CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 49430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41.4i,tie.j1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A ( che ha concluso chiedendo t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 20.03.2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dal reato di lesioni aggravate (capo B) e, previa riqualificazione del fatto di rapina di cui al capo A) nella fattispecie di furto con strappo di una catena in acciaio e oro in danno di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti del Ceparano in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, ritenendo l'imputato responsabile del reato di cui all'art.624 bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. e di motivazione, quanto all'erroneo computo del calcolo dosimetrico della pena, avendo la Corte territoriale indebitamente applicato la più gravosa regola sanzionatoria di cui all'art. 624 bis co. 3 cod. pen., pur avendo ritenuto insussistente il reato di cui al capo B), piuttosto che la diversa cornice edittale -della reclusione da anni uno ad anni sei e della multa da euro 309 a euro 1.032 - di cui all'art. 624 bis co. 1 cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 6 lett. a) legge 23 giugno 2017 n. 103, atteso che i fatti per i quali si procede risalgono al 25.06.2014. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del rico -so, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l' accoglimento del ricorso, disponendo la rettificazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Ed invero, come in sostanza dedotto dal ricorrente, nella riqualificazione del fatto di rapina di cui al capo A) in quella di furto con strappo di cui all'art. 624 bis c.p., la Corte territoriale non ha ritenuto sussistente alcuna aggravante, sicchè la pena edittale da applicarsi all'imputato andava individuata in quella di cui al primo comma dell'articolo in questione. Per il reato di furto con strappo, commesso, come nella fattispecie, nel 2014, la cornice di riferimento della pena risulta essere quella antecedente alla modifica di cui alla L.103/2017, ossia da uno a sei anni di reclusione e da C 309 a C 1032, sicchè seguendo il medesimo criterio di calcolo della Corte territoriale, la pena base minima di 1 anno di reclusione e di C 309 di multa, deve essere ridotta di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche e, dunque, a mesi otto di reclusione e 206 e poi ridotta ancora di 1/3 per il rito, ossia a mesi 5 e giorni 10 ed euro 137,00 di multa. 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 137 di multa. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 137 di mu