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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 08587/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 37526/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i n [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE. -Intimata - Sanzioni amministrative Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13645/2019 depositata il 27/06/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del14 marzo 2024 .

Udito il Sostitut o Procurat ore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento e iscrizione a ruolo esattoriale di sanzioni amministrative al medesimo irrogate dal Comune di Napoli e ha eccepito la prescrizione delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, nella contumacia del Comune di Roma e dell’agente della riscossione, con sentenza n. 40283 del 2018, ha annullato la cartella di pagamento (così in dispositivo: “dichiara l’estinzione del credito di cui alla cartella esattoriale… per intervenuta prescrizione”) e ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese, mentre ha compensato le spese tra l’opponente e il Comune di Napoli.

2. La parte privata ha impugnato la statuizione sulle spese del giudizio eil Tribunale di Roma, nel contraddittorio del solo Comune di Napoli, ha respinto il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado, sul rilievo che, attesa la responsabilità esclusiva in punto di prescrizione del credito in capo all’ente esattore, non si può gravare i l Comune di Napoli di una responsabilità che non esiste in quanto non controllabile ed esigibile dalla stesso ente impositore. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle entrate –Riscossione non ha svolto difese.3.

Con ordinanza interlocutoria n. 14769/21 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso –“Violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] da una parte e Comune di Napoli dall’altra in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.” – censura la sentenza impugnata che ha ritenuto conforme a diritto la compensazione,disposta dal primo giudice , delle spese di lite tra l’opponente, vittorioso, e l’ente impositore, soccombente, per non essere quest’ultimo responsabilità del maturare della prescrizione del credito opposto, addebitabile esclusivamente all’agente di riscossione, con ciò trascurando: da un lato, che la (cor) responsabilità del Comune di Napoli era coperta da l giudicato rappresentato dalla prima pronuncia ; dall’altro lato , il pacifico indirizzo di legittimità secondo cui la parte soccombente tenuta al pagamento delle spese di giudizio della parte vittoriosa va individuata, secondo il principio di causalità, nella parte che deve essere considerata soccombente rispetto all’opponente vittorioso.

1.1. Il motivo èinfondato.

1.2. La statuizione del giudice di appello è in linea con il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. n. 7716/2022 , cui dà continuità Cass. n. 3817/2024), che il Collegio condivide e intende ribadire, secondo cui « i n tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all’Agenzia delle e ntrate – Riscossione che all’ente impositore che ha emesso l’atto prodromico allacartella, ai fini del governo delle spese di lite va distinta l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l’intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto – nel qual caso l’annullamento è addebitabile all’ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l’agente della riscossione – dal la diversa ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all’inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell’agente della riscossione.

Nella prima ipotesi, il g iudice di merito applica il principio della solidarietà nelle spese della lite; nella seconda ipotesi, invece, tale criterio non trova applicazione dato che, essendo l’illegittimità dell’atto interamente addebitabile all’inerzia dell’agente della riscossione,al la condanna solidale alle spese osta il principio di causalità.

Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, è conforme a diritto la decisione del giudice di merito di compensare le spese nei confronti dell’ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte (l’agente della riscossione) alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l’accoglimento dell’opposizione».

2. In conclusione, il ricorso varigettato.

3. Per il recente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità alla base di questa pronuncia, è congruo compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 37526/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i n [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE. -Intimata - Sanzioni amministrative Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13645/2019 depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del14 marzo 2024 . Udito il Sostitut o Procurat ore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento e iscrizione a ruolo esattoriale di sanzioni amministrative al medesimo irrogate dal Comune di Napoli e ha eccepito la prescrizione delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, nella contumacia del Comune di Roma e dell’agente della riscossione, con sentenza n. 40283 del 2018, ha annullato la cartella di pagamento (così in dispositivo: “dichiara l’estinzione del credito di cui alla cartella esattoriale… per intervenuta prescrizione”) e ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese, mentre ha compensato le spese tra l’opponente e il Comune di Napoli. 2. La parte privata ha impugnato la statuizione sulle spese del giudizio eil Tribunale di Roma, nel contraddittorio del solo Comune di Napoli, ha respinto il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado, sul rilievo che, attesa la responsabilità esclusiva in punto di prescrizione del credito in capo all’ente esattore, non si può gravare i l Comune di Napoli di una responsabilità che non esiste in quanto non controllabile ed esigibile dalla stesso ente impositore. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle entrate –Riscossione non ha svolto difese.3. Con ordinanza interlocutoria n. 14769/21 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso –“Violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] da una parte e Comune di Napoli dall’altra in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.” – censura la sentenza impugnata che ha ritenuto conforme a diritto la compensazione,disposta dal primo giudice , delle spese di lite tra l’opponente, vittorioso, e l’ente impositore, soccombente, per non essere quest’ultimo responsabilità del maturare della prescrizione del credito opposto, addebitabile esclusivamente all’agente di riscossione, con ciò trascurando: da un lato, che la (cor) responsabilità del Comune di Napoli era coperta da l giudicato rappresentato dalla prima pronuncia ; dall’altro lato , il pacifico indirizzo di legittimità secondo cui la parte soccombente tenuta al pagamento delle spese di giudizio della parte vittoriosa va individuata, secondo il principio di causalità, nella parte che deve essere considerata soccombente rispetto all’opponente vittorioso. 1.1. Il motivo èinfondato. 1.2. La statuizione del giudice di appello è in linea con il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. n. 7716/2022 , cui dà continuità Cass. n. 3817/2024), che il Collegio condivide e intende ribadire, secondo cui « i n tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all’Agenzia delle e ntrate – Riscossione che all’ente impositore che ha emesso l’atto prodromico allacartella, ai fini del governo delle spese di lite va distinta l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l’intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto – nel qual caso l’annullamento è addebitabile all’ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l’agente della riscossione – dal la diversa ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all’inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell’agente della riscossione. Nella prima ipotesi, il g iudice di merito applica il principio della solidarietà nelle spese della lite; nella seconda ipotesi, invece, tale criterio non trova applicazione dato che, essendo l’illegittimità dell’atto interamente addebitabile all’inerzia dell’agente della riscossione,al la condanna solidale alle spese osta il principio di causalità. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, è conforme a diritto la decisione del giudice di merito di compensare le spese nei confronti dell’ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte (l’agente della riscossione) alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l’accoglimento dell’opposizione». 2. In conclusione, il ricorso varigettato. 3. Per il recente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità alla base di questa pronuncia, è congruo compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se