Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:974
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0523_INF
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 dicembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(causa C-523/23 P(I))
«Impugnazione – Intervento – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese attive nel settore interessato avente ad oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri – Interesse alla soluzione della controversia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazioni – Interesse diretto e attuale di una associazione di imprese attive nel settore interessato
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)
(v. punti 38-42, 62-68)
2.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, comma 1)
(v. punti 48-53)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-709/22
,
EU:T:2023:416
), è annullata.
2)
È ammesso l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-709/22.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla presente impugnazione.
4)
[OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese con riguardo alla presente impugnazione.
5)
Le spese relative alla domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] sono riservate.