CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2016
Cassazione n. 25508/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28205-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2698 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:la controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso tesa ad ottenere la restituzione in parte qua delle ritenute fiscali operate dal Fondo pensioni per il personale della [OSCURATO:PERSONA] al momento della liquidazione della quota spettantegli , omettendo di dedurre, dalla base imponibile di riferimento, i contributi versati come dipendente del suddetto istituto di credito, nei limiti del 7,5 % della retribuzione imponibile annuafino al 31/12/1994, secondo il disposto dell’art. 17, comma 2, TUIR, ratione temporis vigente; il ricorso venne accolto dalla CTP di Parma, limitatamente ai contributi versati nella misura del 4% del reddito, con sentenza successivamente confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna la quale, richiamando gli specifici precedenti di cui a Cass., 18/11/2010, n. 23332 e 13/ 07 / 2012, n. 11950, disconobbe qualsivoglia efficacia probatoria, a supporto della tesi sostenuta dall’Amministrazione, “alla dichiarazione del sostituto di imposta, peraltro rilasciata nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e fornita allo scopo di difendere il proprio operato”(pag. 3 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: con l’unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazionedegli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a),TUIR (vigenti ratione temporis); sostiene la ricorrente che, essendo stato applicato (fino al 1994) , dalla [OSCURATO:PERSONA] , “ un meccanismo di “incrocio contributivo” (cd. chassè – croisè ) che imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore in favore dell’Inps, mentre imputava formalmente al lavoratore il contributo al fondo per il programma di previdenza complementare” (pag. 10 del ricorso), i versamenti a tale titolo effettuati dal contribuente non possedevano natura “obbligatoria” ai sensi dell’(attuale)art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, sicché difettava il presupposto per la detraibilità degli stessi dal reddito imponibile, posto che “il rapporto obbligatorio previdenziale (..) è il solo rapporto dotato, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 917/86 vigente ratione temporis, di forza deduttiva ai fini fiscali” (pag. 11 del ricorso); il ricorso è fondato; la giurisprudenza di questa Corteha, infatti, più volte avuto modo di affermare che,“in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, i quali, trovando titolo nella convenzione intervenuta tra le parti, hanno natura facoltativa, mentre gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono - a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2003 (oggi art. 51) -quelli di carattere obbligatorio, in quanto versati in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass., 19/12/2019, n. 33827; Cass., 04/01/2018, n. 124; Cass., 01/07/2020, n. 13353; Cass., 10/12/2020, n. 28125; Cass., 08/05/2019, n. 1215); “l'imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati al dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi (Cass.,n. 27078 del 2016; Cass., n. 27079 del 2016). Sono dunque fiscalmente esentia norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 1986 soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati “ in ottemperanza a disposizioni di legge”” (in questi termini, in motivazione, Cass., 16/09/2021, n. 25035);da ultimo, Cass., 25/05/2023, n. 14664, ha ribadito che “la natura non obbligatoria della contribuzione esclude pertanto a monte l’applicabilità dell’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, d.P.R. n. 917 del 1986, a prescindere dalla non riconducibilità sostanziale allo stessocontribuente dei relativi versamenti (..)”; sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è, in definitiva, meritevole di accoglimento, potendo la controversia essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso; tenuto conto del consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva ai giudizi di merito, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, mentre quelle del presente procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese deigradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.400,00 per compensi profes