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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17974/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità per la detenzione di stupefacente; vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia che dalla diretta osservazione della P.G. l'imputato veniva visto entrare e uscire dall'androne dove frugava e dove erano rinvenuti ovuli di droga analoghi a quello rinvenuto addosso al ricorrente al momento della perquisizione.

La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul trattamento sanzionatorio, peraltro al di sotto della media edittale, rilevando i precedenti penali del ricorrente e l'assenza di stabile occupazione.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t o S031 Elisabetta ROSI • [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità per la detenzione di stupefacente; vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia che dalla diretta osservazione della P.G. l'imputato veniva visto entrare e uscire dall'androne dove frugava e dove erano rinvenuti ovuli di droga analoghi a quello rinvenuto addosso al ricorrente al momento della perquisizione. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul trattamento sanzionatorio, peraltro al di sotto della media edittale, rilevando i precedenti penali del ricorrente e l'assenza di stabile occupazione. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t o S031 Elisabetta ROSI • [OSCURATO:PERSONA] E
Sentenza Cassazione n. 17974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris