CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato che il primo motivo/con il quale si contesta la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale trascura l'oggettiva ricostruzione del fatto e la violenta evoluzione dell'azione descritta in sentenza nonché la pacifica insussistenza di condotte arbitrarie degli operanti, intervenuti su richiesta presso il bar Puma ove l'imputato stava minacciando il gestore; ritenuto altresì, generico e manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, avendo i giudici giustificato il minimo scostamento dal minimo edittale in ragione della personalità negativa dell'imputato gravato da due precedenti e dell'applicazione f di un aumento minimo per le lesioni cagionate agli operanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]