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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 06342/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 484/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, CORSO

V. [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 788/2019, depositata il 14/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accerta mento della T .

I .

A . relativamente agli anni 2011 - 201 2 al Comune di Viareggio nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acqua utilizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale.

I ricorsi (riuniti) sono stati respinti in primo grado e laPERINI [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto, con la suindicata sentenza.

La contribuente, quindi,ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Comune non ha depositato controricorso.

Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti.

La causa è stata trattata all'udienza camerale del 27 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivodi ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003.

In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.

Non v’èluogo a pronuncia sulle spese processuali (che sono compensate secondo gliaccordi intercorsi tra le parti ) .

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 484/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, CORSO V. [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 788/2019, depositata il 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accerta mento della T . I . A . relativamente agli anni 2011 - 201 2 al Comune di Viareggio nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acqua utilizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale. I ricorsi (riuniti) sono stati respinti in primo grado e laPERINI [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto, con la suindicata sentenza. La contribuente, quindi,ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Comune non ha depositato controricorso. Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti. La causa è stata trattata all'udienza camerale del 27 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivodi ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenzao mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003. In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente. Non v’èluogo a pronuncia sulle spese processuali (che sono compensate secondo gliaccordi intercorsi tra le parti ) . Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 06342/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris