CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Genova.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova haparzialmente confermato il provvedimento con il quale, il 21 maggio 2026, ilG.i.p. del medesimo Tribunale aveva accolto, ai sensi dell’art. 27 cod. proc.pen., la richiesta di rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. delTribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] in relazionea cinque condotte di furto pluriaggravato commesse con il medesimo modusoperandi all’interno di abitazioni site a Genova, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCattolica. Detta misura era stata emessa in esito alla convalida del fermo diindiziato di delitto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e del coindagato [OSCURATO:PERSONA],con contestuale declaratoria di incompetenza territoriale in favore del [OSCURATO:PERSONA] poiché il primo dei furti in abitazione si è verificato in detta città.2. Secondo l’incolpazione provvisoria, il ricorrente avrebbe fatto parte,insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un gruppodedito ai furti in abitazione in diverse città del nord Italia. L’operatività delgruppo è stata ricostruita mediante il monitoraggio GPS dell’autovetturaMercedes AMG con targhe clonate nella disponibilità dei suddetti cittadinialbanesi poi sostituita con una [OSCURATO:PERSONA] anch’essa con targhe clonate,servizi di osservazione e controllo, immagini tratte da sistemi divideosorveglianza pubblici e privati.3. La difesa aveva proposto richiesta di riesame, deducendo, in viapreliminare, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) ec-bis, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione e genericità dellamotivazione dell’ordinanza custodiale; nel merito, aveva contestato lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i singoli episodi, evidenziando lecriticità del procedimento identificativo posto a fondamento dell’accusa. Insubordine era stata chiesta la sostituzione della misura di massimo rigore conquella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un cugino dell’indagatoanche eventualmente con l’applicazione dei mezzi di controllo elettronico di cuiall’art. 275 bis cod. proc. pen.4. Il Tribunale del riesame ha accolto solo in parte le deduzioni difensive,annullando l’ordinanza limitatamente al furto commesso a Genova in data 11aprile 2026 in via dei Domenicani 13 (capo a) e quello in [OSCURATO:PERSONA](PD) il 16 aprile 2026 in via Configliachi (capo b), per carenza di gravi indizicon riguardo alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], confermandola nel resto quantoai capi c) d) ed e). Si tratta in particolare dei furti commessi a [OSCURATO:PERSONA] (VR) il17 aprile 2026, a Pesaro il 19 aprile 2026 e a Cattolica il 20 aprile 2026.5. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse diShabani articolato in cinque motivi.4.1. Con il primo si deduce la violazione degli artt. 125, 292 e 309 cod.proc pen. e il vizio di motivazione. Era stato contestato il difetto di autonomavalutazione del compendio indiziario da parte del G.i.p. del Tribunale di Genova,l’omessa risposta alle specifiche censure devolute al Tribunale del riesame e ilcarattere meramente integrativo e sostitutivo della motivazione rispetto alpercorso argomentativo mancante nel provvedimento genetico.Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il G.i.p. avevaautonomamente valutato il materiale investigativo, valorizzando la presenza diparagrafi dedicati ai singoli episodi e il richiamo al verbale di esecuzione delfermo e alle risultanze investigative. La difesa aveva, tuttavia, censuratol’impossibilità di ricostruire, dal provvedimento genetico, l’iter motivazionaleconcretamente seguito dal giudice e, quindi, di verificare se il compendioindiziario fosse stato sottoposto a un vaglio realmente autonomo e criticooppure se fossero state recepite le conclusioni investigative. Il Tribunale,invece, nel tentativo di confutare la censura difensiva è stato “costretto” aricostruire il contenuto delle annotazioni di p.g., dei servizi di osservazione edelle risultanze investigative, in maniera molto più articolata. Un simile modo diprocedere conferma il vizio denunciato poiché finisce con integrare e sostituireil percorso motivazionale mancante.4.2. Con il secondo motivo si deducono il vizio di motivazione sulla gravitàindiziaria e l’omesso esame delle specifiche censure difensive relative alprocedimento di identificazione del ricorrente e alla valenza individualizzantedegli elementi valorizzati dal Tribunale. La difesa aveva rilevato le discrasieinterne del percorso identificativo posto a fondamento dell’attribuzione dei fattiallo [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse uno dei soggetti«prelevati» a Melzo il 17 aprile 2026 e successivamente presenti nella trasfertaa [OSCURATO:PERSONA], sulla base della ricostruzione investigativa. Il provvedimento,tuttavia, non si confronta con la specifica censura relativa all’intrinsecacontraddittorietà di tale ricostruzione. Nell’annotazione dell’ispettore Buccolieri,infatti, il presunto quarto componente del gruppo è identificato nel soggettoche, il 4 aprile 2025, sarebbe stato prelevato in via Crescenzago, a Milano,descritto come un uomo di circa quaranta-cinquanta anni, di corporaturarobusta e con capelli a spazzola. La successiva attività investigativa individua,invece, il ricorrente nel soggetto osservato a Melzo, negli appartamentisovrastanti il ristorante «[OSCURATO:PERSONA] e la Volpe», e fotografato il 21 aprile 2026,dunque dopo i fatti contestati. Il provvedimento non chiarisce il rapporto tra ledue annotazioni, né se esse si riferiscano alla medesima persona, né per qualiragioni il soggetto prelevato in via Crescenzago debba coincidere con quelloosservato a Melzo.4.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione con specificoriferimento alle censure difensive concernenti l’assenza di elementiindividualizzanti a carico del ricorrente e la valenza dimostrativa dei fotogrammirichiamati dal Tribunale del riesame. I fatti di cui ai capi d) ed e), riferiti allatrasferta del 19 aprile 2026, nei comuni di Pesaro e Cattolica sono stati trattaticon unico impianto motivazionale. La censura difensiva era volta a sollecitarenon una diversa lettura delle risultanze investigative, ma la tenuta logica dellamotivazione dato che [OSCURATO:PERSONA] non è stato ripreso nei pressi dell’abitazione sitain Pesaro dove è stato perpetrato il furto né è stato identificato come uno deitre soggetti che si erano dati alla fuga lungo la via Commandino; non è statoripreso nei pressi dell’abitazione depredata sita a Cattolica né è statoimmortalato presso l’area di servizio [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, inoltre, non èmai stato direttamente osservato in compagnia dei coindagati nel corso dellatrasferta, tant’è che lo stesso Tribunale del riesame fonda la gravità indiziariasull’unico elemento rappresentato dal presunto riconoscimento del ricorrentetra i soggetti scesi dalla Mercedes AMG al rientro a Melzo dopo i furti perpetratinella notte tra il 19 e il 20 aprile 2026. Ciò benché la difesa avesse dedotto chei fotogrammi richiamati dagli investigatori non fossero idonei a consentire uneffettivo riconoscimento del soggetto ripreso e come non emergesse dagli attialcuna immagine idonea ad apprezzare i tratti fisionomici del ricorrente. Sulpunto manca la risposta da parte del Tribunale.4.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione.Il Tribunale non spiega le ragioni per le quali le medesime criticità indiziarieritenute decisive ai fini dell’annullamento dei reati ascritti ai capi a) e b) -rispetto ai quali si è ritenuta la mancanza di elementi idonei a dimostrare la suapresenza a bordo della Mercedes AMG - sarebbero state superate in relazione aicapi c), d) ed e). Lo stesso Tribunale ha riconosciuto che il mero dato dellasosta della Mercedes nel territorio di Melzo, non consentiva di ritenere provatala presenza del ricorrente in tale località e la successiva individuazione pressol’immobile sito sopra il ristorante «[OSCURATO:PERSONA] e la Volpe» non costituiva di per séelemento sufficiente a fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordine ai fattidelittuosi contestati. Non è spiegato perché la stessa valutazione non sia stataoperata per i restanti capi.4.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 275, commi1, 2 e 3, 275-bis e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché ilvizio di motivazione sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con mezzielettronici di controllo. La difesa aveva chiesto, in subordine, la sostituzione dellacustodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei cugini delricorrente con applicazione dei mezzi elettronici di controllo.Il Tribunale ha rigettato la richiesta richiamando le argomentazioni delG.i.p. di Genova e valorizzando la sistematicità delle condotte contestate, iprecedenti del ricorrente, l’assenza di fonti lecite di reddito e il pericolo di fuga,desunto dal mancato radicamento sul territorio. Non avrebbe, tuttavia, spiegatoperché neppure il presidio domiciliare, rafforzato dal controllo elettronico, fosseidoneo a fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. È manifestamente infondato il motivo relativo al difetto di autonomavalutazione da parte del G.i.p. L’autonomia riguarda il giudizio, non l’originalitàespositiva. È quindi ammissibile la motivazione per relationem o medianteincorporazione della richiesta del pubblico ministero, purché dal provvedimentoemerga un vaglio critico degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e dellededuzioni difensive, e non il loro acritico recepimento (Sez. 1, n. 8323 del15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 5, n. 36917 del20/06/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfie altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj e altro,Rv. 273429). L’obbligo motivazionale è assolto anche mediante il richiamo aglielementi indicati dal pubblico ministero, purché il giudice ne dia contocriticamente e ne illustri l’idoneità a giustificare la misura (Sez. 3, n. 35296 del14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). L’autonoma valutazione non esige, pertanto,conclusioni difformi: il richiamo al provvedimento o alla richiesta è legittimoquando risultino la conoscenza degli atti e, ove necessaria, la loro rielaborazionecritica (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 5, n.1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275339-01).La mera coincidenza lessicale o espositiva con la richiesta del pubblicoministero non determina, di per sé, la violazione dell’art. 292, comma 2,lett. c bis), cod. proc. pen., ma costituisce soltanto uno degli indici utili averificare l’effettività del vaglio giudiziale (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020,Cordioli, Rv. 280581).In tale quadro, il Tribunale del riesame può e deve integrare le carenzemotivazionali dell’ordinanza applicativa quando questa esprima, sia puresinteticamente, un’adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve inveceannullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico, poiché difetta ilpresupposto stesso del contraddittorio (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep.2018, Liccardo, Rv. 272596-01).Va inoltre ribadito che chi deduce in cassazione la nullità dell’ordinanzacautelare, o di quella che la conferma, per omessa autonoma valutazione deigravi indizi e delle esigenze cautelari deve indicare gli specifici profili rispetto aiquali l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, idonei acondurre a una diversa decisione (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor,Rv. 277496-01).Il ricorrente è dunque tenuto alla cosiddetta prova di resistenza, indicandola concreta utilità giuridicamente apprezzabile che sarebbe derivata dall’esameautonomo delle specifiche censure. Nella specie, tale onere non è stato assolto.Lo stesso ricorrente riconosce, del resto, che il Tribunale del riesame hacolmato le asserite lacune dell’ordinanza genetica. Tale profilo non coincide conla dedotta mancanza di autonoma valutazione: l’art. 309, comma 9, cod. proc.pen. attribuisce al Tribunale del riesame una cognizione piena, corrispondente aquella del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. Esso può quindiconfermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nelprovvedimento impugnato o poste a fondamento della richiesta, nonché sullabase di elementi sopravvenuti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2018, Liccardo, Rv.272596-01).3. Le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sonoinfondate. Vale la pena ricordare che, quando il ricorso investe la motivazionesulla consistenza dei gravi indizi, la Corte può verificare soltanto la conformitàdelle ragioni esposte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi cheregolano la valutazione delle risultanze probatorie. Non è invece consentitosollecitare, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, una diversalettura delle circostanze già esaminate dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460).Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc.pen. e delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. è deducibilein cassazione soltanto quando si traduca nella violazione di specifiche norme dilegge oppure nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, purché ilvizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, costituiscono graviindizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., gli elementi di naturalogica o rappresentativa che, pur non provando oltre ogni ragionevole dubbio laresponsabilità dell’indagato, presentano consistenza tale da fondare unaqualificata probabilità di colpevolezza e da consentire di prevedere che ulterioriacquisizioni potranno dimostrarla (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002;Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687). Il controllo dilegittimità è pertanto circoscritto alla verifica dell’adeguatezza del ragionamentoseguito nel provvedimento impugnato, che deve esporre con chiarezzal’argomentazione critica posta a fondamento della ricostruzione dei fatti,considerando gli elementi sia a carico sia a favore dell’indagato (Sez. 6, n. 27928del 14/06/2013, Rv. 256262).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione congrua, nonmanifestamente illogica e conforme ai principi richiamati, il ricorrente proponecensure di merito volte a ottenere una nuova lettura delle risultanze investigativee una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dalTribunale del riesame che non soffrono i profili di contraddittorietà dedotti tral’annullamento della ordinanza in relazione ai capi a) e b) e la sua confermaquanto ai capi c), d) ed e), poiché le rispettive contestazioni risultano fondate suquadri indiziari differenti.Quanto al capo a), il Tribunale ha rilevato che, nonostante i passaggidell’autista del gruppo da Melzo nei giorni compresi tra il 9 e 12 aprile 2026, purconsiderando gli esiti delle indagini svolte dopo il 12 aprile, non era possibilestabilire univocamente quali soggetti fossero saliti sull’autovettura a Melzoall’andata e quanti ne fossero discesi al ritorno.Con riferimento al capo b), il Tribunale ha evidenziato che, il 16 aprile2026, giorno del furto commesso a [OSCURATO:PERSONA], il conducente dellaMercedes era stato raggiunto a Melzo da un solo uomo, vestito con jeans,berretto e giubbotto verde, successivamente identificato nel [OSCURATO:PERSONA]. Ha pertantoescluso la presenza di elementi idonei ad attestare la partecipazione delloShabani.Il ricorso non si confronta, invece, con la motivazione relativa al furtocommesso a [OSCURATO:PERSONA] il 17 aprile 2026 (capo c). Il Tribunale ha richiamato ilservizio di osservazione e controllo predisposto dalla polizia giudiziaria, nel corsodel quale, all’arrivo della Mercedes a Melzo, erano stati notati altri tre soggetti.Uno di essi corrispondeva alla persona già prelevata in precedenti occasioni in viaCrescenzago, a Milano, secondo l’individuazione compiuta dal vice ispettoreBuccolieri della [OSCURATO:PERSONA] di Milano nell’annotazione a pagina 9. Talesoggetto, descritto come un uomo robusto, di circa quarantacinque anni, dimedia altezza e con capelli a spazzola, era stato identificato dagli operanti, almomento del fermo, nell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Anche rispetto agli episodi di cui ai capi d) ed e), il ricorrente non siconfronta con gli argomenti sviluppati dal Tribunale del riesame.Il giudice cautelare ha ricostruito, mediante il tracciato GPS, glispostamenti della Mercedes: il passaggio in via [OSCURATO:PERSONA] a Melzo, ilsuccessivo trasferimento dapprima a Pesaro e poi a Cattolica e le soste nei pressidelle abitazioni prese di mira dagli autori dei furti.Al rientro dell’autovettura a Melzo, alle ore 01.15, le telecamere installatedagli operanti all’ingresso di via [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso tre soggettiche scendevano dal veicolo e si dirigevano verso il vicolo. Uno di essi era statoidentificato nello [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei fotogrammi estratti dalle riprese.Il giorno successivo, 21 aprile 2026, nel corso di un ulteriore servizio diosservazione e controllo, gli operanti avevano inoltre osservato e fotografatoShabani e [OSCURATO:PERSONA] mentre uscivano da via [OSCURATO:PERSONA].Il rintraccio del ricorrente nell’abitazione sovrastante il ristorante «[OSCURATO:PERSONA] la Volpe» a Melzo, unitamente alla localizzazione dell’autovettura, agli esitidell’attività di osservazione della polizia giudiziaria e alle immagini delletelecamere che lo individuavano quale componente dell’equipaggio dellaMercedes, è stato pertanto ritenuto idoneo a conferire concretezza alla suaidentificazione. Va ricordato in proposito che, per giurisprudenza costante, ilriconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria sulla base della visionediretta o della visione di filmati registrati da telecamere, ben può integrare unindizio grave e preciso a carico dell’indagato e la valutazione della attendibilità diquesto riconoscimento è rimessa al giudice di merito (cfr.: Sez. 2, n. 42041 del27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti,Rv. 277635 – 01; Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 – 01).Le deduzioni difensive si risolvono, dunque, nella richiesta di unarivalutazione del materiale investigativo, non consentita nel giudizio dilegittimità.5. Sono manifestamente infondate, infine, le censure relative allasussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della sola custodia incarcere. Il giudice della cautela ha correttamente applicato i principi elaboratidalla Corte di cassazione, valorizzando, in particolare, la reiterazione dellecondotte criminose in un ristretto arco temporale e l’accertata professionalità neldelinquere. Tali elementi sorreggono, con motivazione congrua, il giudizio diinidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il pericolo cautelare.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice deve motivarespecificamente sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto allacustodia in carcere, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni soluzioneastrattamente prospettabile, quando dalla motivazione risultino comprensibili leragioni dell’inidoneità delle alternative. Va inoltre ribadito che il cosiddettobraccialetto elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma, ma unamodalità di controllo degli arresti domiciliari (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266650-01). Ne consegue che la ritenuta inidoneità degli arrestidomiciliari implica, di regola, anche quella del relativo controllo elettronico (Sez.4, n. 15939 del 14/03/2024, Dea, Rv. 286343-01).Il giudizio di inidoneità delle misure diverse da quella intramuraria acontenere il pericolo di reiterazione comprende, implicitamente, anche lavalutazione negativa sull’impiego degli strumenti di controllo a distanza previstidall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G., Rv.290109-01).7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto allacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’8 settembre 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]