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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08794/2025

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l’art. 363- bisc.p.c., per la risoluzione della questione di diritto avente ad oggetto i seguentidubbi interpretativi: « 1) quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche e atipiche) e, in particolare, se le stesse: a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 cpc, o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuata, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora; b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio; 2) in ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipichee atipiche); 3) se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi; 4) se l’impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta.

Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive».

2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 2651del 2025.

3. –Il giudicerimettente evidenzia, in punto di fatto, che la società istante , dopo aver esperito senza esito un procedimento volontario di composizione negoziata, ha chiesto, con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di depositare, entro il termine fissato giudizialmente, la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2,CCII.

A tal fine, l’adito Tribunale ha nominato il [OSCURATO:PERSONA] e assegnato termine sino al 17 giugno 2024, poi prorogato di 60 giorni a seguito di istanza dellastessa società interessata.

Entro quest’ultimo termine la società ha, quindi, depositato tutta l’anzidetta documentazione di cui al citato art. 39, commi 1 e 2, CII, chiedendo, altresì, la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati, qualificando la richiesta sospensione come misura protettiva atipica.

4. – Il giudice a quo argomenta ampiamente sulla portata della complessiva disciplina applicabile [quanto alle misure protettive: artt. 2, comma 1, lett. p), 8, 18, 19CII; quanto alle misure cautelari: artt. 54 e 55 CII], ponendo in risalto il profilo funzionale delle misure, tipiche o atipiche, previste dal legislatore del CII in coerenza con la matrice sovranazionale della relativa regolamentazione, essendo le stesse– come affermato dalla stessa dottrina - volte a dare concretezza al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dell’imprenditore in crisi in vista del miglior esito delle iniziative intraprese per la regolazione della crisi stessa o dell’insolvenza.

Ilrimettente, tuttavia, rileva la “laconicità del dato normativo”, carente nella “individuazione dei presupposti applicativi degli strumenti a tutela del valore-impresa (misure protettive e cautelari)”,con conseguente “difficoltà di inquadrare,sotto il profilo qualificatorio, le misure specificatamente richieste in concreto nell'uno o nell'altro tipo”.

E ciò ridonderebbe anche sotto il profilo, rilevante per la considerevole durata, pur fisiologica, della procedura, “di poter beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella tipica richiesta è conseguita”oltre il “limite perentorio improrogabile di 12 mesi cui soggiaccionole misure protettive”.

In siffatto contesto, il giudice a quo,premesso che in materia non constano precedenti di legittimità,individua due filoni giurisprudenziali di merito in contrapposizionetra loro che , come tali , sono esemplificativi dell’anzidetta grave difficoltà di interpretarela normativa di settore, che nontroverebbe utile chiarificazione neppure negli apporti delladottrina.

Un primo orientamento (Tribunale Avellino, 7 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA], 20 ottobre 2022; Tribunale Trento, 23 settembre 2022) propenderebbe per la natura cautelare delle misure protettive e, quindi, della necessità del duplice vaglio del fumus boni iuris e del periculum in mora.

L’opposto orientamento (Tribunale Padova, 2 marzo 2023; Tribunale Bergamo 15 febbraio 2022; Tribunale Bergamo, 15 febbraio 2022; Tribunale Padova, 3 giugno 2022; Tribunale Lecco, 2 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Salerno, 30 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Bergamo 5 aprile 2022)reputa, invece, che occorra un accertamento sulla necessità e utilità delle misure protettive ai fini tipizzati dal Codice della crisi, senza, tuttavia, che si renda necessario anche l’esame bifasico che è a fondamento della concessione della tutela cautelare.

Il giudice rimettente dà, poi, conto di un ulteriore contrasto, sempre in seno alla giurisprudenza di merito, sulla “qualificazione della richiesta di sospensione dei pagamenti”, se, cioè, essa debba essere ricondotta nel novero delle misure protettive atipiche (così: Tribunale Salerno, 10 ottobre 2023; Tribunale Trento, 23 settembre 2022 ) o delle misure cautelari ( Tribunale Catania,Sez. fall., 25 luglio 2022; Tribunale Catania, Sez. spec. impresa, 14 giugno 2022).

5. –Il Tribunale di Brindisi, diffondendosi sui vari argomenti a sostegno dell’una o dell’altra posizione che si trovano riassunte nell’evidenziato contrasto tra i giudici di merito, ritiene, però, di dover aderire alla tesi per cui “le misure protettive (tipiche o atipiche) abbiano carattere non cautelare”, assumendo che una tale “ricostruzione è l’unica in grado di assicurare un’esegesi conforme all’indubbia ratio di favor per la salvaguardia del valore- impresa che èa fondamento della costruzione comunitaria e dell’impianto del codice della Crisi”.

Nondimeno, si tratterebbe – ad avviso del rimettente – della “ opzione qualificatoria … maggiormente in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue”.

Il giudice a quo assume, infine, che proprio tale ultimo principio e un’interpretazione “comunitariamente conforme della materia”, unitamente all’“alleggerimento probatorio in capo all’istante”, condurrebbero a preferire “la qualificazione in termini di misure protettive atipiche della richiesta di sospensione dei pagamenti”, nonché “a ritenere praticabile il ricorso alle misure cautelari una volta che siano esauriti gli effetti di quelle protettive”.6. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi difetta dei requisiti per poter essere ammesso.

7. –In punto di rilevanza,la scarna ricostruzione della vicenda, sostanziale e processuale, oggetto di cognizione da parte del giudicea quo non consente di estendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra il dubbio interpretativo e la decisione anche parziale del giudizio (art. 363 - bis , primo comma, n. 1, c.p.c.)oltre il quesito sub3), e cioè “ se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi”.

Iquesiti indicati sub 1) e sub 2), nella parte in cui riguardano le misure protettive “tipiche”, si palesano ultronei rispetto alla fattispecie concreta su cui dovrà pronunciarsi ilrimettente, nella quale, invece, le misure richieste sono state qualificate dallo stesso Tribunale, aderendo alla configurazione data dalla società istante,come “protettive atipiche” o “cautelari”; là dove, nel resto, i quesiti stessi trovano già implicita considerazione in quello sub3).

Neppure il quesito sub 4) si palesa pertinente rispetto alla fattispecie in esame, secondo la descrizione (generica)che viene fornita dal giudice a quo , giacché non risulta che si sia verificata la scadenza della misura richiestadalla societàche ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

8. –In relazione al quesito sub 3), giova evidenziare che l’interpretazione e laqualificazione della domanda di sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati in termini di misure protettive atipiche ovvero di misure cautelarisono rimesse al “potere - dovere” de l giudice di merito, “ esercitabile, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta”(tra le altre: Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).

In questi termini, la questione che pone l’ordinanza di rimessione non è questione “esclusivamente di diritto” (art. 363-bisprimo comma, c.p.c.), ma presuppone una penetrante indaginedi fatto sugli atti processuali rilevanti che spetta allo stesso giudice del merito(tra le molte: Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2000, n. 27).

9. – Del resto , quella indagine di fatto è stata compiuta dal Tribunale rimettente(pur – come detto - senza dar n e piena contezza ), il quale è giunto ad un sicuro convincimento circa la natura della misura richiesta dalla società istante e degli effetti dalla stessa misura scaturenti , così da evidenziare , al contempo,che il prospettato dubbio ermeneu tico , in realtà, non assurge “ a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice” (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio 2024, n. 1808 dell’11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024).

La “ grave difficoltà interpretativa ” della questione , infatti, è stata dal giudice a quo saggiata non sul piano della sua effettiva consistenza, bensì , piuttosto, al fine di conseguireun mero avallo(decreti: n. 4071 del 14 febbraio 2024 e n.26645 del 25 novembre 2024 ) alla soluzione interpretativa già compiutamente prefigurata con l’adesione ad una delle due opzioni che dividono il campo della giurisprudenza di merito, senza, peraltro, esplorare, sino in fondo, gli argomenti spesi dalla più recente dottrina circa la compresenza dei caratteri propridella tutela cautelare del sistema processual- civilistico in entrambe letipologie di misure, protettive e cautelari.

10. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi va, dunque, dichiarato inammissibile.

P.Q.M Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’art. 363- bisc.p.c., per la risoluzione della questione di diritto avente ad oggetto i seguentidubbi interpretativi: « 1) quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche e atipiche) e, in particolare, se le stesse: a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 cpc, o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuata, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora; b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio; 2) in ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipichee atipiche); 3) se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi; 4) se l’impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive». 2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 2651del 2025. 3. –Il giudicerimettente evidenzia, in punto di fatto, che la società istante , dopo aver esperito senza esito un procedimento volontario di composizione negoziata, ha chiesto, con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di depositare, entro il termine fissato giudizialmente, la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2,CCII. A tal fine, l’adito Tribunale ha nominato il [OSCURATO:PERSONA] e assegnato termine sino al 17 giugno 2024, poi prorogato di 60 giorni a seguito di istanza dellastessa società interessata. Entro quest’ultimo termine la società ha, quindi, depositato tutta l’anzidetta documentazione di cui al citato art. 39, commi 1 e 2, CII, chiedendo, altresì, la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati, qualificando la richiesta sospensione come misura protettiva atipica. 4. – Il giudice a quo argomenta ampiamente sulla portata della complessiva disciplina applicabile [quanto alle misure protettive: artt. 2, comma 1, lett. p), 8, 18, 19CII; quanto alle misure cautelari: artt. 54 e 55 CII], ponendo in risalto il profilo funzionale delle misure, tipiche o atipiche, previste dal legislatore del CII in coerenza con la matrice sovranazionale della relativa regolamentazione, essendo le stesse– come affermato dalla stessa dottrina - volte a dare concretezza al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dell’imprenditore in crisi in vista del miglior esito delle iniziative intraprese per la regolazione della crisi stessa o dell’insolvenza. Ilrimettente, tuttavia, rileva la “laconicità del dato normativo”, carente nella “individuazione dei presupposti applicativi degli strumenti a tutela del valore-impresa (misure protettive e cautelari)”,con conseguente “difficoltà di inquadrare,sotto il profilo qualificatorio, le misure specificatamente richieste in concreto nell'uno o nell'altro tipo”. E ciò ridonderebbe anche sotto il profilo, rilevante per la considerevole durata, pur fisiologica, della procedura, “di poter beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella tipica richiesta è conseguita”oltre il “limite perentorio improrogabile di 12 mesi cui soggiaccionole misure protettive”. In siffatto contesto, il giudice a quo,premesso che in materia non constano precedenti di legittimità,individua due filoni giurisprudenziali di merito in contrapposizionetra loro che , come tali , sono esemplificativi dell’anzidetta grave difficoltà di interpretarela normativa di settore, che nontroverebbe utile chiarificazione neppure negli apporti delladottrina. Un primo orientamento (Tribunale Avellino, 7 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA], 20 ottobre 2022; Tribunale Trento, 23 settembre 2022) propenderebbe per la natura cautelare delle misure protettive e, quindi, della necessità del duplice vaglio del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’opposto orientamento (Tribunale Padova, 2 marzo 2023; Tribunale Bergamo 15 febbraio 2022; Tribunale Bergamo, 15 febbraio 2022; Tribunale Padova, 3 giugno 2022; Tribunale Lecco, 2 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Salerno, 30 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Bergamo 5 aprile 2022)reputa, invece, che occorra un accertamento sulla necessità e utilità delle misure protettive ai fini tipizzati dal Codice della crisi, senza, tuttavia, che si renda necessario anche l’esame bifasico che è a fondamento della concessione della tutela cautelare. Il giudice rimettente dà, poi, conto di un ulteriore contrasto, sempre in seno alla giurisprudenza di merito, sulla “qualificazione della richiesta di sospensione dei pagamenti”, se, cioè, essa debba essere ricondotta nel novero delle misure protettive atipiche (così: Tribunale Salerno, 10 ottobre 2023; Tribunale Trento, 23 settembre 2022 ) o delle misure cautelari ( Tribunale Catania,Sez. fall., 25 luglio 2022; Tribunale Catania, Sez. spec. impresa, 14 giugno 2022). 5. –Il Tribunale di Brindisi, diffondendosi sui vari argomenti a sostegno dell’una o dell’altra posizione che si trovano riassunte nell’evidenziato contrasto tra i giudici di merito, ritiene, però, di dover aderire alla tesi per cui “le misure protettive (tipiche o atipiche) abbiano carattere non cautelare”, assumendo che una tale “ricostruzione è l’unica in grado di assicurare un’esegesi conforme all’indubbia ratio di favor per la salvaguardia del valore- impresa che èa fondamento della costruzione comunitaria e dell’impianto del codice della Crisi”. Nondimeno, si tratterebbe – ad avviso del rimettente – della “ opzione qualificatoria … maggiormente in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue”. Il giudice a quo assume, infine, che proprio tale ultimo principio e un’interpretazione “comunitariamente conforme della materia”, unitamente all’“alleggerimento probatorio in capo all’istante”, condurrebbero a preferire “la qualificazione in termini di misure protettive atipiche della richiesta di sospensione dei pagamenti”, nonché “a ritenere praticabile il ricorso alle misure cautelari una volta che siano esauriti gli effetti di quelle protettive”.6. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi difetta dei requisiti per poter essere ammesso. 7. –In punto di rilevanza,la scarna ricostruzione della vicenda, sostanziale e processuale, oggetto di cognizione da parte del giudicea quo non consente di estendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra il dubbio interpretativo e la decisione anche parziale del giudizio (art. 363 - bis , primo comma, n. 1, c.p.c.)oltre il quesito sub3), e cioè “ se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi”. Iquesiti indicati sub 1) e sub 2), nella parte in cui riguardano le misure protettive “tipiche”, si palesano ultronei rispetto alla fattispecie concreta su cui dovrà pronunciarsi ilrimettente, nella quale, invece, le misure richieste sono state qualificate dallo stesso Tribunale, aderendo alla configurazione data dalla società istante,come “protettive atipiche” o “cautelari”; là dove, nel resto, i quesiti stessi trovano già implicita considerazione in quello sub3). Neppure il quesito sub 4) si palesa pertinente rispetto alla fattispecie in esame, secondo la descrizione (generica)che viene fornita dal giudice a quo , giacché non risulta che si sia verificata la scadenza della misura richiestadalla societàche ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo. 8. –In relazione al quesito sub 3), giova evidenziare che l’interpretazione e laqualificazione della domanda di sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati in termini di misure protettive atipiche ovvero di misure cautelarisono rimesse al “potere - dovere” de l giudice di merito, “ esercitabile, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta”(tra le altre: Cass. 21 maggio 2019, n. 13602). In questi termini, la questione che pone l’ordinanza di rimessione non è questione “esclusivamente di diritto” (art. 363-bisprimo comma, c.p.c.), ma presuppone una penetrante indaginedi fatto sugli atti processuali rilevanti che spetta allo stesso giudice del merito(tra le molte: Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2000, n. 27). 9. – Del resto , quella indagine di fatto è stata compiuta dal Tribunale rimettente(pur – come detto - senza dar n e piena contezza ), il quale è giunto ad un sicuro convincimento circa la natura della misura richiesta dalla società istante e degli effetti dalla stessa misura scaturenti , così da evidenziare , al contempo,che il prospettato dubbio ermeneu tico , in realtà, non assurge “ a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice” (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio 2024, n. 1808 dell’11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024). La “ grave difficoltà interpretativa ” della questione , infatti, è stata dal giudice a quo saggiata non sul piano della sua effettiva consistenza, bensì , piuttosto, al fine di conseguireun mero avallo(decreti: n. 4071 del 14 febbraio 2024 e n.26645 del 25 novembre 2024 ) alla soluzione interpretativa già compiutamente prefigurata con l’adesione ad una delle due opzioni che dividono il campo della giurisprudenza di merito, senza, peraltro, esplorare, sino in fondo, gli argomenti spesi dalla più recente dottrina circa la compresenza dei caratteri propridella tutela cautelare del sistema processual- civilistico in entrambe letipologie di misure, protettive e cautelari. 10. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi va, dunque, dichiarato inammissibile. P.Q.M Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale
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