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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04654/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27656/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 19 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Fallimento della Toscana 19 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 4109/2017 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 26 settembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 settembre 2017 la Corte di appello di Milano rigettò il reclamo proposto dalla Toscana 19 s.r.l. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa il 24 febbraio 2017 dal Tribunale di Milano in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], creditore della società. 1.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la società Toscana 19 s.r.l. in liquidazione non si era costituita nel procedimento di prima istanza, definito dal Tribunale di Milano con la sentenza oggetto di reclamo; il curatore del fallimento di -1)) tale società non si è costituito nel procedimento di reclamo ma è comparso nel corso del 14 giudizio di impugnazione; alla luce dei rispettivi contenuti dei documenti officiosamente r.)\- acquisiti in sede di reclamo dal curatore (nella sentenza specificamente descritti) e di quelli depositati dalla reclamante (nella sentenza del pari puntualmente descritti) sussistono debiti sociali, anche non scaduti, di ammontare pari a €. 527.307,62; la società reclamante è dunque soggetta alle disposizioni sul fallimento, non sussistendo il fatto impediente indicato dall'art. 1, secondo comma, lett. c), I.fall.

2. [OSCURATO:PERSONA] 19 s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. Gli intimati curatela del fallimento della Toscana 19 s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. la ricorrente illustra il contenuto dello stato passivo del suo fallimento, dichiarato esecutivo il 8 novembre 2017.

Il documento è depositato quale allegato n. 9) al ricorso.

Il contenuto di tale documento non può essere preso in considerazione in questa sede , -1.-:_y,24-Z 44- essendo esso stato formato successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata;. in violazione dunque del precetto recato dall'art. 372 cod. proc. civ.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da errata applicazione dell'art. 15, ultimo comma, Lfall., nonché da "nullità" (per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.) ovvero da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in quanto: nel procedimento di reclamo essa aveva eccepito che il credito alla base della istanza di fallimento proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] era di soli €. 7.630,83; I fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato perché tale debito, scaduto e non pagato, era inferiore alla soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, I.fall.; la pronuncia su tale deduzione è però omessa dalla sentenza impugnata.

3. La sentenza impugnata non contiene: l'indicazione dell'ammontare del credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua legittimazione a domandare il fallimento della ricorrente; l'illustrazione sintetica dei motivi del reclamo proposto dalla ricorrente contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Alla luce di tale riscontro, il motivo, per come dedotto, è inammissibile perché non è autosufficiente: in esso infatti non è trascritta la parte del reclamo, a suo tempo presentato contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano, che, secondo la ricorrente, conterrebbe la deduzione in discorso.

Per debito di ragione è comunque da evidenziare che la sentenza impugnata afferma che la società ricorrente aveva, al momento della dichiarazione del suo fallimento, debiti scaduti e non pagati di ammontare di gran lunga superiore alla soglia prevista dal citato art. 15, ultimo comma, I.fall. con la conseguenza che l'eventuale omissione di pronuncia sarebbe priva di rilevanza ai fini della decisione sul reclamo (la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la citata disposizione della legge fallimentare va interpretata nel senso che il fatto ostativo all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito di cui è titolare colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma solo che sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti e impagati di importo complessivamente inferiore a C. 30.000 alla data di pronuncia di fallimento: cfr., sul punto, fra le altre: Cass. n. 10952 del 2015; Cass. n. 5377 del 2016; Cass. n. 26926 del 2017).

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata caratterizzata da errata applicazione dell'art. 18 I.fall. nonché da "nullità" ovvero da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per avere acquisito dal curatore del proprio fallimento documenti in assenza di sua "regolare e rituale costituzione", dal momento che la mancata costituzione, mediante deposito di memoria, di tale parte entro il termine indicato dall'art. 18, settimo comma, I.fall., comporta la sua "decadenza dal potere di svolgere qualsiasi attività difensiva, compreso il deposito di documenti e l'indicazione di mezzi di prova".

5. Il curatore del fallimento dell'imprenditore è parte necessaria, al pari di coloro che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, del procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 18 I.fall.; prevedendo espressamente il sesto comma di tale articolo la notificazione a detti soggetti del ricorso contenente il reclamo e del decreto del presidente della corte di appello dispositivo della fissazione dell'udienza di discussione su tale impugnazione (cfr. Cass. n. 5907 del 2018).

Il curatore del fallimento che non si costituisce nel procedimento di reclamo ben può essere liberamente interrogato, al pari del contumace nel processo ordinario di cognizione (art. 117 cod. proc. civ.) sui fatti di causa e il giudice del reclamo può da lui legittimamente acquisire, avvalendosi del potere officioso riconosciutogli, nel rispetto del contraddittorio con le altre parti, dall'art. 18, decimo comma, I.fall., i documenti relativi ai fatti sui quali è stato interrogato (in questo senso, cfr. Cass. n. 12925 del 2017) che, nei limiti di quanto dal reclamante devoluto con l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui la sua impugnazione si base (cfr. Cass. 6306 del 2014; Cass. n. 12706 del 2014) ben possono non avere formato oggetto di esame e prova nel corso del procedimento di prima istanza (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le molte: Cass. n.9174 del 2012; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n.4893 del 2019).

Ciò si è verificato nel caso di specie, risultando dalla sentenza impugnata che: l'odierna ricorrente non si costituì nel procedimento definito dal Tribunale di Milano con la sentenza dichiarativa del suo fallimento; con il reclamo essa dedusse di non essere soggetta alle disposizioni sul fallimento perché il suo indebitamento complessivo era inferiore al limite indicato dall'art. 1, secondo comma, lett. c), I.fall., depositando documenti a sostegno del proprio assunto; il curatore non si costituì nel procedimento di reclamo; egli venne liberamente interrogato sui fatti dedotti dalla reclamante; la Corte di appello acquisì da lui i documenti alla base delle sue dichiarazioni ed esaminò il contenuto dei documenti depositati dalla reclamante a confutazione di quanto dal curatore documentato.

Il motivo di impugnazione è dunque infondato.6.

L'ultimo motivo è intitolato "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza o del procedimento e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alle prove dedotte nel giudizio di reclamo in appello" e con esso la ricorrente deduce che la Corte di appello di Milano "ha omesso o errato l'esame e la valutazione delle eccezioni e dei documenti prodotti da Toscana 19 S.r.l. a parziale confutazione della relazione del curatore, dai quali emerge il non superamento dell'unico indice controverso, l'ammontare complessivo dei debiti superiore a €. 500.000 prescritto dall'art. 1 della legge fallimentare, incorrendo anche nel vizio di travisamento della prova, in quanto l'informazione probatoria decisiva ai fini del giudizio, così come recepita in sentenza, contrasta con le evidenze processuali o addirittura manca"; e ciò per le ragioni illustrate nelle pagg. 5-9 del ricorso.

7. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: non è caratterizzato da autosufficienza quanto alla illustrazione del contenuto dei documenti in esso menzionati; il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5), coi proc. civ. c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), la cui disposizione dà rilievo unicamente all'anomalia della motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in questo senso, cfr., nella scia dei principi affermati da Cass.

S.U., n. 8053 del 2014: Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 23153 del 2018).

Con il motivo è in buona sostanza richiesto un esame sul merito di documenti in questa sede non consentito.

8. Il ricorso è in conclusione da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto difese le parti intimate, vittoriose.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 1.15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27656/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 19 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Fallimento della Toscana 19 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 4109/2017 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 26 settembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 settembre 2017 la Corte di appello di Milano rigettò il reclamo proposto dalla Toscana 19 s.r.l. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa il 24 febbraio 2017 dal Tribunale di Milano in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], creditore della società. 1.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la società Toscana 19 s.r.l. in liquidazione non si era costituita nel procedimento di prima istanza, definito dal Tribunale di Milano con la sentenza oggetto di reclamo; il curatore del fallimento di -1)) tale società non si è costituito nel procedimento di reclamo ma è comparso nel corso del 14 giudizio di impugnazione; alla luce dei rispettivi contenuti dei documenti officiosamente r.)\- acquisiti in sede di reclamo dal curatore (nella sentenza specificamente descritti) e di quelli depositati dalla reclamante (nella sentenza del pari puntualmente descritti) sussistono debiti sociali, anche non scaduti, di ammontare pari a €. 527.307,62; la società reclamante è dunque soggetta alle disposizioni sul fallimento, non sussistendo il fatto impediente indicato dall'art. 1, secondo comma, lett. c), I.fall. 2. [OSCURATO:PERSONA] 19 s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. Gli intimati curatela del fallimento della Toscana 19 s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. la ricorrente illustra il contenuto dello stato passivo del suo fallimento, dichiarato esecutivo il 8 novembre 2017. Il documento è depositato quale allegato n. 9) al ricorso. Il contenuto di tale documento non può essere preso in considerazione in questa sede , -1.-:_y,24-Z 44- essendo esso stato formato successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata;. in violazione dunque del precetto recato dall'art. 372 cod. proc. civ. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da errata applicazione dell'art. 15, ultimo comma, Lfall., nonché da "nullità" (per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.) ovvero da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in quanto: nel procedimento di reclamo essa aveva eccepito che il credito alla base della istanza di fallimento proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] era di soli €. 7.630,83; I fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato perché tale debito, scaduto e non pagato, era inferiore alla soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, I.fall.; la pronuncia su tale deduzione è però omessa dalla sentenza impugnata. 3. La sentenza impugnata non contiene: l'indicazione dell'ammontare del credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua legittimazione a domandare il fallimento della ricorrente; l'illustrazione sintetica dei motivi del reclamo proposto dalla ricorrente contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento. Alla luce di tale riscontro, il motivo, per come dedotto, è inammissibile perché non è autosufficiente: in esso infatti non è trascritta la parte del reclamo, a suo tempo presentato contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano, che, secondo la ricorrente, conterrebbe la deduzione in discorso. Per debito di ragione è comunque da evidenziare che la sentenza impugnata afferma che la società ricorrente aveva, al momento della dichiarazione del suo fallimento, debiti scaduti e non pagati di ammontare di gran lunga superiore alla soglia prevista dal citato art. 15, ultimo comma, I.fall. con la conseguenza che l'eventuale omissione di pronuncia sarebbe priva di rilevanza ai fini della decisione sul reclamo (la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la citata disposizione della legge fallimentare va interpretata nel senso che il fatto ostativo all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito di cui è titolare colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma solo che sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti e impagati di importo complessivamente inferiore a C. 30.000 alla data di pronuncia di fallimento: cfr., sul punto, fra le altre: Cass. n. 10952 del 2015; Cass. n. 5377 del 2016; Cass. n. 26926 del 2017). 4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata caratterizzata da errata applicazione dell'art. 18 I.fall. nonché da "nullità" ovvero da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per avere acquisito dal curatore del proprio fallimento documenti in assenza di sua "regolare e rituale costituzione", dal momento che la mancata costituzione, mediante deposito di memoria, di tale parte entro il termine indicato dall'art. 18, settimo comma, I.fall., comporta la sua "decadenza dal potere di svolgere qualsiasi attività difensiva, compreso il deposito di documenti e l'indicazione di mezzi di prova". 5. Il curatore del fallimento dell'imprenditore è parte necessaria, al pari di coloro che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, del procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 18 I.fall.; prevedendo espressamente il sesto comma di tale articolo la notificazione a detti soggetti del ricorso contenente il reclamo e del decreto del presidente della corte di appello dispositivo della fissazione dell'udienza di discussione su tale impugnazione (cfr. Cass. n. 5907 del 2018). Il curatore del fallimento che non si costituisce nel procedimento di reclamo ben può essere liberamente interrogato, al pari del contumace nel processo ordinario di cognizione (art. 117 cod. proc. civ.) sui fatti di causa e il giudice del reclamo può da lui legittimamente acquisire, avvalendosi del potere officioso riconosciutogli, nel rispetto del contraddittorio con le altre parti, dall'art. 18, decimo comma, I.fall., i documenti relativi ai fatti sui quali è stato interrogato (in questo senso, cfr. Cass. n. 12925 del 2017) che, nei limiti di quanto dal reclamante devoluto con l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui la sua impugnazione si base (cfr. Cass. 6306 del 2014; Cass. n. 12706 del 2014) ben possono non avere formato oggetto di esame e prova nel corso del procedimento di prima istanza (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le molte: Cass. n.9174 del 2012; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n.4893 del 2019). Ciò si è verificato nel caso di specie, risultando dalla sentenza impugnata che: l'odierna ricorrente non si costituì nel procedimento definito dal Tribunale di Milano con la sentenza dichiarativa del suo fallimento; con il reclamo essa dedusse di non essere soggetta alle disposizioni sul fallimento perché il suo indebitamento complessivo era inferiore al limite indicato dall'art. 1, secondo comma, lett. c), I.fall., depositando documenti a sostegno del proprio assunto; il curatore non si costituì nel procedimento di reclamo; egli venne liberamente interrogato sui fatti dedotti dalla reclamante; la Corte di appello acquisì da lui i documenti alla base delle sue dichiarazioni ed esaminò il contenuto dei documenti depositati dalla reclamante a confutazione di quanto dal curatore documentato. Il motivo di impugnazione è dunque infondato.6. L'ultimo motivo è intitolato "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza o del procedimento e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alle prove dedotte nel giudizio di reclamo in appello" e con esso la ricorrente deduce che la Corte di appello di Milano "ha omesso o errato l'esame e la valutazione delle eccezioni e dei documenti prodotti da Toscana 19 S.r.l. a parziale confutazione della relazione del curatore, dai quali emerge il non superamento dell'unico indice controverso, l'ammontare complessivo dei debiti superiore a €. 500.000 prescritto dall'art. 1 della legge fallimentare, incorrendo anche nel vizio di travisamento della prova, in quanto l'informazione probatoria decisiva ai fini del giudizio, così come recepita in sentenza, contrasta con le evidenze processuali o addirittura manca"; e ciò per le ragioni illustrate nelle pagg. 5-9 del ricorso. 7. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: non è caratterizzato da autosufficienza quanto alla illustrazione del contenuto dei documenti in esso menzionati; il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5), coi proc. civ. c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), la cui disposizione dà rilievo unicamente all'anomalia della motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in questo senso, cfr., nella scia dei principi affermati da Cass. S.U., n. 8053 del 2014: Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 23153 del 2018). Con il motivo è in buona sostanza richiesto un esame sul merito di documenti in questa sede non consentito. 8. Il ricorso è in conclusione da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto difese le parti intimate, vittoriose. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 1.15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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