CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 43230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N CANCELL'!" SENTENZA 24 O T T 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i ,ARIO avverso la sentenza in data 13.10.2022 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari, ad integrazione della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed € 12.000 di multa ritenendolo responsabile del reato ex art. 6 L. 401/1989 per aver contravvenuto in due occasioni all'obbligo di presentarsi presso il commissariato locale in concomitanza delle partite di basket disputate nella città di [OSCURATO:PERSONA] dalla squadra [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale, il divieto per l'imputato di accedere a tutti gli impianti sportivi e alle aree ivi circostanti dove si svolgano partite o incontri di basket cui partecipi la squadra in questione e più strìngenti obblighi dì presentazione preso gli uffici di polizia. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 593 bis, secondo comma e 593 primo e secondo comma cod. proc. pen., stante sia il difetto di legittimazione all'impugnativa in capo al Procuratore Generale che non aveva né avocato a sé il procedimento né agito in presenza di acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica, sia l'inappellabilità da parte del Pubblico Ministero delle sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato o escludano una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato [OSCURATO:PERSONA] Anche ritenendosi, sulla scia della recente pronuncia delle Sezioni Unite che ha sottolineato come la ratio sottesa al meccanismo innovativo introdotto in tema di appello della parte pubblica sia quello di limitare ad un unico atto l'impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'organo requirente, che la legittimazione del Procuratore Generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen., derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegua alle intese o alle altre forme dì coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che da un canto impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza, ma dall'altro non sono sindacabili da parte del giudice dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490 - 01), va tuttavia rilevato che la sentenza in esame non era comunque appellabile dal Pubblico Ministero. Trova applicazione, infatti, la preclusione sancita dall'art. 593 primo comma cod. proc. pen. che consente la proposizione dell'appello avverso una sentenza di condanna nei soli casi ivi tassativamente indicati, ovverosia quando sia stato modificato il titolo del reato, o sia stata esclusa un'aggravante ad effetto speciale o sia stata stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Non vertendosi nel caso di specie in nessuna di queste tre ipotesi stante la richiesta formulata dal Procuratore appellante di irrogazione di una pena accessoria, ulteriore rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado, la Corte di appello di Bari avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi, in applicazione del principio del favor impugnationis sancito dall'art. 568 ultimo comma cod. proc. pen., a qualificare come ricorso per cassazione l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Qualora, invece, la Corte di appello abbia - come è avvenuto nella specie - pronunciato la sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto dall'imputato ricorso per cassazione, questa Corte di legittimità deve in primo luogo annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione (così Sez. 5, Sentenza n. 13905 del 08/02/2017, Rv. 269597, nonché Sez. 5, Sentenza n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738 secondo cui va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso). In tali sensi è d'uopo, pertanto, ora procedere. Ciò premesso, l'impugnativa avverso la sentenza di primo grado deve ritenersi fondata avendo il Tribunale di Foggia omesso di provvedere in ordine alla pena obbligatoriamente prevista dall'art. 6 settimo comma L. 401/1989, secondo cui alla condanna per i reati di cui al primo comma della stessa norma segue "il divieto di accesso ai luoghi di cui al primo comma e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due ad otto anni" in conformità al testo normativo vigente all'epoca del commesso reato. Tuttavia, esorbitando dai poteri conferiti a questa Corte la determinazione della pena accessoria suddetta, implicante l'esercizio di un potere discrezionale rimesso esclusivamente al giudice di merito quanto alla sua durata, la sentenza effettivamente impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione in esame con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa persona fisica che dovrà procedere alla sua quantificazione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari in data 13.10.2022. Qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in data 28.10.2019, annulla la sentenza emessa limitatamente all'applicabilità della pena accessoria del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione di cui all'art. 6, comma 7 L. 401/1989 con rinvio per nuovo giudizio sul