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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42701/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 21 novembre 2022, che aveva escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata; in particolare, ha ritenuto sussistente il fatto e responsabile l'imputata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, vale a dire fuori dal sindacato di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 21 novembre 2022, che aveva escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata; in particolare, ha ritenuto sussistente il fatto e responsabile l'imputata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, vale a dire fuori dal sindacato di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 42701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris