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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30032/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 16 giugno 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione di un'auto, rideterminando la pena.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale ed erronea qualificazione giuridica della condotta, in relazione al coinvolgimento del reo nel reato presupposto di furto, commesso poche ore prima del controllo di P.G. , non è consentito in quanto si introducono questioni di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio e non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 16 giugno 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione di un'auto, rideterminando la pena. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale ed erronea qualificazione giuridica della condotta, in relazione al coinvolgimento del reo nel reato presupposto di furto, commesso poche ore prima del controllo di P.G. , non è consentito in quanto si introducono questioni di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio e non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. in quanto si tratta di questioni deducibili ma non specificamente devolute alla cognizione della Corte d'appello (ed invero, non risulta alcuno specifico motivo di appello inerente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 g