CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02848/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da tara [OSCURATO:PERSONA], n. tici7ZET1 iZe4 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 228/24 del Tribunale di Caltanissetta del 06/06/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato ,rn l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con le imputazioni provvisorie di avere fatto parte di un'associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e in tale contesto alla coltivazione illegale di cannabis indica nella azienda agricola Agriplant dei coniugi Aleo-Fantauzzo (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di avere concorso in più episodi del traffico delle sostanze stesse (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990, capo 2). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo. Sostiene in particolare il ricorrente di non essere mai stato visto nei pressi della piantagione Aleo-Fantauzzo, di non avere subito mai sequestri di droga, di non essere mai stato fermato per controlli su strada né di comparire nelle conversazioni fatte segno di intercettazione telefonica e/o ambientale ed aventi oggetto questioni relative a sostanze stupefacenti. Con un secondo motivo, lamenta vizi di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari che, secondo il Tribunale, giustificano il mantenimento della misura cautelare in atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il ricorrente, incensurato, viene descritto nell'ordinanza come il soggetto incaricato di mantenere i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], referente del gruppo dei componenti della delineata associazione criminale attestati nelle province di Enna e Caltanissetta ed il gruppo dei catanesi, i quali, nella prospettazione accusatoria hanno svolto il ruolo di finanziatori dell'intera operazione, ivi compreso l'avvio della coltivazione illegale di cannabis presso l'azienda Agriplant dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] ubicata in [OSCURATO:PERSONA] (En). In tale contesto, l'ordinanza dà conto della sua personale partecipazione agli incontri con gli altri componenti del sodalizio, essendosi recato a Barrafranca (En) e Caltanissetta nei giorni 24/08/2022, 29/08/2022, 01/10/2022. In particolare in uno di tali incontri (01/10/2022), consegnava a [OSCURATO:PERSONA], delegato di Scaletta, materiale necessario per la cura della piantagione illegale, venendo nell'occasione ripreso da un servizio di osservazione e pedinamento presso l'abitazione dei co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza aggiunge che un successivo incontro aveva avuto luogo in data 28/10/2022 tra citati Paternò e Scaletta da una parte e [OSCURATO:PERSONA] proveniente da Catania, essendovene riscontro in una conversazione intercettata tra i primi due (v. pag. 11 ord.), alla stessa prendendo parte anche l'indagato ricorrente; che partecipava, infine, anche alla più importante riunione del 03/12/2022 tenutasi presso il bar '[OSCURATO:PERSONA]' di Caltanissetta, che aveva luogo dopo la scoperta ed il sequestro da parte degli inquirenti della piantagione illegale di cannabis e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Riassumendo, il contributo offerto dal ricorrente al sodalizio è stato quello di fungere da tramite per la cura dei contatti tra il gruppo di Scaletta e Paternò da un lato e quello catanese di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Piacente dall'altro, evitando appositamente l'instaurarsi di contatti telefonici diretti tra loro. Tanto premesso, le critiche al modo in cui il Tribunale ha argomentato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. ed ancor più alle valutazioni espresse all'esito dell'apprezzamento delle risultanze indiziarie risultano prive di pregio. Non potendo, infatti, il giudice di legittimità sostituire le proprie valutazioni di merito (cautelare) a quelle formulate dal Tribunale (è sufficiente rinviare alla insuperata Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), l'eventuale accoglimento delle doglianze difensive implicherebbe la valorizzazione di elementi negativi (mancata presenza del ricorrente nella piantagione illegale, mancata sottoposizione a sequestri di sostanze stupefacenti, assenza di intercettazioni di conversazioni in cui figuri tra i colloquianti, mancata sottoposizione a controlli autostradali) ritenuti ininfluenti sull'acclarata funzione di addetto alla gestione dei rapporti tra i due gruppi di associati, che le risultanze investigative hanno, per quanto anzidetto, documentato. Del resto non è fondatamente sostenibile reputare irrilevante la funzione svolta da chi, nell'ambito di un gruppo criminale come quello delineato nell'ordinanza e ai fini della relativa operatività, assolva all'incarico di mantenere i contatti tra i diversi gruppi di sodali al fine precipuo di limitare se non proprio di escludere l'instaurarsi di traffico telefonico tra gli stessi e correlativamente il formarsi delle relative tracce informatiche, costituenti bersaglio primario e imprescindibile di ogni investigazione criminale. 3. Del pari infondate risultano le censure in tema di necessità e adeguatezza della misura cautelare. All'operatività della presunzione semplice di sussistenza di dette esigenze di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la difesa del ricorrente oppone in definitiva unicamente il suo stato di soggetto incensurato. Inoltre non risulta conforme al vero l'affermazione difensiva secondo cui le condotte integranti reato risalgono al 2020 (penult. pag. ricorso), avendo anzi il sodalizio operato fino al mese di dicembre del 2022, anche dopo la scoperta della piantagione illegale e l'arresto del suo gestore [OSCURATO:PERSONA]. Né rileva il fatto che, rinviando sul punto alle precedenti considerazioni, nessun sequestro di sostanza stupefacente sia stato eseguito a carico del ricorrente, la cui pericolosità - a dispetto del ricordato suo stato di incensuratezza - è stata dal Tribunale correttamente messa in relazione a quella del sodalizio criminale instauratosi su base interprovinciale tra produttori e commercianti di sostanze stupefacenti. 4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c