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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18903/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Catania, che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione, presentata il 24 giugno 2020 da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza contumaciale emessa il 3 ottobre 2014 dal Tribunale di Catania. #

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, il Tricorni ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che: era venuto a conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti e del procedimento celebrato a suo carico solo a seguito della notifica, avvenuta nell'agosto 2019, del decreto di liquidazione del compenso per il difensore d'ufficio che aveva svolto la sua attività professionale nell'ambito del procedimento in questione; a seguito di tale notifica, aveva estratto il certificato del casellario giudiziale, dal quale aveva appreso della pronuncia della sentenza di condanna nei suoi confronti; in data 4 settembre 2019, aveva chiesto al Tribunale di Catania di prendere visione e di estrarre copia degli atti del fascicolo processuale relativo al procedimento in questione; soltanto in data 5 Marzo 2020, il Tribunale aveva rinvenuto il fascicolo in questione; dopo aver consultato il fascicolo, aveva presentato istanza al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, chiedendo di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, senza che egli avesse avuto alcuna conoscenza del procedimento a suo carico; il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendola tardivamente proposta rispetto al momento di effettiva conoscenza della sentenza, individuato nella data dell'estrazione del certificato del casellario giudiziale, avvenuta nel settembre 2019.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione sarebbe caduto in errore nell'individuare il momento di effettiva conoscenza del procedimento.

Quest'ultimo, a suo parere, non andrebbe fatto coincidere con il momento in cui era stato estratto il certificato del casellario giudiziale, ma con quello in cui il Tribunale aveva concretamente consentito la consultazione del fascicolo processuale, atteso che solo in tale momento l'interessato aveva avuto la possibilità di conoscere le accuse mosse nei suoi confronti.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che il giudice dell'esecuzione, sotto altro profilo, aveva rigettato l'istanza anche perché, nel caso in esame, non sarebbe stato possibile applicare l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ma il rimedio <<dell'impugnazione tardiva>>.

Tanto premesso, il ricorrente evidenzia il palese errore nel quale sarebbe caduto il giudice dell'esecuzione, atteso che l'istanza aveva ad oggetto una i sentenza contumaciale, rispetto alla quale il condannato non aveva lamentato il mero vizio della notificazione dell'estratto della sentenza, ma aveva sostenuto di non aver mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico e del provvedimento emesso nei suoi confronti.

L'istanza, pertanto, doveva essere valutata alla luce della normativa in materia e dei principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione a tale ipotesi.

4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità intrinseca.

Il ricorrente si limita a sostenere che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nell'individuare nella data di estrazione del certificato del casellario giudiziale il momento di effettiva conoscenza del procedimento.

Egli, tuttavia, non specifica quando il condannato avrebbe avuto tale effettiva conoscenza, limitandosi a far generico riferimento al momento in cui il Tribunale aveva concretamente consentito la consultazione del fascicolo processuale, senza indicare quando ciò sarebbe avvenuto: il ricorrente indica la data in cui il Tribunale avrebbe rinvenuto il fascicolo, ma non quella in cui glielo avrebbe concretamente messo a disposizione.

Al riguardo, occorre rilevare che, in punto di diritto, è rintracciabile nelle decisioni di questa Corte un effettivo contrasto.

Secondo un primo orientamento, grava sull'istante l'onere di dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 39103 del 8/7/2016, Morejon, Rv. 267607; Sez. 5, n. 18989 del 28/07/2014, Rv. 263166).

Altro indirizzo propende per una soluzione più favorevole al condannato e più impegnativa per il giudice, secondo la quale <<in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta>> (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922; Sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, Rv. 269794; Sez. 1, n. 7965 del 8/1/2016, Perri, Rv. 266330).

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha né dimostrato né allegato il momento di effettiva conoscenza del procedimento e, pertanto, anche se si aderisse all'orientamento più favorevole al condannato, l'istanza di restituzione del termine risulterebbe, comunque, inammissibile.

Va, peraltro, rilevato che l'unica data certa che fornisce il ricorrente è quella del 5 marzo 2020, in cui il Tribunale aveva rinvenuto il fascicolo processuale per metterglielo a disposizione.

Seppur si volesse far riferimento a tale data, l'istanza (pur calcolando il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19) risulterebbe, comunque, tardiva, essendo stata presentata solo il 24 giugno 2020.

Con riferimento al secondo motivo, va rilevato che l'astratta utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla riforma del 2014 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634), nel caso di specie, risulterebbe, in ogni caso, concretamente preclusa dall'inammissibilità dell'istanza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Catania, che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione, presentata il 24 giugno 2020 da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza contumaciale emessa il 3 ottobre 2014 dal Tribunale di Catania. # 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, il Tricorni ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che: era venuto a conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti e del procedimento celebrato a suo carico solo a seguito della notifica, avvenuta nell'agosto 2019, del decreto di liquidazione del compenso per il difensore d'ufficio che aveva svolto la sua attività professionale nell'ambito del procedimento in questione; a seguito di tale notifica, aveva estratto il certificato del casellario giudiziale, dal quale aveva appreso della pronuncia della sentenza di condanna nei suoi confronti; in data 4 settembre 2019, aveva chiesto al Tribunale di Catania di prendere visione e di estrarre copia degli atti del fascicolo processuale relativo al procedimento in questione; soltanto in data 5 Marzo 2020, il Tribunale aveva rinvenuto il fascicolo in questione; dopo aver consultato il fascicolo, aveva presentato istanza al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, chiedendo di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, senza che egli avesse avuto alcuna conoscenza del procedimento a suo carico; il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendola tardivamente proposta rispetto al momento di effettiva conoscenza della sentenza, individuato nella data dell'estrazione del certificato del casellario giudiziale, avvenuta nel settembre 2019. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione sarebbe caduto in errore nell'individuare il momento di effettiva conoscenza del procedimento. Quest'ultimo, a suo parere, non andrebbe fatto coincidere con il momento in cui era stato estratto il certificato del casellario giudiziale, ma con quello in cui il Tribunale aveva concretamente consentito la consultazione del fascicolo processuale, atteso che solo in tale momento l'interessato aveva avuto la possibilità di conoscere le accuse mosse nei suoi confronti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che il giudice dell'esecuzione, sotto altro profilo, aveva rigettato l'istanza anche perché, nel caso in esame, non sarebbe stato possibile applicare l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ma il rimedio <<dell'impugnazione tardiva>>. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia il palese errore nel quale sarebbe caduto il giudice dell'esecuzione, atteso che l'istanza aveva ad oggetto una i sentenza contumaciale, rispetto alla quale il condannato non aveva lamentato il mero vizio della notificazione dell'estratto della sentenza, ma aveva sostenuto di non aver mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico e del provvedimento emesso nei suoi confronti. L'istanza, pertanto, doveva essere valutata alla luce della normativa in materia e dei principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione a tale ipotesi. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità intrinseca. Il ricorrente si limita a sostenere che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nell'individuare nella data di estrazione del certificato del casellario giudiziale il momento di effettiva conoscenza del procedimento. Egli, tuttavia, non specifica quando il condannato avrebbe avuto tale effettiva conoscenza, limitandosi a far generico riferimento al momento in cui il Tribunale aveva concretamente consentito la consultazione del fascicolo processuale, senza indicare quando ciò sarebbe avvenuto: il ricorrente indica la data in cui il Tribunale avrebbe rinvenuto il fascicolo, ma non quella in cui glielo avrebbe concretamente messo a disposizione. Al riguardo, occorre rilevare che, in punto di diritto, è rintracciabile nelle decisioni di questa Corte un effettivo contrasto. Secondo un primo orientamento, grava sull'istante l'onere di dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 39103 del 8/7/2016, Morejon, Rv. 267607; Sez. 5, n. 18989 del 28/07/2014, Rv. 263166). Altro indirizzo propende per una soluzione più favorevole al condannato e più impegnativa per il giudice, secondo la quale <<in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta>> (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922; Sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, Rv. 269794; Sez. 1, n. 7965 del 8/1/2016, Perri, Rv. 266330). Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha né dimostrato né allegato il momento di effettiva conoscenza del procedimento e, pertanto, anche se si aderisse all'orientamento più favorevole al condannato, l'istanza di restituzione del termine risulterebbe, comunque, inammissibile. Va, peraltro, rilevato che l'unica data certa che fornisce il ricorrente è quella del 5 marzo 2020, in cui il Tribunale aveva rinvenuto il fascicolo processuale per metterglielo a disposizione. Seppur si volesse far riferimento a tale data, l'istanza (pur calcolando il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19) risulterebbe, comunque, tardiva, essendo stata presentata solo il 24 giugno 2020. Con riferimento al secondo motivo, va rilevato che l'astratta utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla riforma del 2014 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634), nel caso di specie, risulterebbe, in ogni caso, concretamente preclusa dall'inammissibilità dell'istanza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Decreto Cassazione n. 18903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris