CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 23410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11636/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain C asoria via P rincipe di P iemonte 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] n.7905/2021 depositata in data 08/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR) con sentenza n. 7905/2021, depositata in data 08/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 9488/15/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva, a sua volta,accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 071.2015.0078537456000, per l’importo di Euro 362.084,67, di cui la parte ricorrente era venuta a conoscenza tramite un estratto di ruolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’ente impositore e del concessionario della riscossione, accogliendo il ricorso del contribuente per mancata notifica della cartella di pagamento, con la compensazione delle spese di lite. 3. La CTR aveva ritenuto, invece, tempestiva la costituzione della parte resistente e ammissibile la produzione documentale (anche) davanti al giudice di secondo grado, sia nell’atto introduttivo che nelle memorie illustrative, evidenziando l’inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ., al processo tributario, alla luce di quanto previsto dall’art. 58, comma 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546. Risolta la questione relativa all’ammissibilità della produzione documentale, era stata ritenuta provata la regolare notificazione della cartella, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. 4. ITS ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza della CTR, affidandosi a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione ed errata applicazione degli art. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell’art. 3-bis, comma 3, legge21/01/1994, n. 53 e dell’art. 19 - bis , comma 5,delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in relazione alla notifica della cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. 1.1. La ricorrente contesta la sentenza del giudice di secondo grado(v. pag. 5), per aver ritenuto provata la regolare notificazione della cartella di pagamento, affermando che quest’ultima sia avvenuta a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica del contribuente che l’avrebbe ricevuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Diversamente, ad avviso di parte ricorrente: «il deposito della documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge. Non è stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità. Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale della copia depositata scannerizzata delle ricevute di consegna del messaggio pec. Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità, nonché stampa con sigle non riferibile agli atti impugnati. Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e della prova della notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, delle «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia).» Sono stati, poi, richiamati gli artt. 19-bis, comma 5, d.m. 16/04/2014 e gli artt. 9 e 11 legge n. 53 del 1994. 1.2. Un ulteriore profilo di contestazione ha riguardato l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in merito al quale la ricorrente ha evidenziato che: «la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e relativamente all'indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE. Nella fattispecie l'indirizzo del mittente non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri. Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l'espressione esclusivamente depone senz'altro in tal senso.» 2. Con il secondo motivodi ricorso la ricorrente ha contestato la violazione ed errata applicazione dell’ art. 58, comma 2, del Dlgs 31/12/1992, n. 546, in relazione al divieto di portare prove nuove in appello. 2.1. Viene contestata la seguente affermazione contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata: «[OSCURATO:PERSONA] di legittimità (tra le altre Cass Ordinanza n. 9346/2016, Cass. 22776/2015; SSUU n. 8203 /2005 Cass n. 2027/2003) ha precisato che tale facoltà è esercitabile anche prescindendo dalla impossibilità di produrre la documentazione in prima istanza per causa non imputabile alla parte. L'art. 58 d.lgs. 546/1992 al comma 2 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che -nel comma precedente -sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova". La produzione dei documenti, in sede di gravame, deve avvenire "tempestivamente e ritualmente" "entro il termine perentorio di cui all'art.32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell'udienza; la disposizione è applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado" e possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche "documenti tardivamente prodotti in primo grado" (Cass.3661/2015; Cass. 655/2014). La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all'udienza di trattazione, perché in questo modo potrebbe ledersi il diritto alla difesa della controparte, la quale si troverebbe, per la prima volta all'udienza fisata, a dover conoscere i nuovi elementi addotti ed a dover prendere posizione su di essi.» 2.2. Ad avviso di parte ricorrente quanto affermato nella sentenza impugnata non sarebbe conforme a quanto precisato da questa Corte con la sentenza n. 2764 del 2020. 3. Le controricorrenti hanno contestato la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. 4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse all’impugnazione della cartella di pagamento, per omessa notifica, di cui parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo. A pag. 1 del ricorso in cassazione si legge che: «1) In data 18.01.2019, l’istante, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp.te della società [OSCURATO:SOCIETA], verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’Agenzia delle Entrate-riscossione; 2) in tale circostanza, l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120150078537456000 relativa a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] ufficio territoriale Napoli 3, per un importo di € 362.084,67 (di cui € 324.323,27 carico, € 10.940,32 per interessi di mora ed € 26.821,08 per oneri di riscossione).» 4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.» 4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante depositodi documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283). 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) –hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459). 4.4. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile. 6. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) sia intervenuta nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero