CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la madre, [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere del reato di furto aggravato di energia elettrica in concorso tra loro, per avere, in qualità di esercenti titolari di un esercizio commerciale in Matera, apponendo un magnete sul contatore dell'energia elettrica Enel, sottratto energia elettrica dal 04/06/2013 al 02/05/2014. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, il quale articola cinque motivi. 2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione per violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte del merito dato rilevanza all'ammissione di esclusività della condotta operata dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha tenuto in alcun conto le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che hanno dimostrato l'assoluta estraneità della Nuzzi al fatto contestato, estraneità ribadita dal Cellamare in tre distinti momenti. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA], né è stata in alcun modo valutata la dichiarazione resa dal teste Masciandaro. La sentenza, peraltro, è incentrata esclusivamente sulla condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo, deduce vizio di motivazione per violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen.: il silenzio serbato dalla Nuzzi non deve essere valutato in senso accusatorio in assenza dell'indicazione degli elementi che l'imputata avrebbe potuto fornire a sua discolpa. La donna, peraltro, ha già, più volte, dichiarato la propria estraneità ai fatti contestati, non essendo stata presente all'apposizione del magnete, circostanza, questa, pacificamente dimostrata. Sulla responsabilità dell'imputata la sentenza formula delle mere ipotesi. 2.3. Violazione dell'art. 624 cod. pen.: dalla lettura del verbale di verifica, redatto in data 02/05/2014, non emerge quale sia stato lo strumento di misurazione che i tecnici ENEL hanno utilizzato, la sua taratura e l'eventuale omologazione. Né vengono riportati i dati relativi alle registrazioni dei consumi eseguite con o senza magnete. 2.4. Travisamento dei fatti in tema di tempus commissi delicti e mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen. L'apposizione del magnete è avvenuta nel marzo 2014 (e non a decorrere dal 04/06/2013), ad opera di due sconosciuti che si sarebbero qualificati come tecnici ENEL. Trattasi di dato rilevante che la Corte del merito ha del tutto omesso di considerare: ridimensionando la durata temporale dell'illecita erogazione, il danno subito dall'ENEL si configurerebbe in termini di speciale tenuità. I ricorrenti hanno, peraltro, provveduto all'integrale pagamento dell'intero importo richiesto dall'ENEL. 2.5. Apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato non era a conoscenza dell'illiceità del manufatto apposto dai sedicenti tecnici dell'ENEL di cui si è più sopra detto; questa circostanza, unitamente a quella del teste a difesa Masciandaro, offe una versione dei fatti opposta a quella dei giudicanti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono meritevoli di accoglimento. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con riguardo alla Nuzzi, gli assunti della sentenza impugnata si appalesano meramente assertivi e generici, limitandosi a ricondurre la responsabilità dell'imputata, per il reato ascrittole, al fatto che la stessa fosse titolare dell'esercizio commerciale e che, dunque, in quanto tale, sia difficile immaginare che ella non abbia mai aperto il vano, per ripristinare distacchi di energia elettrica ovvero controllare i consumi o, ancora, semplicemente per pulire il vano contenitore, giacché anche la genitrice si occupava, in concreto, della gestione dell'attività commerciale. In questa veste, ella - cui erano indirizzate le bollette e che vantava un interesse alla riduzione dei relativi costi - non può non essersi accorta della riduzione dei consumi dopo l'installazione dell'apparato. Si tratta, all'evidenza, di mere congetture, sfornite di qualsiasi supporto dimostrativo di quale sia stato il concreto contributo, in termini oggettivi e soggettivi, fornito dall'imputata alla realizzazione del reato, considerato altresì che la motivazione stessa si incentra prevalentemente sulla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La relativa motivazione può, pertanto, dirsi affetta da apparenza, vizio riscontrabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (ex multis, Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). 3. I restanti tre motivi, specificatamente attinenti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, perché articolati sul piano del fatto, manifestamente infondati e generici. Così si dica per il terzo motivo, con cui si lamenta una generica violazione dell'art. 624 cod. pen. in termini di discorsivo dissenso da quanto accertato dai tecnici. La sentenza impugnata, peraltro, ricorda come il fatto, nella sua materialità/ non abbia costituito oggetto di contestazione, da parte dell'imputato, avendo questi «contestato esclusivamente l'attribuzione della consapevolezza della illecita apposizione del magnete», assumendo di essere stato tratto in inganno da terzi. Il quarto e il quinto motivo, possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi fanno riferimento, tra l'altro, al rappresentato intervento di sedicenti tecnici che avrebbero apposto il magnete sul contatore. Sul punto, il ricorrente, per contestare la data di decorrenza del periodo temporale dell'illecito consumo e per escludere la propria consapevolezza al riguardo, si è limitato - richiamando, peraltro, valutazioni in fatto - a riprodurre la medesima questione già devoluta in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminata e disattesa con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. È, invero, ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568). A differenza di quanto si assume con il quarto motivo, la Corte, in continuità con il Tribunale, ha motivatamente ritenuto «inverosimile la prospettazione difensiva», secondo cui il Cellamare sarebbe stato truffato da due ignoti (nel marzo 2014). L'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen. non è stata oggetto delle richieste formulate nell'atto di appello, di talché ne è precluso il vaglio in questa sede. Il quinto motivo, infine, ripropone il tema della inconsapevolezza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ponendosi in termini di alternatività/dissenso rispetto alla ritenuta inverosimiglianza della detta "prospettazione difensiva". 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Salerno. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che va, in conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de