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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 18709/2024

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2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15333/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n.536/2020 depositata i l 26/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agente della riscossione notificava alla società contribuente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo la stessa onorato pretese esattoriali.

La società contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria, che veniva rigettato dalla CTP di Chieti.

La CTR dell’Abruzzo ha, invece, accolto l’appello della contribuente.

L’Agenzia si affida a tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere il Collegio indicato le ragioni poste alla base della propria decisione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che le cartelle esattoriali nn. 0322013000603351600 e 03220140004418127000 afferissero tributi erariali, anziché contributi previdenziali.

È fondato il primo motivo, con assorbimento delle altre due censure.

La contraddizione su cui impinge la sentenza impugnata si mostra eloquente, dal momento che la decisione finisce per accogliere l’appello sulla scorta di una motivazione che ne postulerebbe il rigetto.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima -, concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, 2° co., c.p.c. (v.

Cass. n. 8946 del 2000; Cass. n. 6119 del 2002).

Il collegio condivide, infatti, il principio ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. n. 4754 del 1999; Cass. n. 7671 del 1995), secondo cui nell'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima; ma deve dichiararsi la nullità di un tale provvedimento ex art. 156 c.p.c., per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo.

La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento delle altre due censure.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15333/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n.536/2020 depositata i l 26/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agente della riscossione notificava alla società contribuente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo la stessa onorato pretese esattoriali. La società contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria, che veniva rigettato dalla CTP di Chieti. La CTR dell’Abruzzo ha, invece, accolto l’appello della contribuente. L’Agenzia si affida a tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere il Collegio indicato le ragioni poste alla base della propria decisione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che le cartelle esattoriali nn. 0322013000603351600 e 03220140004418127000 afferissero tributi erariali, anziché contributi previdenziali. È fondato il primo motivo, con assorbimento delle altre due censure. La contraddizione su cui impinge la sentenza impugnata si mostra eloquente, dal momento che la decisione finisce per accogliere l’appello sulla scorta di una motivazione che ne postulerebbe il rigetto. Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima -, concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, 2° co., c.p.c. (v. Cass. n. 8946 del 2000; Cass. n. 6119 del 2002). Il collegio condivide, infatti, il principio ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. n. 4754 del 1999; Cass. n. 7671 del 1995), secondo cui nell'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima; ma deve dichiararsi la nullità di un tale provvedimento ex art. 156 c.p.c., per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento delle altre due censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia T
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