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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22576/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.144, presso lo studio degli avvocatiLUCIANA ROMEO e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G.

FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1289/2018depositata il 24/09/2018 , R.G. n. 1056/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATO che Con sentenza del 24 settembre 2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha accertato la dequalificazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 22 giugno 2011 al 30 giugno 2011, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% delle retribuzioni maturate nel periodo considerato oltre interessi.

In particolare, la Corte, ha ritenuto che, in attuazione di quanto già stabilito dal Tribunale prima e dalla Corte poi, [OSCURATO:SOCIETA] soltanto in data 1 ottobre 2011 avesse proceduto ad adeguare le mansioni del Russo secondo quanto giudizialmente accertato in termini di demansionamento ed ha, pertanto, ritenuto di condannare la società anche per il periodo protrattosi dal 22 giugno 2011 al 30 settembre 2011.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a affidandolo a tre motivi.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con correlata adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. e regolare notifica all’INAIL e formulando istanza di estinzione del giudizio.

La richiesta, la notifica e l’adesione devono ritenersi ritualmente formulate.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

PQM La Corte dichiara l’estinz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.144, presso lo studio degli avvocatiLUCIANA ROMEO e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1289/2018depositata il 24/09/2018 , R.G. n. 1056/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che Con sentenza del 24 settembre 2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha accertato la dequalificazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 22 giugno 2011 al 30 giugno 2011, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% delle retribuzioni maturate nel periodo considerato oltre interessi. In particolare, la Corte, ha ritenuto che, in attuazione di quanto già stabilito dal Tribunale prima e dalla Corte poi, [OSCURATO:SOCIETA] soltanto in data 1 ottobre 2011 avesse proceduto ad adeguare le mansioni del Russo secondo quanto giudizialmente accertato in termini di demansionamento ed ha, pertanto, ritenuto di condannare la società anche per il periodo protrattosi dal 22 giugno 2011 al 30 settembre 2011. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con correlata adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. e regolare notifica all’INAIL e formulando istanza di estinzione del giudizio. La richiesta, la notifica e l’adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. PQM La Corte dichiara l’estinz
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