CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/~ le conclitsioni del [OSCURATO:PERSONA].ULL k.\. 2-27 ,3 os ) I tez " Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, non ha accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a cui è sottoposto in relazione all'imputazione di concorso nel tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso colpendolo la vittima con calci e pugni al capo, e per la quale è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione. 2. Il Tribunale ha valutato le gravissime modalità del fatto, indicative di spiccata pericolosità sociale per l'uso efferato della forza fisica, e la sussistenza di plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici, tra cui tre episodi di evasione, indicativi di disprezzo per le regole e di incapacità di auto-contenimento. Ha quindi osservato che l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e il riconoscimento della provocazione non attenuano il pericolo di recidiva specifica, alla luce dell'estrema violenza comunque esercitata, indicativa dell'assenza di freni inibitori. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il dato di novità, emerso all'esito del giudizio di primo grado e rappresentato nell'atto di appello, del forte ridimensionamento del fatto imputato, conseguente alla esclusione dell'aggravante dei futili motivi e al riconoscimento della provocazione. Il giudice del merito ha escluso che l'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata causata da dissidi relativi alla gestione del parcheggio abusivo e l'ha invece ricondotta al fatto ingiusto della vittima, che dette una testata all'imputato. Ha così sopravvalutato il dato dei precedenti penali e non ha spiegato, con argomentazioni coerenti e complete, in che modo la individuazione del nuovo movente della condotta contestata all'imputato non consenta di ritenere una considerevole attenuazione della gravità dei fatti, con conseguente affievolimento delle esigenze cautelari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Non risponde al vero che il Tribunale non abbia preso in considerazione il dato di novità dell'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e del riconoscimento della provocazione. Si è infatti confrontato con tale dato ma ha ritenuto che non ( abbia forza di incidere sul quadro cautelare, e specificamente di attenuare il pericolo di cd. reiterazione criminosa, in ragione delle caratteristiche del fatto commesso, connotato dall'esplicazione di una accentuata violenza, espressiva dell'assenza di freni inibitori, ulteriormente attestata dalla presenza di precedenti penali. Non ha, in tale prospettiva, enfatizzato, come invece affermato in ricorso, il significato dei precedenti, ma li ha collocati opportunamente nel contesto oggetto di valutazione, desumendo, in uno con le particolari modalità con cui si è esplicata la condotta in imputazione, la sussistenza di un sostanzioso pericolo cautelare, Ha in tal modo risposto alla sollecitazione difensiva di una riconsiderazione del profilo delle esigenze cautelari e ha tratto, con argomentazioni che non peccano di illogicità, meno che mai manifesta, o di incompletezza, apprezzamenti di merito che, per le ragioni appena esposte, non sono censurabili in sede di legittimità. 3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna íla ricorrente al pagamento "t( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 16 febbraio 2022 Il con i