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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 dicembre 1997

Cassazione n. 10336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1997 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9/5/2019 emessa dal Tribunale di Nuoro all'esito di giudizio abbreviato [OSCURATO:PERSONA], in uno con altri coimputati, veniva condan- nato per vari furti e tentati furti in abitazione e per ricettazione, per fatti com- messi nel luglio-agosto 2008.

Proposto appello, in data 18-19/9/2020 l'odierno ricorrente, a mezzo dell'odierno difensore ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avanzava al PG richiesta per ottenere il consenso, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, a con- cordare ai sensi dell'art. 599bis cod. pen. di anni due, mei 9 e giorni 10 di reclu- sione ed euro 1000 di multa e, in data 19/9/2020 il PG prestava il proprio con- senso (cfr. missive in atti).

All'udienza camerale del 22/9/2020 dinanzi alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dist. di Sassari l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio sostituto processuale, ma- nifestava la volontà di revocare l'accordo, ma, sul parere negativo del PG, la Cor- te territoriale riteneva non ammissibile la revoca.

Con sentenza del 22/9/2020, pertanto, la Corte di Appello si pronunciava ai sensi dell'art. 599bis e irrogava al Lebbiati la pena concordata.

2. Avverso quella sentenza il 12/6/2020 ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia con un unico motivo la violazione degli artt. 96, 122 e 599bis cod. proc. pen.

Il ricorrente ripercorre l'iter processuale ed afferma che solo dopo avere contattato preventivamente il PG per ottenerne l'accordo si era recatodal proprio assistito per ottenerne la procura speciale necessaria poi a formalizzare in udien- za l'accordo stesso.

Ciò in quanto egli non aveva una specifica procura per operare una richiesta ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., ma in precedenza gliene era stata rila- sciata solo una ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen.

Nell'occasione -prosegue il ricorrente- il proprio assistito gli avrebbe comuni- cato di non voler procedere al concordato sulla pena e perciò aveva comunicato la cosa alla Corte, che, tuttavia non ne aveva accettato la revoca.

Ma -si sostiene- l'accordo non si era ancora formalizzato.

Il PG solo a fini or- ganizzativi aveva trasmesso alla Corte il carteggio con il difensore, ma l'accordo vero e proprio si sarebbe dovuto formalizzare in udienza.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, pur essendo il mezzo di impugnazione astrattamente ammissi- bile, in quanto in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi - come nel caso in esame- alla formazione della volontà della par- te di accedere al concordato, oltre che al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conf.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la doglianza è manifestamente infondata.

Come si evince dagli atti, la procura rilasciata in data 19/2/2019 in Lucca all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conferiva esplicitamente al difensore il potere di "definire in appello il processo ai sensi dell'art. 599 c.p.p." ed appare chiaramente volta a facoltizzare il difensore a definire il processo d'appello mediante concordato, ap- parendo irrilevante che l'articolo menzionato sia il solo art. 599 cod. proc. pen., dovendosi avere riguardo al tenore dell'atto di nomina e ai poteri in esso conferi- ti.

Del resto, con tutta evidenza, proprio in ragione di tali poteri il difensore ha proposto al PG una pena, ottenendone il consenso.

E, come ha correttamente ri- levato la Corte territoriale nell'ordinanza del 22/9/2020, una volta intervenuto il consenso dell'altra parte, l'accordo non è più revocabile.

L'ordinanza e la successiva sentenza operano, in tal senso, un buon governo anche della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nel c.d. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo ef- fetto, ai sensi dell'art. 599-bis, co. 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, Rv. 282312).

3. Del resto, già la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, formatasi in materia di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifi- ca per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente mani- festato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265429; Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371).

La revoca è stata ritenuta ammissibile, condivisibilmente, solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, n. 15231 del 8/4/2015, Rv. 263151; Sez. 4, n. 11209 del 23/02/2012, Marot- ti, Rv. 252173), in quanto, in tali casi, si tratta infatti di garantire all'accusato l'applicazione delle lex mitior, ovvero un diritto che ha una matrice sovralegisla- tiva, essendo tutelato sia dal diritto convenzionale, che da quello eurounitario.

L'orientamento in questione si è formato con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.; in tale caso l'accordo segna anche l'accesso ad un rito a prova contratta e la rinuncia allo sviluppo "ordinario" del procedimento.

Tale approdo ermeneutico - come afferma condivisibilmente la richiamata Sez. 2 n.43893/21- può essere applicato anche al caso di c.d.

"concordato in ap- pello", quando le parti rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena: anche in tale caso la rinuncia ai motivi sul- la responsabilità integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto - come previsto espressamente dall'art. 599 bis co. 3 cod. proc. pen.- solo nel ca- so in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata.

Si è, del resto, già condivisibilmente affermato che la dichiarazione di rinun- cia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 con riguardo all'originario "concor- dato in appello", nello stesso senso: Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 14/12/1994, dep. 1995, Saraslic, Rv. 201416).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1997 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9/5/2019 emessa dal Tribunale di Nuoro all'esito di giudizio abbreviato [OSCURATO:PERSONA], in uno con altri coimputati, veniva condan- nato per vari furti e tentati furti in abitazione e per ricettazione, per fatti com- messi nel luglio-agosto 2008. Proposto appello, in data 18-19/9/2020 l'odierno ricorrente, a mezzo dell'odierno difensore ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avanzava al PG richiesta per ottenere il consenso, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, a con- cordare ai sensi dell'art. 599bis cod. pen. di anni due, mei 9 e giorni 10 di reclu- sione ed euro 1000 di multa e, in data 19/9/2020 il PG prestava il proprio con- senso (cfr. missive in atti). All'udienza camerale del 22/9/2020 dinanzi alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dist. di Sassari l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio sostituto processuale, ma- nifestava la volontà di revocare l'accordo, ma, sul parere negativo del PG, la Cor- te territoriale riteneva non ammissibile la revoca. Con sentenza del 22/9/2020, pertanto, la Corte di Appello si pronunciava ai sensi dell'art. 599bis e irrogava al Lebbiati la pena concordata. 2. Avverso quella sentenza il 12/6/2020 ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia con un unico motivo la violazione degli artt. 96, 122 e 599bis cod. proc. pen. Il ricorrente ripercorre l'iter processuale ed afferma che solo dopo avere contattato preventivamente il PG per ottenerne l'accordo si era recatodal proprio assistito per ottenerne la procura speciale necessaria poi a formalizzare in udien- za l'accordo stesso. Ciò in quanto egli non aveva una specifica procura per operare una richiesta ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., ma in precedenza gliene era stata rila- sciata solo una ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. Nell'occasione -prosegue il ricorrente- il proprio assistito gli avrebbe comuni- cato di non voler procedere al concordato sulla pena e perciò aveva comunicato la cosa alla Corte, che, tuttavia non ne aveva accettato la revoca. Ma -si sostiene- l'accordo non si era ancora formalizzato. Il PG solo a fini or- ganizzativi aveva trasmesso alla Corte il carteggio con il difensore, ma l'accordo vero e proprio si sarebbe dovuto formalizzare in udienza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, pur essendo il mezzo di impugnazione astrattamente ammissi- bile, in quanto in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi - come nel caso in esame- alla formazione della volontà della par- te di accedere al concordato, oltre che al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conf. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la doglianza è manifestamente infondata. Come si evince dagli atti, la procura rilasciata in data 19/2/2019 in Lucca all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conferiva esplicitamente al difensore il potere di "definire in appello il processo ai sensi dell'art. 599 c.p.p." ed appare chiaramente volta a facoltizzare il difensore a definire il processo d'appello mediante concordato, ap- parendo irrilevante che l'articolo menzionato sia il solo art. 599 cod. proc. pen., dovendosi avere riguardo al tenore dell'atto di nomina e ai poteri in esso conferi- ti. Del resto, con tutta evidenza, proprio in ragione di tali poteri il difensore ha proposto al PG una pena, ottenendone il consenso. E, come ha correttamente ri- levato la Corte territoriale nell'ordinanza del 22/9/2020, una volta intervenuto il consenso dell'altra parte, l'accordo non è più revocabile. L'ordinanza e la successiva sentenza operano, in tal senso, un buon governo anche della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nel c.d. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo ef- fetto, ai sensi dell'art. 599-bis, co. 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, Rv. 282312). 3. Del resto, già la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, formatasi in materia di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifi- ca per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente mani- festato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265429; Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371). La revoca è stata ritenuta ammissibile, condivisibilmente, solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, n. 15231 del 8/4/2015, Rv. 263151; Sez. 4, n. 11209 del 23/02/2012, Marot- ti, Rv. 252173), in quanto, in tali casi, si tratta infatti di garantire all'accusato l'applicazione delle lex mitior, ovvero un diritto che ha una matrice sovralegisla- tiva, essendo tutelato sia dal diritto convenzionale, che da quello eurounitario. L'orientamento in questione si è formato con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.; in tale caso l'accordo segna anche l'accesso ad un rito a prova contratta e la rinuncia allo sviluppo "ordinario" del procedimento. Tale approdo ermeneutico - come afferma condivisibilmente la richiamata Sez. 2 n.43893/21- può essere applicato anche al caso di c.d. "concordato in ap- pello", quando le parti rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena: anche in tale caso la rinuncia ai motivi sul- la responsabilità integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto - come previsto espressamente dall'art. 599 bis co. 3 cod. proc. pen.- solo nel ca- so in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata. Si è, del resto, già condivisibilmente affermato che la dichiarazione di rinun- cia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 con riguardo all'originario "concor- dato in appello", nello stesso senso: Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 14/12/1994, dep. 1995, Saraslic, Rv. 201416). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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