CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5360/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma C/o [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] G Paisiello 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 199/2012 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 22/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 199/6/12 della C.T.R. di Roma contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte, con cui si era impegnata, tra l'altro, alla rinuncia degli atti del giudizio per cassazione in relazione alla cartella di pagamento n. 06820100367152250 e che la DRE Lazio aveva successivamente comunicato, con nota nota 505549/16 trasmessa completa di sottoscrizione con pec 13-8-18, la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione di spese; premesso ancora che, con nota prot. 81168 del 9-9-19 (depositata in atti), le parti avevano dichiarato che il punto 6 del menzionato accordo, indicava per errore materiale, la cartella sopra nominata, ma che le parti avevano inteso convenire la rinuncia agli atti della causa vertente sulla cartella n. 06820 100367152251 , oggetto del presente giudizio; premesso, infine, alla luce di quanto esposto, che l'Avvocatura dichiarava , ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di rinunziare agli atti del presente giudizio, chiedendo che ne venisse dichiarata l'estinzione, con compensazione delle spese; considerato che il contribuente nulla ha opposto e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dall'Agenzia; - considerato altresì che la rinuncia al ricorso coMporta la pronuncia di inammissibilità dello stesso; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, da remoto, del 22 se