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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32700/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Savona ha applicato nei loro confronti la pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto su una barca da pesca dieci panetti di cocaina del peso di kg. 11,540 lamentando tutti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla confisca del denaro.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 27/06/2025 è pervenuta, tuttavia, rinuncia al ricorso a firma di [OSCURATO:PERSONA].

2. Preliminarmente, quanto a [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen..

Quanto agli altri due ricorrenti, le denunciate violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., sono doglianze inammissibili, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Savona ha applicato nei loro confronti la pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto su una barca da pesca dieci panetti di cocaina del peso di kg. 11,540 lamentando tutti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla confisca del denaro. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 27/06/2025 è pervenuta, tuttavia, rinuncia al ricorso a firma di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Preliminarmente, quanto a [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.. Quanto agli altri due ricorrenti, le denunciate violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., sono doglianze inammissibili, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cos