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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14598/2026

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ore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1451 avverso la sentenza n. 1162/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 1352/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, haconfermato, sia pure con integrazioni motivazionali, lapronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda,Numero registro generale 29169/2022presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AziendaN umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026Sanitaria Locale della Provincia di Bari diretta ad ottenere,Data pubblicazione 17/05/2026quale figlio di [OSCURATO:PERSONA], Sovrintendente della PoliziaPenitenziaria in congedo e dichiarato vittima del doveregiusta decreto del Ministero dell’Interno n. 559/09, ilriconoscimento del diritto ad essere assunto tramitechiamata diretta nominativa con contratto a tempoindeterminato, per i profili richiedenti il solo requisito dellascuola dell’obbligo.2.

I giudici di seconde cure, ricostruite le norme in materia dicollocamento obbligatorio delle vittime del dovere, hannoritenuto che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, aisensi dell’art. 35 co. 2 D.lgs. n. 165/2001, art. 1 co. 2 leggen. 407/1998, art. 1 legge n. 466/80, art. 1 comma 562 leggen. 266/2005 e DPR n. 243/2006, l’assunzione mediantechiamata diretta normativa poteva essere invocataunicamente da parte dei parenti superstiti; inoltre, per quelloche interessa, hanno considerato irrilevante il sopravvenutodecesso in data 6.5.2021 del padre del ricorrente, per nonessere stata modificata ed integrata l’originaria domanda.3.

Per la cassazione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a tre motivo cui ha resistito con controricorsol’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 562 – 565, legge n. 266 del2005; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n.243 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, legge n. 407 del 1998; la violazione e falsaNumero registro generale 29169/2022applicazione dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333 del 2000; laN umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs.Data pubblicazione 17/05/2026n. 165 del 2001, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1 comma563 della legge n. 266/2005, per vittima del dovere,dovevano intendersi non solo i deceduti ma tutti i dipendentipubblici anche resi permanentemente invalidi e che l’art. 4co. 1 lett. b) n. 2 del d.P.R. n. 243/2006, con il rinvio all’art.1 co. 2 legge n. 407/1998, stabiliva che il diritto de quospettasse anche alle vittime del dovere e alle vittime delterrorismo e della mafia nonché al coniuge e ai figli superstitidi soggetti deceduti o resi parzialmente invalidi.3.

Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione nonché la nullità dellasentenza, per non essere stato considerato che essoricorrente era iscritto, quale vittima del dovere negli elenchidel collocamento obbligatorio, in via sostitutiva del padre,per cui aveva diritto a titolo principale al riconoscimento dellaazionata pretesa, non avendo il padre mai esercitato alcundiritto.4.

Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza; laviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 562 – 565, legge n. 266 del2005; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n.243 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, legge n. 407 del 1998; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 della legge n. 466 del 1980; laviolazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs.n. 165 del 2001; si rappresenta che la Corte di appello nonaveva ritenuto rilevante la sopravvenuta morte del padre, aifini del riconoscimento del diritto, senza sollecitare ilcontraddittorio delle parti sul punto e non considerando che,Numero registro generale 29169/2022comunque, le domande formulate non avevano necessità dNi umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026alcuna ridefinizione.Data pubblicazione 17/05/20265.

Orbene, evidenzia la Corte che vengono in rilievo -in unquadro normativo complesso nel quale va considerata anchela recente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 27del d.l. n. 23/2006, convertito con modificazioni con la leggen. 54/2026 - questioni di natura nomofilattica sulle quali nonsi rinvengono precedenti giurisprudenziali di legittimitàspecifici, in particolare sul primo motivo in ordine allapossibilità di una assunzione per chiamata diretta pressopubbliche amministrazioni, per profili professionalirichiedenti il solo requisito della scuola dell’obbligo, ancheper il figlio non superstite della vittima del doverepermanentemente invalido (e successivamente deceduto incorso di causa).

La trattazione del presente ricorso deve,pertanto, essere fissata in pubblica udienza, ossia nel luogoprivilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza emediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e traqueste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolarerilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U., n. 4739 del 3marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1451 avverso la sentenza n. 1162/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 1352/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, haconfermato, sia pure con integrazioni motivazionali, lapronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda,Numero registro generale 29169/2022presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AziendaN umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026Sanitaria Locale della Provincia di Bari diretta ad ottenere,Data pubblicazione 17/05/2026quale figlio di [OSCURATO:PERSONA], Sovrintendente della PoliziaPenitenziaria in congedo e dichiarato vittima del doveregiusta decreto del Ministero dell’Interno n. 559/09, ilriconoscimento del diritto ad essere assunto tramitechiamata diretta nominativa con contratto a tempoindeterminato, per i profili richiedenti il solo requisito dellascuola dell’obbligo.2. I giudici di seconde cure, ricostruite le norme in materia dicollocamento obbligatorio delle vittime del dovere, hannoritenuto che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, aisensi dell’art. 35 co. 2 D.lgs. n. 165/2001, art. 1 co. 2 leggen. 407/1998, art. 1 legge n. 466/80, art. 1 comma 562 leggen. 266/2005 e DPR n. 243/2006, l’assunzione mediantechiamata diretta normativa poteva essere invocataunicamente da parte dei parenti superstiti; inoltre, per quelloche interessa, hanno considerato irrilevante il sopravvenutodecesso in data 6.5.2021 del padre del ricorrente, per nonessere stata modificata ed integrata l’originaria domanda.3. Per la cassazione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a tre motivo cui ha resistito con controricorsol’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 562 – 565, legge n. 266 del2005; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n.243 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, legge n. 407 del 1998; la violazione e falsaNumero registro generale 29169/2022applicazione dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333 del 2000; laN umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs.Data pubblicazione 17/05/2026n. 165 del 2001, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1 comma563 della legge n. 266/2005, per vittima del dovere,dovevano intendersi non solo i deceduti ma tutti i dipendentipubblici anche resi permanentemente invalidi e che l’art. 4co. 1 lett. b) n. 2 del d.P.R. n. 243/2006, con il rinvio all’art.1 co. 2 legge n. 407/1998, stabiliva che il diritto de quospettasse anche alle vittime del dovere e alle vittime delterrorismo e della mafia nonché al coniuge e ai figli superstitidi soggetti deceduti o resi parzialmente invalidi.3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione nonché la nullità dellasentenza, per non essere stato considerato che essoricorrente era iscritto, quale vittima del dovere negli elenchidel collocamento obbligatorio, in via sostitutiva del padre,per cui aveva diritto a titolo principale al riconoscimento dellaazionata pretesa, non avendo il padre mai esercitato alcundiritto.4. Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza; laviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 562 – 565, legge n. 266 del2005; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n.243 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, legge n. 407 del 1998; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 della legge n. 466 del 1980; laviolazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs.n. 165 del 2001; si rappresenta che la Corte di appello nonaveva ritenuto rilevante la sopravvenuta morte del padre, aifini del riconoscimento del diritto, senza sollecitare ilcontraddittorio delle parti sul punto e non considerando che,Numero registro generale 29169/2022comunque, le domande formulate non avevano necessità dNi umero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 14598/2026alcuna ridefinizione.Data pubblicazione 17/05/20265. Orbene, evidenzia la Corte che vengono in rilievo -in unquadro normativo complesso nel quale va considerata anchela recente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 27del d.l. n. 23/2006, convertito con modificazioni con la leggen. 54/2026 - questioni di natura nomofilattica sulle quali nonsi rinvengono precedenti giurisprudenziali di legittimitàspecifici, in particolare sul primo motivo in ordine allapossibilità di una assunzione per chiamata diretta pressopubbliche amministrazioni, per profili professionalirichiedenti il solo requisito della scuola dell’obbligo, ancheper il figlio non superstite della vittima del doverepermanentemente invalido (e successivamente deceduto incorso di causa). La trattazione del presente ricorso deve,pertanto, essere fissata in pubblica udienza, ossia nel luogoprivilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza emediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e traqueste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolarerilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez. U., n. 4739 del 3marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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