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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 04322/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all' art. 5 D.Ivo 74/2000, avendo il giudice trascurato di considerare alcuni elementi fattuali quali la messa in liquidazione della Confartigianato, le dimissioni del ricorrente dall'incarico di presidente la riconducibilità delle omissioni scali a terzi soggetti collaboratori e professionisti.

Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, diversamente le difficoltà riscontrate nell'individuare il professionista deputato alla presentazione della dichiarazione fiscale dell'associazione non esonera il ricorrente dalla responsabilità per il difetto di dolo, elemento soggettivo desumibile anche dal comportamento successivo, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dalla mancanza di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate dopo il ricevimento dell'avviso di accertamento allora.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all' art. 5 D.Ivo 74/2000, avendo il giudice trascurato di considerare alcuni elementi fattuali quali la messa in liquidazione della Confartigianato, le dimissioni del ricorrente dall'incarico di presidente la riconducibilità delle omissioni scali a terzi soggetti collaboratori e professionisti. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, diversamente le difficoltà riscontrate nell'individuare il professionista deputato alla presentazione della dichiarazione fiscale dell'associazione non esonera il ricorrente dalla responsabilità per il difetto di dolo, elemento soggettivo desumibile anche dal comportamento successivo, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dalla mancanza di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate dopo il ricevimento dell'avviso di accertamento allora. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 04322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris