese terzo, rischierebbe di impedire, nei fatti, a detta persona di trattenersi temporaneamente nel territorio di tale Stato membro.
41
Di conseguenza, autorizzare l’esecuzione di una siffatta decisione di rimpatrio prima che l’argomento vertente sulla situazione di tale fanciullo sia stata esaminata da un’autorità competente rischierebbe di privare, in pratica, detto fanciullo della tutela di cui deve beneficiare in forza degli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta. Pertanto, al fine di garantire l’effettività di detta tutela, il genitore dello stesso fanciullo deve, in applicazione di tali disposizioni, beneficiare di un ricorso con effetto sospensivo automatico avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.
42
La circostanza che il minore interessato sia divenuto maggiorenne alla data di adozione della decisione di rimpatrio riguardante il proprio genitore o che lo sia divenuto durante il procedimento è irrilevante a tal riguardo, purché sia dimostrato che, nonostante il fatto che tale figlio sia maggiorenne, sussiste una dipendenza nei confronti del genitore.
43
Inoltre, dal momento che il governo belga sostiene che un ricorso con effetto sospensivo automatico dovrebbe, in ogni caso, essere garantito solo avverso una decisione di allontanamento e non avverso una decisione di rimpatrio, occorre precisare che la tutela giurisdizionale garantita a un cittadino di un paese terzo destinatario di una decisione di rimpatrio, la cui esecuzione può esporlo a un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, sarebbe insufficiente se tale cittadino di un paese terzo non avesse a disposizione un siffatto ricorso con effetto sospensivo contro tale decisione, a decorrere dalla notifica di quest’ultima.
44
Infatti, da un lato, dall’articolo 3, punti da 3 a 5, della direttiva 2008/115 risulta che, per definizione, una decisione di rimpatrio impone o attesta un obbligo, per il cittadino di un paese terzo cui è diretta, di ritornare in un paese terzo, mentre la nozione di «allontanamento» designa il trasporto fisico di tale cittadino di un paese terzo fuori dallo Stato membro interessato.
45
Di conseguenza, anche in uno Stato membro in cui, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, un atto distinto che ordina l’allontanamento è adottato successivamente alla decisione di rimpatrio, tale decisione ha, di per se, come effetto di ostare a che sia consentito al cittadino interessato di un paese terzo di trattenersi temporaneamente nel territorio di tale Stato membro in attesa dell’esame dell’argomento presentato a sostegno del ricorso proposto avverso detta decisione. La realizzazione dell’obiettivo indicato al punto 39 della presente sentenza impone, di conseguenza, che sia garantita la sospensione della decisione di rimpatrio, la quale non può essere validamente sostituita da una sospensione della decisione di allontanamento che potrebbe essere adottata successivamente.
46
Dall’altro lato, il collegamento stabilito esplicitamente dal legislatore dell’Unione tra l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 mostra che quest’ultima disposizione ha segnatamente come obiettivo di offrire garanzie minime ai cittadini di paesi terzi nel corso di ogni periodo durante il quale l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio pronunciato nei loro confronti deve essere imperativamente differita.
47
Orbene, la soluzione suggerita dal governo belga consentirebbe, invece, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire siffatte garanzie solo nel caso in cui, oltre alla decisione di rimpatrio, è stata adottata una decisione di allontanamento. Le autorità competenti potrebbero così differire, discrezionalmente, la concessione di tali garanzie astenendosi dall’adottare una decisione di allontanamento.
48
La Corte, peraltro, ha precisato, al punto 56 della sentenza del 19 giugno 2018Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
), che l’obbligo di prevedere, in taluni casi, un ricorso con effetto sospensivo automatico avverso una decisione di rimpatrio si imponeva, a fortiori, rispetto a un’eventuale decisione di allontanamento, giudicando, così, che detto obbligo non si limitava a tale ultimo tipo di decisione.
49
Inoltre, per quanto attiene all’argomento del governo belga diretto a dimostrare che la legislazione belga che disciplina i ricorsi presentati avverso le decisioni di rimpatrio è conforme al diritto dell’Unione, occorre rammentare che dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 24 della presente sentenza emerge che, nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità delle norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione.
50
Dalle considerazioni che precedono risulta che un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio maggiorenne gravemente malato che dipende da esso e che è destinatario di una decisione di rimpatrio la cui esecuzione potrebbe esporre tale figlio maggiorenne a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, deve beneficiare delle garanzie nell’attesa del rimpatrio previste dall’articolo 14 della direttiva 2008/115.
51
A titolo di tali garanzie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di tale direttiva, affinché, per quanto possibile, sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza nonché il trattamento essenziale delle malattie e si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
52
Il rispetto di tali principi implica che le necessità primarie di un cittadino di uno Stato terzo come il ricorrente di cui al procedimento principale siano prese in carico; in caso contrario, come sottolineato dal giudice del rinvio e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, tale ricorrente non sarebbe in grado di rimanere accanto a suo figlio maggiorenne e di fornirgli il sostegno di cui ha bisogno nel periodo durante il quale è consentito a quest’ultimo di trattenersi temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
60
).
53
Tale obbligo s’impone tuttavia solo se tale cittadino di un paese terzo sia privo dei mezzi per provvedere egli stesso alle proprie necessità (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
59
).
54
Inoltre, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire la forma che deve rivestire tale presa in carico delle necessità primarie del cittadino interessato di un paese terzo (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
61
). Di conseguenza, non si può escludere che tale presa in carico possa assumere la forma di un’assistenza sociale concessa direttamente al figlio maggiorenne, purché quest’ultima sia adeguata e sufficiente a garantire detta presa in carico nonché per consentire al genitore di tale figlio di fornirgli il sostegno di cui necessita, circostanza che spetta al giudice del rinvio, se del caso, verificare.
55
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 7, dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una legislazione nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di un cittadino di un paese terzo qualora:
–
quest’ultimo abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti;
–
il figlio maggiorenne di tale cittadino di un paese terzo sia affetto da una grave malattia;
–
la presenza di detto cittadino di un paese terzo accanto al figlio maggiorenne sia indispensabile;
–
un ricorso sia stato proposto per conto di detto figlio maggiorenne avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti e la cui esecuzione potrebbe esporre quest’ultimo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
–
il medesimo cittadino di un paese terzo sia privo dei mezzi che gli consentono di provvedere egli stesso alle proprie necessità.
Sulle spese
56
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 7, dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una legislazione nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di un cittadino di un paese terzo qualora:
–
quest’ultimo abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti;
–
il figlio maggiorenne di tale cittadino di un paese terzo sia affetto da una grave malattia;
–
la presenza di detto cittadino di un paese terzo accanto al figlio maggiorenne sia indispensabile;
–
un ricorso sia stato proposto per conto di detto figlio maggiorenne avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti e la cui esecuzione potrebbe esporre quest’ultimo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
–
il medesimo cittadino di uno paese terzo sia privo dei mezzi che gli consentono di provvedere egli stesso alle proprie necessità.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.