CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 14939/2023Numero sezionale 2775/20262026 avverso la sentenza n. 255/2023 della CORTENumero di raccolta generale 24300/2026D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/06/2023 Data pubblicazione 31/07/20262775 R.G.N. 86/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale diAscoli Piceno, esponendo di aver prestato attività lavorativa subordinata alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 1° marzo 2001 al 22 febbraio 2016,con mansioni di autista inquadrato nel livello 3° super del CCNL di settore, ededucendo lo svolgimento di ingenti prestazioni di lavoro straordinario nonretribuite.2. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto al pagamento delledifferenze retributive per lavoro straordinario, quantificate in complessivi euro124.547,77, comprensivi di TFR e contribuzione.3. Si costituiva la società convenuta contestando integralmente le pretese,deducendo, in particolare, che il lavoratore non aveva svolto prestazioni eccedentil’orario ordinario, che non era mai stato imposto il superamento dei limiti di guida,né l’uso di dischi cronotachigrafi irregolari e che l’eventuale condotta difforme eraimputabile a iniziative unilaterali del dipendente.4. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale veniva espletata consulenzatecnica d’ufficio, il Tribunale determinava un credito in favore del lavoratore pariad euro 5.649,83 e, con sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso, condannandola società al pagamento di tale importo oltre accessori.5. Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore, lamentando, tral’altro, omessa valutazione di elementi decisivi e omessa pronuncia su specificicapi di domanda. Nel giudizio di appello veniva disposta nuova consulenza tecnicad’ufficio. Il consulente dapprima quantificava un credito di euro 659,01 sulla basedi un orario settimanale di 39 ore; successivamente, in applicazione di un diversoquesito che assumeva uno svolgimento dell’attività lavorativa pari a 51 oresettimanali articolate su tre giorni, determinava un importo di euro 79.988,64quale differenza retributiva per lavoro straordinario. Nonostante le criticheformulate dal consulente tecnico di parte della società, la Corte di appello diAncona, con sentenza n. 255/2023, accoglieva l’appello nei limiti indicati,condannando la società al pagamento della somma di euro 79.988,64 oltreaccessori e spese.Numero registro generale 14939/2023Numero sezionale 2775/20268. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione affidatoNumero di raccolta generale 24300/2026a tre motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.Data pubblicazione 31/07/20269. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessantagiorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sotto il profilo del vizio dimotivazione, per avere la Corte territoriale recepito acriticamente le conclusionidel consulente tecnico d’ufficio, senza esaminare le specifiche e circostanziatecritiche mosse dal consulente di parte. Il motivo censura, in particolare, il difettodi motivazione in ordine alle ragioni dell’adesione all’elaborato peritale, in presenzadi contestazioni tecniche idonee a incidere sull’esito della decisione.1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la sentenzaalle pagine 8) e 9) ha puntualmente risposto alle concrete censure mosse, conparticolare riferimento alle ragioni per le quali, con valutazione in fatto derivantidalle effettive modalità con le quali la prestazione lavorativa era stata resa, laCorte ha ritenuto non applicabile la disposizione contrattuale collettiva relativa allavoro discontinuo (art. 11 bis CCNL). In questa sede, senza un reale e specificoconfronto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, si reiterano doglianzegià puntualmente disattese.2. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione degli artt. 1, 5 e 19 del d.lgs.n. 66 del 2003, per avere la Corte territoriale determinato il lavoro straordinariosu base giornaliera, assumendo un’eccedenza di nove ore giornaliere, anziché subase settimanale, in contrasto con la normativa vigente che individua qualeparametro esclusivo l’orario normale settimanale.2.1. La ricorrente sostiene che, alla luce del limite contrattuale di 47 oresettimanali, l’eventuale lavoro straordinario avrebbe dovuto essere quantificatonella misura di quattro ore settimanali, e non già sulla base di un calcologiornaliero, criterio non più previsto dall’ordinamento.Il motivo non si confronta con quanto affermato dalla sentenza impugnata,la quale, riportandosi al conteggio effettuato dalla c.t.u. e alle risultanze istruttorie,ha accertato che il lavoratore, nel periodo di interesse, aveva effettuato almenotre viaggi a settimana con orario compreso tra le 13,00 e le 06,00 del giornosuccessivo comprese due domeniche e due sabati al mese. E’ stata pure accertatal’elusione (mediante tecniche di utilizzazione di azzeramento delle registrazioni deicronotachigrafi) dei riposi obbligatori. Dunque, come si evince dalla pag. 8 dellasentenza impugnata, contrariamente a quanto si adombra, non vi è stata alcunaerronea qualificazione del lavoro straordinario, avendo il c.t.u. individuatoNumero registro generale 14939/2023Numero sezionale 2775/2026l’espletamento di un monte orario settimanale di 51 ore, senza alcun riferimentoNumero di raccolta generale 24300/2026a orari giornalieri.Data pubblicazione 31/07/20263. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3del R.D.L. n. 692 del 1923, del R.D. n. 2657 del 1923, nonché degli artt. 1362 ess. cod. civ. e dell’art. 11 bis del CCNL logistica, per avere la Corte territorialeescluso la natura discontinua della prestazione lavorativa svolta dal dipendente.3.1. Si deduce che la Corte di merito abbia erroneamente applicato l’orarioordinario di 39 ore settimanali, anziché quello di 47 ore previsto per il personaleviaggiante con mansioni discontinue, omettendo di considerare gli elementiqualificanti tale tipologia di prestazione, quali l’alternanza tra lavoro e pause, itempi di attesa, la trasferta e l’utilizzo di mezzi soggetti a cronotachigrafo. Laricorrente sostiene, pertanto, che la decisione impugnata si fonda su un’erronearicostruzione del quadro normativo e contrattuale e su una non correttaqualificazione della fattispecie concreta, con conseguente indebita quantificazionedel lavoro straordinario.Il motivo attiene, in parte, a valutazioni di merito non deducibili in questasede, giacché la Corte territoriale ha motivato alla pagina 8 sul punto, affermandoche il lavoratore non era soggetto a lavoro discontinuo, come preteso dalla società,perché il Cestaro, assunto come autista, svolgeva tali mansioni con continuità nonessendo adibito ad alcuna altra mansione diversa da quella strettamente connessaall’attività di autista e dalla specifica ricostruzione dell’andamento dei viaggi, haappurato che l’attività addirittura non fosse neanche rispettosa dei riposi minimidi legge.La sussunzione di tale tipo di mansione è stata correttamente operataall’interno dell’art. 11 del CCNL e non in quella dell’art. 11 bis del medesimocontratto, giacché dalla ricostruzione concreta dell’attività di lavoro è rimastaaccertata l’assenza di periodi di inattività. E’ stato dunque correttamente applicatol’orientamento espresso da questa Corte in materia, in particolare ricostruito daCass. n. 1835 del 2026, secondo cui (v. in motivazione Cass. n. 14438/2024),nell’ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante lequali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisicheconsumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando,malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orariodi lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all’uopo, chevenga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestatonell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attivitàlavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppurequando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orariomassimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concretoNumero registro generale 14939/2023Numero sezionale 2775/2026svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del beneNumero di raccolta generale 24300/2026dell’integrità fisica del lavoratore stesso (in tali termini v. sentenza n. 7577 delData pubblicazione 31/07/202620/04/2004, sentenza n. 5049 del 26/02/2008; quest’ultima richiamata dallaCorte territoriale). [OSCURATO:PERSONA]. n. 5023/2009, pure richiamata dalla Corted’appello, aveva confermato i medesimi principi di diritto in relazione a fattispeciedi lavoro discontinuo pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, perchérelativa al lavoro di un autista adibito a trasporto merci. Questa decisione, inoltre,aveva specificato che il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabileai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporaneainattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavorodiscontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale,nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo ditempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualchelimitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenerecostantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità(nella specie, si era escluso che fossero periodi di riposi intermedi quelli durante iquali, nel corso di un viaggio, l’autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lasciala guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposointermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività).In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % e accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso il 4 giugno 2026La PresidenteMargherita Maria leone