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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 09605/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3469/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA n. 1042/2022depositata il 11/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 D. Lgvo 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del dlgs n.286/1998, con cui il Prefetto di Perugia aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale.

Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Perugia e la Questura sono rimasti intimati.

Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di pace nel provvedimento impugnato, dal verbale di udienza del 26 ottobre 2022 risultava che egli aveva depositato la copia della documentazione comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla Questura di Perugia, e deduce l'omesso esame di tale documento.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso.

Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass.n. 15043/2018; Cass.n. 12904/2007).

Per mera completezza, va osservato che non risultanemmeno depositato al PCT il verbale del 26/10/2022, dal cui esame, a dire del ricorrente, si sarebbe potuto apprezzare la fondatezza della doglianza, ma solo la copia della PEC, senza alcuna attestazione del deposito tempestivamente eseguito presso l’ufficio del Giudice di pace del documento stesso. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3469/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA n. 1042/2022depositata il 11/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 D. Lgvo 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del dlgs n.286/1998, con cui il Prefetto di Perugia aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Perugia e la Questura sono rimasti intimati. Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di pace nel provvedimento impugnato, dal verbale di udienza del 26 ottobre 2022 risultava che egli aveva depositato la copia della documentazione comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla Questura di Perugia, e deduce l'omesso esame di tale documento. Il motivo è inammissibile. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass.n. 15043/2018; Cass.n. 12904/2007). Per mera completezza, va osservato che non risultanemmeno depositato al PCT il verbale del 26/10/2022, dal cui esame, a dire del ricorrente, si sarebbe potuto apprezzare la fondatezza della doglianza, ma solo la copia della PEC, senza alcuna attestazione del deposito tempestivamente eseguito presso l’ufficio del Giudice di pace del documento stesso. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1
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