CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01160/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al diniego della invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 2 e sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]