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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13595/2026

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otivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inrelazione all’art. 81, cpv., cod. pen., rispetto alla quantificazione della pena irrogata a titolo diaumento per la continuazione, è anzitutto generico in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare proprio sindacato, risolvendosi in un astratto richiamo ai principigiurisprudenziali in tema di continuazione, cui si aggiunge una generica valutazione di meritosulla possibilità di applicare una pena diversa;ritenuto che tale motivo è altresì non consentito, giacché reiterativo di doglianze giàdedotte in appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni pertinenti (contenute apag. 3 della sentenza impugnata) e che, denunciando vizi che non emergono dal testo dellasentenza, esso è anche manifestamente infondato e dunque sottratto allo scrutinio di questaCorte;ribadito che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);osservato che la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inrelazione all’art. 81, cpv., cod. pen., rispetto alla quantificazione della pena irrogata a titolo diaumento per la continuazione, è anzitutto generico in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare proprio sindacato, risolvendosi in un astratto richiamo ai principigiurisprudenziali in tema di continuazione, cui si aggiunge una generica valutazione di meritosulla possibilità di applicare una pena diversa;ritenuto che tale motivo è altresì non consentito, giacché reiterativo di doglianze giàdedotte in appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni pertinenti (contenute apag. 3 della sentenza impugnata) e che, denunciando vizi che non emergono dal testo dellasentenza, esso è anche manifestamente infondato e dunque sottratto allo scrutinio di questaCorte;ribadito che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);osservato che la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13595/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris