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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1965

Cassazione n. 35285/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell' im pug nazione; ritenuto che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che censura, come vizio di motivazione e di travisamento della prova, la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine 3 e 4 riporta come l'imputato abbia realizzato la sottrazione materiale del bene, e poi abbia esercitata violenza, con una colluttazione consumandosi così la fattispecie tipica della rapina, senza che sia necessario il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 12026 del 18/02/2025, Niculaies, non massimata), non assumendo rilievo l'eventuale controllo della persona offesa o di terzi, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14549 del 18/03/2025, Sela, non massimata); ritenuto che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che deduce la carenza del dolo necessario per la sussistenza della rapina propria, essendosi realizzate, secondo il ricorrente, le fattispecie prima del tentato furto e poi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per reagire al trattenimento operato dall'addetto del supermercato, non si confronta con la sentenza impugnata, che alla pagina 4 chiarisce puntualmente come la condotta violenta esercitata dall'imputato sia stata perpetrata unicamente col fine di assicurarsi l'impunità per il reato di furto appena commesso; ritenuto che in particolare, il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina, valorizzando la circostanza di fatto che l'imputato, con la refurtiva, sarebbe sempre rimasti nella sfera di sorveglianza da parte del personale supermercato, non si confronta con le sopra riportate argomentazioni, contenute alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, che motivano come con la semplice sottrazione del bene, seguita dalla minaccia o dalla violenza, si consumi il reato di rapina impropria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell' im pug nazione; ritenuto che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che censura, come vizio di motivazione e di travisamento della prova, la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine 3 e 4 riporta come l'imputato abbia realizzato la sottrazione materiale del bene, e poi abbia esercitata violenza, con una colluttazione consumandosi così la fattispecie tipica della rapina, senza che sia necessario il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 12026 del 18/02/2025, Niculaies, non massimata), non assumendo rilievo l'eventuale controllo della persona offesa o di terzi, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14549 del 18/03/2025, Sela, non massimata); ritenuto che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che deduce la carenza del dolo necessario per la sussistenza della rapina propria, essendosi realizzate, secondo il ricorrente, le fattispecie prima del tentato furto e poi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per reagire al trattenimento operato dall'addetto del supermercato, non si confronta con la sentenza impugnata, che alla pagina 4 chiarisce puntualmente come la condotta violenta esercitata dall'imputato sia stata perpetrata unicamente col fine di assicurarsi l'impunità per il reato di furto appena commesso; ritenuto che in particolare, il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina, valorizzando la circostanza di fatto che l'imputato, con la refurtiva, sarebbe sempre rimasti nella sfera di sorveglianza da parte del personale supermercato, non si confronta con le sopra riportate argomentazioni, contenute alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, che motivano come con la semplice sottrazione del bene, seguita dalla minaccia o dalla violenza, si consumi il reato di rapina impropria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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