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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:974
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0523_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa C-523/23 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese attive nel settore interessato avente ad oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri – Interesse alla soluzione della controversia»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazioni – Interesse diretto e attuale di una associazione di imprese attive nel settore interessato (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 38-42, 62-68)

2. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, comma 1) (v. punti 48-53) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-709/22 , EU:T:2023:416 ), è annullata. 2) È ammesso l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-709/22. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla presente impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese con riguardo alla presente impugnazione. 5) Le spese relative alla domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0523_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa C-523/23 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese attive nel settore interessato avente ad oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri – Interesse alla soluzione della controversia» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazioni – Interesse diretto e attuale di una associazione di imprese attive nel settore interessato (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 38-42, 62-68) 2. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, comma 1) (v. punti 48-53) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-709/22 , EU:T:2023:416 ), è annullata. 2) È ammesso l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-709/22. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla presente impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese con riguardo alla presente impugnazione. 5) Le spese relative alla domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] sono riservate.