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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08569/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su bene destinato a pubblico servizio. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen., vizi della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis del codice di rito, e 53 legge n. 689/81.

Si era, in particolare, con l'atto di appello, lamentato che il primo giudice avesse disapplicato le disposizioni di cui agli articoli testé indicati, omettendo di sostituire la pena detentiva di breve durata con una pena corrispondente al limite edittale di pena previsto.

La Corte di appello, invece, di accogliere la richiesta della difesa, l'ha rigettata, fondando la sua decisione, sostanzialmente, sulla circostanza, ritenuta impeditiva, della presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente, che dimostrerebbero che la pena pecuniaria non sarebbe in grado di assicurare la prevenzione della commissione di nuovi reati.

Tale impostazione è in netto contrasto con una recentissima sentenza di questa Corte, secondo la quale deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando solo da questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio, e ciò perché il rinvio all'art. 133 cod. pen., contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformulato, va letto in stretta connessione con il successivo art. 56, che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.

La Corte dì appello ha rigettato la richiesta senza, peraltro, prendere in considerazione il ventaglio di scelte di pene sostitutive previste dal legislatore, da applicare proprio in ragione delle diverse esigenze di prevenzione da contemperare e soddisfare; sicché, laddove si fosse ritenuta non adeguata la multa, si sarebbero dovute prendere in considerazioni le altre pene sostitutive, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà.

L'applicazione delle pene sostitutive, dunque, non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio; essa è, quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Ai fini del corretto inquadramento delle questioni poste in ricorso, occorre premettere che con l'atto di appello la difesa ha chiesto, unicamente e genericamente, la sostituzione della pena detentiva inflitta dì mesi sei di reclusione, o di quella inferiore eventualmente rideterminata dal giudice, con quella pecuniaria della multa, ricorrendone i presupposti di legge.

La Corte di appello, nel rigettare tale richiesta, ha indicato le ragioni poste a base della prognosi negativa formulata sia con riferimento alla commissione di ulteriori reati, sia in relazione al futuro adempimento, rilevando che l'imputato si è impossessato di energia elettrica sottraendosi al pagamento del canone.

Circostanza, questa, che, secondo il logico e congruo ragionamento del giudice di merito, lascia ragionevolmente presumere che egli si sarebbe sottratto, anche, al pagamento della pena pecuniaria.

Sicché rimane aspecifica la doglianza formulata in ricorso nella parte in cui assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe fondata sul mero rilievo dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, avendo, essa, piuttosto, nella sostanza, posto in evidenza come le condotte pregresse, per reati gravi anche recenti, e le modalità di quelle attuali relative alla sottrazione dell'energia elettrica con relativo godimento senza corrispettivo, rendano prevedibile il mancato pagamento della pena pecuniaria eventualmente comminatagli, oltre che la inidoneità di tale pena ad assicurare la rieducazione e il reinserimento e la prevenzione della commissione di nuovi reati da parte dell'imputato.

Pertanto, di là della condivisibilità o meno dell'orientamento di questa Corte citato in ricorso - secondo cui sono condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva breve solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (così Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 02) - deve concludersi che nel caso di specie la valutazione della Corte di appello non si è esaurita nella considerazione dei reati pregressi, avendo tenuto conto anche della tipologia del reato come nello specifico manifestatosi.

D'altra parte, il giudice, in virtù del potere discrezionale, da esercitare secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. peri. cui anche la nuova formulazione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia, può rigettare la richiesta dì applicazione della pena pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi dì fatto diversi dalle condizioni economiche, una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento, intesa come propensione ad adempiere, trattandosi di valutazione che, ove inevitabilmente involge anche l'aspetto rieducativo che con la sostituzione si intende perseguire, oltre che quello preventivo che va pur sempre tenuto presente e salvaguardato, si risolve in un giudizio unitario idoneo a supportare la decisione del giudice.

Quanto alla pena pecuniaria, il rilievo dell'inadempimento, per ragioni diverse dalle condizioni economiche, d'altronde, lo si desume dall'art. 59, comma 1, lett, b) della legge n. 689/81, come modificato dal divo n. 150/22, che prevede che la pena detentiva non può essere sostituita "con la pena pecuniaria nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria anche sostitutiva e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103".

Più in generale, invero, l'art. 59 preclude la sostituzione con analoga pena sostitutiva quando l'imputato abbia già dato prova dì non rispettarla per essergli stata già in precedenza revocata in relazione ad altro procedimento penale.

Alla sostituzione osta altresì, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultima parte, la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni.

La circostanza che tali prescrizioni riguardino le pene diverse da quella pecuniaria, che non comporta prescrizioni, non esclude che in relazione a quest'ultima possa, alla luce del tenore della disposizione suindicata di cui all'art. 59 legge cit., nello specifico contesto di riferimento, assumere rilievo la capacità di pagamento intesa come concreta propensione all'adempimento.

Ed il caso di specie, che si contraddistingue per avere l'imputato, già gravato da precedenti penali gravi, anche specifici e recenti, indicativi della sua propensione al crimine anche di natura patrimoniale, effettuato l'allaccio abusivo al sistema elettrico per evitare il pagamento della energia elettrica fraudolentemente sottratta, è emblematico della inaffidabilità, da ogni punto di vista, del soggetto, che giustamente il giudice di merito ha colto, ritenendolo, quindi, non meritevole della sostituzione.

La decisione - peraltro non specificamente confutata sul punto - deve pertanto ritenersi correttamente e logicamente argomentata.

Non potendosi, di contro, considerare argomento di segno contrario alla decisione adottata dalla Corte territoriale la mancata valutazione, di cui pure si duole, sempre genericamente, il ricorso, della possibile sostituzione della pena detentiva con una delle pene diverse da quella pecuniaria pure previste dalla legge, stante l'assoluta genericità sul punto dell'atto di appello, che sì è limitato a chiedere la sostituzione con la pena pecuniaria, e dello stesso ricorso in scrutinio.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su bene destinato a pubblico servizio. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen., vizi della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis del codice di rito, e 53 legge n. 689/81. Si era, in particolare, con l'atto di appello, lamentato che il primo giudice avesse disapplicato le disposizioni di cui agli articoli testé indicati, omettendo di sostituire la pena detentiva di breve durata con una pena corrispondente al limite edittale di pena previsto. La Corte di appello, invece, di accogliere la richiesta della difesa, l'ha rigettata, fondando la sua decisione, sostanzialmente, sulla circostanza, ritenuta impeditiva, della presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente, che dimostrerebbero che la pena pecuniaria non sarebbe in grado di assicurare la prevenzione della commissione di nuovi reati. Tale impostazione è in netto contrasto con una recentissima sentenza di questa Corte, secondo la quale deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando solo da questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio, e ciò perché il rinvio all'art. 133 cod. pen., contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformulato, va letto in stretta connessione con il successivo art. 56, che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti. La Corte dì appello ha rigettato la richiesta senza, peraltro, prendere in considerazione il ventaglio di scelte di pene sostitutive previste dal legislatore, da applicare proprio in ragione delle diverse esigenze di prevenzione da contemperare e soddisfare; sicché, laddove si fosse ritenuta non adeguata la multa, si sarebbero dovute prendere in considerazioni le altre pene sostitutive, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà. L'applicazione delle pene sostitutive, dunque, non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio; essa è, quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Ai fini del corretto inquadramento delle questioni poste in ricorso, occorre premettere che con l'atto di appello la difesa ha chiesto, unicamente e genericamente, la sostituzione della pena detentiva inflitta dì mesi sei di reclusione, o di quella inferiore eventualmente rideterminata dal giudice, con quella pecuniaria della multa, ricorrendone i presupposti di legge. La Corte di appello, nel rigettare tale richiesta, ha indicato le ragioni poste a base della prognosi negativa formulata sia con riferimento alla commissione di ulteriori reati, sia in relazione al futuro adempimento, rilevando che l'imputato si è impossessato di energia elettrica sottraendosi al pagamento del canone. Circostanza, questa, che, secondo il logico e congruo ragionamento del giudice di merito, lascia ragionevolmente presumere che egli si sarebbe sottratto, anche, al pagamento della pena pecuniaria. Sicché rimane aspecifica la doglianza formulata in ricorso nella parte in cui assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe fondata sul mero rilievo dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, avendo, essa, piuttosto, nella sostanza, posto in evidenza come le condotte pregresse, per reati gravi anche recenti, e le modalità di quelle attuali relative alla sottrazione dell'energia elettrica con relativo godimento senza corrispettivo, rendano prevedibile il mancato pagamento della pena pecuniaria eventualmente comminatagli, oltre che la inidoneità di tale pena ad assicurare la rieducazione e il reinserimento e la prevenzione della commissione di nuovi reati da parte dell'imputato. Pertanto, di là della condivisibilità o meno dell'orientamento di questa Corte citato in ricorso - secondo cui sono condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva breve solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (così Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 02) - deve concludersi che nel caso di specie la valutazione della Corte di appello non si è esaurita nella considerazione dei reati pregressi, avendo tenuto conto anche della tipologia del reato come nello specifico manifestatosi. D'altra parte, il giudice, in virtù del potere discrezionale, da esercitare secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. peri. cui anche la nuova formulazione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia, può rigettare la richiesta dì applicazione della pena pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi dì fatto diversi dalle condizioni economiche, una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento, intesa come propensione ad adempiere, trattandosi di valutazione che, ove inevitabilmente involge anche l'aspetto rieducativo che con la sostituzione si intende perseguire, oltre che quello preventivo che va pur sempre tenuto presente e salvaguardato, si risolve in un giudizio unitario idoneo a supportare la decisione del giudice. Quanto alla pena pecuniaria, il rilievo dell'inadempimento, per ragioni diverse dalle condizioni economiche, d'altronde, lo si desume dall'art. 59, comma 1, lett, b) della legge n. 689/81, come modificato dal divo n. 150/22, che prevede che la pena detentiva non può essere sostituita "con la pena pecuniaria nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria anche sostitutiva e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103". Più in generale, invero, l'art. 59 preclude la sostituzione con analoga pena sostitutiva quando l'imputato abbia già dato prova dì non rispettarla per essergli stata già in precedenza revocata in relazione ad altro procedimento penale. Alla sostituzione osta altresì, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultima parte, la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni. La circostanza che tali prescrizioni riguardino le pene diverse da quella pecuniaria, che non comporta prescrizioni, non esclude che in relazione a quest'ultima possa, alla luce del tenore della disposizione suindicata di cui all'art. 59 legge cit., nello specifico contesto di riferimento, assumere rilievo la capacità di pagamento intesa come concreta propensione all'adempimento. Ed il caso di specie, che si contraddistingue per avere l'imputato, già gravato da precedenti penali gravi, anche specifici e recenti, indicativi della sua propensione al crimine anche di natura patrimoniale, effettuato l'allaccio abusivo al sistema elettrico per evitare il pagamento della energia elettrica fraudolentemente sottratta, è emblematico della inaffidabilità, da ogni punto di vista, del soggetto, che giustamente il giudice di merito ha colto, ritenendolo, quindi, non meritevole della sostituzione. La decisione - peraltro non specificamente confutata sul punto - deve pertanto ritenersi correttamente e logicamente argomentata. Non potendosi, di contro, considerare argomento di segno contrario alla decisione adottata dalla Corte territoriale la mancata valutazione, di cui pure si duole, sempre genericamente, il ricorso, della possibile sostituzione della pena detentiva con una delle pene diverse da quella pecuniaria pure previste dalla legge, stante l'assoluta genericità sul punto dell'atto di appello, che sì è limitato a chiedere la sostituzione con la pena pecuniaria, e dello stesso ricorso in scrutinio.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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