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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46161/2023

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la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -- la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società "Delta società consortile s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2013; di tale società Refuto era stato prima amministratore e poi liquidatore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare quanto alla ritenuta sottrazione di due veicoli.

Spiega il ricorrente che, in sede di interrogatorio dinanzi al curatore, aveva chiarito che la società aveva stipulato dei contratti di leasing per autocarri per trasporto merci, per i quali non era intervenuto riscatto; detti contratti erano cessati prima che la società venisse posta in liquidazione.

Tale dato era stato confusamente confermato dal curatore nel corso della sua deposizione dibattimentale, allorquando aveva affermato che il leasing scaduto degli autocarri era stato confermato dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria; di contro, era emerso che non era stato consultato il P.R.A.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta e di quella generic:a e conclude che la Corte distrettuale abbia ancorato il giudizio sul coefficiente psichico all'oggettività della condotta. [OSCURATO:PERSONA] consegnò al curatore molte scritture contabili e un elenco di debitori della società — prosegue il ricorrente — ciò avrebbe dovuto deporre per l'assenza del dolo della fattispecie.

Contraddittoriamente si è affermato che il curatore ha ricostruito la situazione della società dagli altri documenti contabili e dalle informazioni offerte dal fallito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — diretto a contestare la ritenuta natura distrattiva della mancanza all'attivo di due veicoli oggetto di contratti di leasing — è inammissibile per le ragioni che seguono.

Premesso che la contestazione della bancarotta fraudolenta distrattiva è ben più ampia, riguardando la liquidità, sia quella della cassa contante che quella depositata presso banche, nonché i crediti verso terzi, cespiti e valori sui quali non vi è alcuna osservazione critica nel ricorso, quanto ai due veicoli, il motivo appare esplorativo.

Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza di una verifica sulla sorte dei veicoli che andasse oltre quella svolta presso l'Anagrafe Tributaria — ritenendo necessaria una visura presso il P.R.A. — ma non spiega a quali esiti essa avrebbe condotto e, soprattutto, non smentisce quanto si legge in sentenza, vale a dire che non era stata apportata alcuna prova significativa che si trattasse di beni relativi a contratti di leasing in cui effetti erano cessati prima della dichiarazione di fallimento. 2 II secondo motivo di ricorso — che concerne il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile perché non è stato preceduto da un motivo di appello che concernesse lo stesso punto della decisione.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -- la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società "Delta società consortile s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2013; di tale società Refuto era stato prima amministratore e poi liquidatore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare quanto alla ritenuta sottrazione di due veicoli. Spiega il ricorrente che, in sede di interrogatorio dinanzi al curatore, aveva chiarito che la società aveva stipulato dei contratti di leasing per autocarri per trasporto merci, per i quali non era intervenuto riscatto; detti contratti erano cessati prima che la società venisse posta in liquidazione. Tale dato era stato confusamente confermato dal curatore nel corso della sua deposizione dibattimentale, allorquando aveva affermato che il leasing scaduto degli autocarri era stato confermato dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria; di contro, era emerso che non era stato consultato il P.R.A. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente richiama la giurisprudenza sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta e di quella generic:a e conclude che la Corte distrettuale abbia ancorato il giudizio sul coefficiente psichico all'oggettività della condotta. [OSCURATO:PERSONA] consegnò al curatore molte scritture contabili e un elenco di debitori della società — prosegue il ricorrente — ciò avrebbe dovuto deporre per l'assenza del dolo della fattispecie. Contraddittoriamente si è affermato che il curatore ha ricostruito la situazione della società dagli altri documenti contabili e dalle informazioni offerte dal fallito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — diretto a contestare la ritenuta natura distrattiva della mancanza all'attivo di due veicoli oggetto di contratti di leasing — è inammissibile per le ragioni che seguono. Premesso che la contestazione della bancarotta fraudolenta distrattiva è ben più ampia, riguardando la liquidità, sia quella della cassa contante che quella depositata presso banche, nonché i crediti verso terzi, cespiti e valori sui quali non vi è alcuna osservazione critica nel ricorso, quanto ai due veicoli, il motivo appare esplorativo. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza di una verifica sulla sorte dei veicoli che andasse oltre quella svolta presso l'Anagrafe Tributaria — ritenendo necessaria una visura presso il P.R.A. — ma non spiega a quali esiti essa avrebbe condotto e, soprattutto, non smentisce quanto si legge in sentenza, vale a dire che non era stata apportata alcuna prova significativa che si trattasse di beni relativi a contratti di leasing in cui effetti erano cessati prima della dichiarazione di fallimento. 2 II secondo motivo di ricorso — che concerne il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile perché non è stato preceduto da un motivo di appello che concernesse lo stesso punto della decisione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a