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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18233/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è meramente reiterativo di una analoga censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) con riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti; Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo, formulato in termini apodittici, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è confrontato con le connotazioni, oggettive e soggettive, del reato di evasione accertato, che hanno indotto i giudici di merito ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è meramente reiterativo di una analoga censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) con riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti; Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo, formulato in termini apodittici, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è confrontato con le connotazioni, oggettive e soggettive, del reato di evasione accertato, che hanno indotto i giudici di merito ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra
Sentenza Cassazione n. 18233/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris