CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis cod. strada. A motivi di ricorso lamenta: 1. Violazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; omessa motivazione risultante dalla sentenza e da altri atti del processo 2. Vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso la difesa, dopo avere richiamato le argomentazioni illustrate in sentenza dalla Corte di appello con riferimento all'aggravante dell'avere cagionato un sinistro stradale, sostiene che le circostanze rappresentate in motivazione non si evincerebbero dalla lettura degli atti. Ebbene, la Corte di merito ha così motivato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada:"La fuoriuscita dell'auto condotta dal Tortolacci dalla sede stradale, in assenza di interferenza di condotte di terzi utenti della strada e di condizioni meteoriche o stradali avverse, si collega allo stato di alterazione psicofisica del guidatore dovuta all'ingestione di sostanze alcoliche. La descrizione della dinamica del fatto compiuta nella comunicazione notizia di reato, i referti comprovanti lo stato d'ebbrezza del conducente e la mancata prospettazione di una versione alternativa da parte dell'interessato conducono ad affermare con certezza la derivazione del sinistro stradale dalla condizione di ubriachezza del medesimo". La difesa si duole di tale motivazione, sostenendo in modo assertivo che le circostanze indicate in sentenza non troverebbero riscontro in atti. Il vizio lamentato è riconducibile a quello del travisamento della prova, il quale, per essere valevole in questa sede, deve soddisfare precisi requisiti, del tutto assenti nella prospettazione difensiva. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure che sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). E' rigorosamente richiesto che il ricorrente assicuri il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio, provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendo precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep.2015, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073). A tale onere il ricorrente non ha adempiuto, limitandosi ad affermazioni assertive, in alcun modo documentate. Inoltre, in caso di c.d. "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). Del pari manifestamente infondato è il rilievo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha in proposito rilevato che non si individuano elementi di positiva valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio. Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]