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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01343/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1812-2022proposto da: A.C.L.I. -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Alisera. -ricorrente - contro E.R.R.I.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] E L’ASSISTENZA, [OSCURATO:PERSONA],con sede in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -2- dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e nei confronti di A.C.L.I. -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; E.N.A.I.P. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimati - avverso la sentenza, n. cronol. 16396/2021, dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,depositata in data 1 0 / 06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A.C.L.I. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -(di seguito, ACLI nazionale) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, A.C.L.I. - [OSCURATO:PERSONA], Sede provinciale di Palermo - (per il prosieguo, ACLI provinciale) ed E.R.R.I.P.A -[OSCURATO:PERSONA] per la Ricerca, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Assistenza - [OSCURATO:PERSONA] - (d’ora in avanti, ERRIPA) chiedendo dichiararsi nulla o annullabile la donazione dell'immobile sito in Monreale (PA), alla piazza Fedele n. 26, stipulata il 10 dicembre 2002, dalla menzionata ACLI provinciale in favore della ERRIPA.

Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -3-

1.1. A.C.L.I. provinciale, costituendosi, chiese, «previa declaratoria e accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale ACLI sede di Palermo del 19 settembre 2002 e/o della inesistenza di una volontà validamente manifestata daldonans e/o dall'accipiens, (accertarsi) la nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto di donazione del 10 dicembre 2002» e condannarsi ERRIPA alla restituzione dell'immobile ad ACLI provinciale.

Nel giudizio intervenne anche E.N.A.I.P. -[OSCURATO:PERSONA] ACLI per l'istruzione professionale (di seguito ENAIP) che rivendicò la proprietà dell'immobile.

1.2. Il tribunale accolse la domanda attrice, annullò la donazione, ravvisando un conflitto di interessi, ex art. 1394 cod. civ., tra ACLI provinciale, in qualità di rappresentata, ed il suo rappresentante, e, assorbita ogni altra questione, ordinò ad ERRIPA di restituire il bene all'ente donante, altresì dichiarando inammissibile la domanda di rivendica dell'interveniente ENAIP.

2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 marzo 2016, n. 554, che ritenne pure assorbiti i gravami incidentali proposti da ACLI Nazionale e da ACLI Provinciale nonché inammissibile l'appello incidentale di ENAIP.

3. Il ricorsopromosso da ERRIPA contro detta sentenza è stato accolto da questa Suprema Corte con ordinanza del 29 settembre 2020/10 giugno 2021, n. 16396, resa nel contraddittorio con ACLI nazionale, ACLI provinciale ed ENAIP.

3.1. Per quanto qui di residuo interesse, in quella sede sono stati accolti: i) parzialmente, il secondo motivo di ricorso, ritenendosi la decisione impugnata «erronea, laddove ha riconosciuto la legittimazione attiva di ACLI nazionale, poiché l'autonomia esistente tra i due soggetti[cioè con ACLI Provinciale.

Ndr] non consente di ipotizzare, anche in presenza di un collegamento Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -4- tra le due associazioni e di identità di obiettivi, una legittimazione concorrente che dia titolo alla prima per agire in luogo della seconda per atti giuridici compiutida questa [… ].

Va quindi dichiarato di difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata nella parte relativa alla sua domanda di annullamento della donazione»; ii) il terzo motivo, dichiarandosi «il difetto dilegitimatio ad causam di ACLI provinciale ad impugnare la delibera del 19/9/2002, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello, con riguardo a tale impugnazione, in accoglimento della censura in esame.

Questa pronuncia è destinata a riverberare i suoi effetti anche in relazione all'accertata ricorrenza della violazione dell'art. 1394 cod. civ. per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. […] Ne consegue, nel caso di specie, che una volta accolta la censura di difetto di legittimazione di ACLI provinciale all'azione di annullamento della delibera di autorizzazione della donazione, in assenza di una rituale impugnazione ed annullamento o revoca di tale delibera, anche il conflitto d'interesse dello stipulante (il presidente pro tempore di ACLI provinciale), accertato dai giudici di merito, resta sanato dalla espressa autorizzazione a stipulare rilasciata dal competente organo dell'associazione, non validamente impugnata.

La sentenza impugnata risulta pertanto viziata anche in merito all'accertamento del conflitto di interessiex art. 1394 cod.civ.».

Sono stati dichiarati assorbiti, invece, gli altri motivi.

4. Con citazione notificata l’8 ottobre 2021, ACLI Provinciale ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, quale indicato giudice di rinvio.

5. Con successivo ricorso ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. notificato il 10 gennaio 2022, la medesima ACLI Provinciale, «fermi ed impregiudicati i profili di diritto e le doglianze» rilevate in sede di rinvio, ha impugnato per revocazione la suddetta ordinanza di questa Suprema Corte n. 16396 del 2021, formulando due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis cod. proc. civ..

Ha resistito , con controricorso , Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -5- la ERRIPA, mentre sono rimaste solo intimate ACLI Nazionale ed ENAIP. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi -così rispettivamente intitolati: «A.

Sul fatto incontrovertito e documentale che l’impugnazione della delibera consiliare provenisse dall’organo straordinario dell’Associazione ACLI-[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e sull’errata supposizione che ha condotto al rilievoex officio del difetto dilegitimatio ad causam» e « B. Sulla svista percettivo-sensoriale relativa a unatto processuale - completamente obliterato ed espunto -della stessa fase di giudizio innanzi alla S.C. di Cassazione» -occorre valutare (attesa pure la corrispondente questione sollevata dalla ERRAPI alla pagine 8-9 del suo controricorso) l’ammissibilità dell’odierna impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, o non, rispetto al termine sancito dall’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. per la sua proposizione.

2. Giova premettere che quest’ultimo articolo (nel testo, - qui applicabile ratione temporisrisultando l’ordinanza impugnata emessa il 10 giugno 2021 e l’odierno ricorso notificato il 10 gennaio 2022 -sostituito dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016) dispone, al comma 1, che “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti.

La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo.

La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”.

2.1. Va rimarcato, poi, che la ACLI Provinciale, oggi ricorrente, dopo aver affermato (cfr. pag. 2 del ricorso) che l’ordinanza rescindente Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -6- di legittimità n. 16396 del 10 giugno 2021, dalla stessa oggi impugnata, non è stata notificata, ha riferito di aver riassunto il giudizio, come disposto dal medesimo provvedimento, innanzi alla Corte di appello di Palermo, quale indicato giudice di rinvio, con citazione notificata l’8 ottobre 2021 (cfr.pag. 4 del ricorso), ACLI Provinciale ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo.

2.2. L’odierno ricorso, notificato il 10 gennaio 2022, sarebbe certamente tempestivo (tenuto conto anche del periodo - 1/31 agost o 2021 -di sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) ove fosse applicabile (nella pacifica assenza dell’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato) il termine (cd. lungo) semestrale di cui alla norma predetta.

2.3. Ad avviso del Collegio, però, una tale soluzione non è qui praticabile, dovendo trovare applicazione, nella specie, il termine breve (60 giorni) previsto dalla detta disposizione.

2.3.1. Invero, costituisce orientamento di legittimità consolidato (cfr. Cass. n. 15359 del 2008; Cass. n. 7962 del 2009; Cass. n. 1155 del 2013; Cass. n. 19936 del 2017; Cass. n. 21625 del 2017; Cass. n. 15626 del 2018; Cass. n. 18607 del 2021), che in questa sede di intende ribadire, quello secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -7-

2.3.2. È stato evidenziato, in particolare, nella sopra citata sentenza n. 1155 del 2013, che la ragione che ha spinto questa Corte a parificare, agli effetti del decorso del termine breve (in quel caso di cui all'art. 325 cod. proc. civ.), alla situazione di notificazione della decisione, l'impugnazione, seppur irrituale, della stessa decisione ad opera della parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica - nel caso ivi esaminato, era stato proposto come mezzo di impugnazione, avverso un'ordinanza di estinzione del giudizio, il reclamo anziché l'appello - è che la proposizione di una tale impugnazione (seppur irrituale), rivelando necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata e supponendo, quindi, una piena conoscenza di essa, si appalesa idonea ad integrare una situazione del tutto analoga, dal punto di vista del presupposto legittimante il decorso di quel termine, a quella realizzata dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte.

Quella sentenza, infine, ha concluso il proprio percorso argomentativo nei seguenti termini: «...Invero, non diversamente da quest'ultima[la notificazione della decisione impugnata.

Ndr], che è atto diretto a provocare la conoscenza della decisione sulla base di un'iniziativa esterna a colui che può esercitare il diritto di impugnazione e la riceve, la notificazione di un'impugnazione da parte di costui, essendo atto supponente la conoscenza de qua, che non rimane nella sfera interna del notificante, si rivela sul piano funzionale del tutto idonea a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno.

Mentre nel caso di notifica della sentenza la proiezione verso l'esterno della conoscenza della decisione che esso realizza è assicurata da un atto proveniente dall'altra parte, nel caso della notificazione di un mezzo di impugnazione la detta proiezione è assicurata dalla stessa parte legittimata ad impugnare e, quindi, implica una conoscenza di ancora maggiore implicazione, perché è lo stesso legittimato che fa assumere alla decisione rilievo ai fini del sistema delle impugnazioni...».

Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -8-

2.3.3. In sostanza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, viene parificata alla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte l'attività processuale compiuta dalla stessa parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica, da cui emerga una precisa volontà di "reagire" a quella decisione, essendo tale atto processuale idoneo sul piano funzionale, esattamente come la notifica ad iniziativa della controparte, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno, implicandone, addirittura, una conoscenza di ancora maggiore implicazione.

2.4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato pure che: i) «La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenzadel termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 22220 del 2019); ii) «La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione» (cfr. Cass., SU, n. 32114 del 2019; Cass., SU, n. 3363 del 2022).

2.4.1. Un siffatto indirizzo interpretativo tiene evidentemente conto del fatto che, come pure ripetutamente sancito da questa Suprema Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -9- Corte, l'art. 330 cod. proc. civ. -a tenore del quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25349 del 2021; Cass. n. 24334 del 2014; Cass. n. 9174 del 2006), e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 - bis cod. proc. civ. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma 1, regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibili, cioè, anche dopo la formazione del giudicato) e quella di cui al terzo comma dello stesso articolo - secondo cui trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente, - trovando la sua ratio , non già nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore (cfr. Cass. n. 9174 del 2006; Cass. n. 13342 del 2000).

2.4.2. La ratio della prev isione della notificazione dell’impugnazione non alla parte ma al suo difensore va ricercata, evidentemente, nel fatto che quest'ultimo (diversamente dalla prima) è in grado di avvedersi, in ragione della sua preparazione tecnica, dell'atteggiamento da assumere avverso l'impugnazione medesima.

2.5. Nel caso di specie, non vi è dubbio che ACLI Provinciale avesse conseguito una conoscenza "legale" del provvedimento rescindente di legittimità (l’ordinanza resa da Cass. 10 giugno 2021, n. 16396) oggi impugnato per revocazione.

E ciò emerge in modo inequivocabile dall'attività processuale proprio dalla stessa svolta con la Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -10- citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. notificata alle controparti l’8 ottobre 2021, in tal modo dando l’avvio ad una nuova, autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, da ritenersi unico ed unitario (cfr. Cass., SU, n. 19701 del 2010; Cass. n. 13272 del 2022), innanzi al giudice di rinvio indicato nella menzionata ordinanza, così manifestando, indubitabilmente, di conoscere il contenuto di quest’ultima e di voler "reagire" alle sue statuizioni.

2.5.1. Se, dunque, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria (quanto a quest’ultima perché da eseguirsi, nei suoi confronti, exart. 330 comma 1, cod. proc. civ.), alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (ed altrettanto è a dirsi, come si è già riferito, con riguardo alla notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato rispetto alla notificazione della sentenza stessa), del tutto logicamente può concludersi nel senso che la notificazione della citazione in riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio come disposta da una pronuncia rescindente di legittimità è idonea a far decorrere, quanto meno per la parte notificante (posto, invece, per la destinataria, che la citazione ex art. 392, comma 2, cod. proc. civ.deve esserle notificata personalmente, a norma degli art. 137 e ss. cod. proc. civ., e non domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, pena la nullità della stessa [cfr. Cass. n. 605 del 2022; Cass. n. 27094 del 2013; Cass. n. 12197 del1998; Cass. n. 11482 del 1991].

Non soccorrerebbe, dunque, la ratio della notificazione dell’impugnazione al difensore di cui si è detto in precedenza), il termine breve di cui all’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ., per proporre, ad opera della medesima parte, il ricorso per revocazione ivi previsto.

Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -11-

2.5.2. Pertanto, l’odierno ricorso della ACLI Provinciale, proposto in data 10 gennaio 2022, e quindi pacificamente oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione, dalla stessa eseguita in data 8 ottobre 2021, della predetta citazione in riassunzione innanzi al giudice di rinvio, si appalesa tardivo.

2.6. Né assume valenza decisiva, in contrario, la pronuncia resa da Cass. n. 5851 del 1987, a tenore della quale «La decorrenza del termine breve per l'impugnazione (istituto che, al pari dell'acquiescenza, è applicabile anche all'impugnazione per revocazione) presuppone la notificazione della sentenza, alla quale, nel caso in cui sia impugnata per revocazione una sentenza della Corte di cassazione, non è equipollente la notifica del ricorso in riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio operata dalla controparte», attesa la diversità di fattispecie concreta ivi affrontata, nella quale - differentemente da quanto accaduto per l’ACLI Provinciale nell’odierna vicenda - la parte che aveva proposto il ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 375 del 1985, non aveva assunto alcuna iniziativa processuale basata su quest’ultima prima di promuovere il ricorso predetto.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in Ric. 2022n. 1812 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -12- concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA], Sede provinciale di Palermo, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1812-2022proposto da: A.C.L.I. -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Alisera. -ricorrente - contro E.R.R.I.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] E L’ASSISTENZA, [OSCURATO:PERSONA],con sede in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -2- dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e nei confronti di A.C.L.I. -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; E.N.A.I.P. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimati - avverso la sentenza, n. cronol. 16396/2021, dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,depositata in data 1 0 / 06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A.C.L.I. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -(di seguito, ACLI nazionale) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, A.C.L.I. - [OSCURATO:PERSONA], Sede provinciale di Palermo - (per il prosieguo, ACLI provinciale) ed E.R.R.I.P.A -[OSCURATO:PERSONA] per la Ricerca, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Assistenza - [OSCURATO:PERSONA] - (d’ora in avanti, ERRIPA) chiedendo dichiararsi nulla o annullabile la donazione dell'immobile sito in Monreale (PA), alla piazza Fedele n. 26, stipulata il 10 dicembre 2002, dalla menzionata ACLI provinciale in favore della ERRIPA. Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -3- 1.1. A.C.L.I. provinciale, costituendosi, chiese, «previa declaratoria e accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale ACLI sede di Palermo del 19 settembre 2002 e/o della inesistenza di una volontà validamente manifestata daldonans e/o dall'accipiens, (accertarsi) la nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto di donazione del 10 dicembre 2002» e condannarsi ERRIPA alla restituzione dell'immobile ad ACLI provinciale. Nel giudizio intervenne anche E.N.A.I.P. -[OSCURATO:PERSONA] ACLI per l'istruzione professionale (di seguito ENAIP) che rivendicò la proprietà dell'immobile. 1.2. Il tribunale accolse la domanda attrice, annullò la donazione, ravvisando un conflitto di interessi, ex art. 1394 cod. civ., tra ACLI provinciale, in qualità di rappresentata, ed il suo rappresentante, e, assorbita ogni altra questione, ordinò ad ERRIPA di restituire il bene all'ente donante, altresì dichiarando inammissibile la domanda di rivendica dell'interveniente ENAIP. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 marzo 2016, n. 554, che ritenne pure assorbiti i gravami incidentali proposti da ACLI Nazionale e da ACLI Provinciale nonché inammissibile l'appello incidentale di ENAIP. 3. Il ricorsopromosso da ERRIPA contro detta sentenza è stato accolto da questa Suprema Corte con ordinanza del 29 settembre 2020/10 giugno 2021, n. 16396, resa nel contraddittorio con ACLI nazionale, ACLI provinciale ed ENAIP. 3.1. Per quanto qui di residuo interesse, in quella sede sono stati accolti: i) parzialmente, il secondo motivo di ricorso, ritenendosi la decisione impugnata «erronea, laddove ha riconosciuto la legittimazione attiva di ACLI nazionale, poiché l'autonomia esistente tra i due soggetti[cioè con ACLI Provinciale. Ndr] non consente di ipotizzare, anche in presenza di un collegamento Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -4- tra le due associazioni e di identità di obiettivi, una legittimazione concorrente che dia titolo alla prima per agire in luogo della seconda per atti giuridici compiutida questa [… ]. Va quindi dichiarato di difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata nella parte relativa alla sua domanda di annullamento della donazione»; ii) il terzo motivo, dichiarandosi «il difetto dilegitimatio ad causam di ACLI provinciale ad impugnare la delibera del 19/9/2002, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello, con riguardo a tale impugnazione, in accoglimento della censura in esame. Questa pronuncia è destinata a riverberare i suoi effetti anche in relazione all'accertata ricorrenza della violazione dell'art. 1394 cod. civ. per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. […] Ne consegue, nel caso di specie, che una volta accolta la censura di difetto di legittimazione di ACLI provinciale all'azione di annullamento della delibera di autorizzazione della donazione, in assenza di una rituale impugnazione ed annullamento o revoca di tale delibera, anche il conflitto d'interesse dello stipulante (il presidente pro tempore di ACLI provinciale), accertato dai giudici di merito, resta sanato dalla espressa autorizzazione a stipulare rilasciata dal competente organo dell'associazione, non validamente impugnata. La sentenza impugnata risulta pertanto viziata anche in merito all'accertamento del conflitto di interessiex art. 1394 cod.civ.». Sono stati dichiarati assorbiti, invece, gli altri motivi. 4. Con citazione notificata l’8 ottobre 2021, ACLI Provinciale ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, quale indicato giudice di rinvio. 5. Con successivo ricorso ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. notificato il 10 gennaio 2022, la medesima ACLI Provinciale, «fermi ed impregiudicati i profili di diritto e le doglianze» rilevate in sede di rinvio, ha impugnato per revocazione la suddetta ordinanza di questa Suprema Corte n. 16396 del 2021, formulando due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis cod. proc. civ.. Ha resistito , con controricorso , Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -5- la ERRIPA, mentre sono rimaste solo intimate ACLI Nazionale ed ENAIP. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi -così rispettivamente intitolati: «A. Sul fatto incontrovertito e documentale che l’impugnazione della delibera consiliare provenisse dall’organo straordinario dell’Associazione ACLI-[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e sull’errata supposizione che ha condotto al rilievoex officio del difetto dilegitimatio ad causam» e « B. Sulla svista percettivo-sensoriale relativa a unatto processuale - completamente obliterato ed espunto -della stessa fase di giudizio innanzi alla S.C. di Cassazione» -occorre valutare (attesa pure la corrispondente questione sollevata dalla ERRAPI alla pagine 8-9 del suo controricorso) l’ammissibilità dell’odierna impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, o non, rispetto al termine sancito dall’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. per la sua proposizione. 2. Giova premettere che quest’ultimo articolo (nel testo, - qui applicabile ratione temporisrisultando l’ordinanza impugnata emessa il 10 giugno 2021 e l’odierno ricorso notificato il 10 gennaio 2022 -sostituito dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016) dispone, al comma 1, che “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”. 2.1. Va rimarcato, poi, che la ACLI Provinciale, oggi ricorrente, dopo aver affermato (cfr. pag. 2 del ricorso) che l’ordinanza rescindente Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -6- di legittimità n. 16396 del 10 giugno 2021, dalla stessa oggi impugnata, non è stata notificata, ha riferito di aver riassunto il giudizio, come disposto dal medesimo provvedimento, innanzi alla Corte di appello di Palermo, quale indicato giudice di rinvio, con citazione notificata l’8 ottobre 2021 (cfr.pag. 4 del ricorso), ACLI Provinciale ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo. 2.2. L’odierno ricorso, notificato il 10 gennaio 2022, sarebbe certamente tempestivo (tenuto conto anche del periodo - 1/31 agost o 2021 -di sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) ove fosse applicabile (nella pacifica assenza dell’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato) il termine (cd. lungo) semestrale di cui alla norma predetta. 2.3. Ad avviso del Collegio, però, una tale soluzione non è qui praticabile, dovendo trovare applicazione, nella specie, il termine breve (60 giorni) previsto dalla detta disposizione. 2.3.1. Invero, costituisce orientamento di legittimità consolidato (cfr. Cass. n. 15359 del 2008; Cass. n. 7962 del 2009; Cass. n. 1155 del 2013; Cass. n. 19936 del 2017; Cass. n. 21625 del 2017; Cass. n. 15626 del 2018; Cass. n. 18607 del 2021), che in questa sede di intende ribadire, quello secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -7- 2.3.2. È stato evidenziato, in particolare, nella sopra citata sentenza n. 1155 del 2013, che la ragione che ha spinto questa Corte a parificare, agli effetti del decorso del termine breve (in quel caso di cui all'art. 325 cod. proc. civ.), alla situazione di notificazione della decisione, l'impugnazione, seppur irrituale, della stessa decisione ad opera della parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica - nel caso ivi esaminato, era stato proposto come mezzo di impugnazione, avverso un'ordinanza di estinzione del giudizio, il reclamo anziché l'appello - è che la proposizione di una tale impugnazione (seppur irrituale), rivelando necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata e supponendo, quindi, una piena conoscenza di essa, si appalesa idonea ad integrare una situazione del tutto analoga, dal punto di vista del presupposto legittimante il decorso di quel termine, a quella realizzata dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte. Quella sentenza, infine, ha concluso il proprio percorso argomentativo nei seguenti termini: «...Invero, non diversamente da quest'ultima[la notificazione della decisione impugnata. Ndr], che è atto diretto a provocare la conoscenza della decisione sulla base di un'iniziativa esterna a colui che può esercitare il diritto di impugnazione e la riceve, la notificazione di un'impugnazione da parte di costui, essendo atto supponente la conoscenza de qua, che non rimane nella sfera interna del notificante, si rivela sul piano funzionale del tutto idonea a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. Mentre nel caso di notifica della sentenza la proiezione verso l'esterno della conoscenza della decisione che esso realizza è assicurata da un atto proveniente dall'altra parte, nel caso della notificazione di un mezzo di impugnazione la detta proiezione è assicurata dalla stessa parte legittimata ad impugnare e, quindi, implica una conoscenza di ancora maggiore implicazione, perché è lo stesso legittimato che fa assumere alla decisione rilievo ai fini del sistema delle impugnazioni...». Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -8- 2.3.3. In sostanza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, viene parificata alla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte l'attività processuale compiuta dalla stessa parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica, da cui emerga una precisa volontà di "reagire" a quella decisione, essendo tale atto processuale idoneo sul piano funzionale, esattamente come la notifica ad iniziativa della controparte, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno, implicandone, addirittura, una conoscenza di ancora maggiore implicazione. 2.4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato pure che: i) «La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenzadel termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 22220 del 2019); ii) «La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione» (cfr. Cass., SU, n. 32114 del 2019; Cass., SU, n. 3363 del 2022). 2.4.1. Un siffatto indirizzo interpretativo tiene evidentemente conto del fatto che, come pure ripetutamente sancito da questa Suprema Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -9- Corte, l'art. 330 cod. proc. civ. -a tenore del quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25349 del 2021; Cass. n. 24334 del 2014; Cass. n. 9174 del 2006), e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 - bis cod. proc. civ. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma 1, regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibili, cioè, anche dopo la formazione del giudicato) e quella di cui al terzo comma dello stesso articolo - secondo cui trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente, - trovando la sua ratio , non già nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore (cfr. Cass. n. 9174 del 2006; Cass. n. 13342 del 2000). 2.4.2. La ratio della prev isione della notificazione dell’impugnazione non alla parte ma al suo difensore va ricercata, evidentemente, nel fatto che quest'ultimo (diversamente dalla prima) è in grado di avvedersi, in ragione della sua preparazione tecnica, dell'atteggiamento da assumere avverso l'impugnazione medesima. 2.5. Nel caso di specie, non vi è dubbio che ACLI Provinciale avesse conseguito una conoscenza "legale" del provvedimento rescindente di legittimità (l’ordinanza resa da Cass. 10 giugno 2021, n. 16396) oggi impugnato per revocazione. E ciò emerge in modo inequivocabile dall'attività processuale proprio dalla stessa svolta con la Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -10- citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. notificata alle controparti l’8 ottobre 2021, in tal modo dando l’avvio ad una nuova, autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, da ritenersi unico ed unitario (cfr. Cass., SU, n. 19701 del 2010; Cass. n. 13272 del 2022), innanzi al giudice di rinvio indicato nella menzionata ordinanza, così manifestando, indubitabilmente, di conoscere il contenuto di quest’ultima e di voler "reagire" alle sue statuizioni. 2.5.1. Se, dunque, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria (quanto a quest’ultima perché da eseguirsi, nei suoi confronti, exart. 330 comma 1, cod. proc. civ.), alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (ed altrettanto è a dirsi, come si è già riferito, con riguardo alla notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato rispetto alla notificazione della sentenza stessa), del tutto logicamente può concludersi nel senso che la notificazione della citazione in riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio come disposta da una pronuncia rescindente di legittimità è idonea a far decorrere, quanto meno per la parte notificante (posto, invece, per la destinataria, che la citazione ex art. 392, comma 2, cod. proc. civ.deve esserle notificata personalmente, a norma degli art. 137 e ss. cod. proc. civ., e non domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, pena la nullità della stessa [cfr. Cass. n. 605 del 2022; Cass. n. 27094 del 2013; Cass. n. 12197 del1998; Cass. n. 11482 del 1991]. Non soccorrerebbe, dunque, la ratio della notificazione dell’impugnazione al difensore di cui si è detto in precedenza), il termine breve di cui all’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ., per proporre, ad opera della medesima parte, il ricorso per revocazione ivi previsto. Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -11- 2.5.2. Pertanto, l’odierno ricorso della ACLI Provinciale, proposto in data 10 gennaio 2022, e quindi pacificamente oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione, dalla stessa eseguita in data 8 ottobre 2021, della predetta citazione in riassunzione innanzi al giudice di rinvio, si appalesa tardivo. 2.6. Né assume valenza decisiva, in contrario, la pronuncia resa da Cass. n. 5851 del 1987, a tenore della quale «La decorrenza del termine breve per l'impugnazione (istituto che, al pari dell'acquiescenza, è applicabile anche all'impugnazione per revocazione) presuppone la notificazione della sentenza, alla quale, nel caso in cui sia impugnata per revocazione una sentenza della Corte di cassazione, non è equipollente la notifica del ricorso in riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio operata dalla controparte», attesa la diversità di fattispecie concreta ivi affrontata, nella quale - differentemente da quanto accaduto per l’ACLI Provinciale nell’odierna vicenda - la parte che aveva proposto il ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 375 del 1985, non aveva assunto alcuna iniziativa processuale basata su quest’ultima prima di promuovere il ricorso predetto. 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in Ric. 2022n. 1812 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -12- concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA], Sede provinciale di Palermo, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr
Sentenza Cassazione n. 01343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris