Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:182
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996J0294 - IT
Avis juridique important
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61996J0294
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Omessa attuazione della direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici. - [OSCURATO:PERSONA]294/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01781
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Stati membri- Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-294/96,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione (relatore), L. Sevón, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 settembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, volto ad accertare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CE.
2 La direttiva prevede, all'art. 22, che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 1º luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa e ne informino immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto notifica delle disposizioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio per conformarsi alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 gennaio 1995, ha intimato al governo belga di presentarle osservazioni entro due mesi.
4 Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida, il 26 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi.
5 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di attuazione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questo ricorso.
6 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata attuazione della direttiva nel termine prescritto. Esso si limita a rilevare che la bozza di decreto reale predisposta a tal fine è in fase di elaborazione definitiva da parte di un gruppo di lavoro.
7 Non essendo la direttiva stata attuata nel termine prescritto, il ricorso presentato al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato.
8 Occorre quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 22 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta richiesta. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. Essendo questo rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 22 della direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.