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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1971

Cassazione n. 11082/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1971 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 22/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora, così riqualificato il reato a lui ascritto.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla qualificazione di luogo di privata dimora) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PreEjdete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1971 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 22/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora, così riqualificato il reato a lui ascritto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla qualificazione di luogo di privata dimora) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PreEjdete
Sentenza Cassazione n. 11082/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris