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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 16613/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 14/7/2021 dal Pubblico Ministero presso il locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 6, comma 2, d.

Igs. 30 ottobre 2014, n. 178.

2. Propone ricorso per cassazione il Palvarini, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge, con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che la norma contestata sanziona la commercializzazione di legno e derivati quando avvenuta violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, si lamenta che non sarebbe dato conoscere quale norma birmana sarebbe stata violata nella vicenda in oggetto; anzi, lo stesso Tribunale del riesame avrebbe affermato la necessità di eseguire accertamenti anche in ordine alla normativa del Paese di provenienza, così confermando, dunque, l'insussistenza del fumus boni iuris.

Sotto altro profilo, poi, gli elementi indicati dal Tribunale per riscontrare la violazione di tale normativa sarebbero palesemente insufficienti: come, per un verso, la documentazione inerente la compagine sociale della fornitrice birmana non rappresenterebbe requisito previsto da alcuna norma, così, per altro verso, il divieto per la società svedese Karnsund di immettere nel mercato interno europeo legno proveniente dalla Birmania avrebbe avuto effetto dal 15 agosto 2020 al 15 aprile 2021, mentre l'importazione in esame sarebbe avvenuta il 21 giugno 2021.

Dalla documentazione esibita in dogana, infine, emergerebbe il rispetto di quanto richiesto dal Regolamento europeo n. 995 del 2010. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; il Tribunale ha infatti confermato il vincolo probatorio con motivazione adeguata, basata su concreti elementi di indagine e priva dei vizi argomentativi denunciati.

5. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato alcuni indici di irregolarità relativi al Paese di provenienza, Myanmar, sostenuti anche dalla documentazione prodotta dalla società del ricorrente ai Carabinieri, rivelatasi poco chiara ed incompleta, così che, in questa fase cautelare, la legale provenienza del legname importato non può ritenersi accertata.

6. Nello specifico, il Tribunale ha richiamato i profili di criticità ravvisabili nella stessa documentazione, analiticamente riportati alla pagina 3 dell'ordinanza, specificando che l'autorità del Myanmar aveva rilasciato alla destinataria finale [OSCURATO:PERSONA] AB una documentazione parziale, perché mancante del Company pro file che avrebbe attestato la composizione societaria del soggetto esportatore.

Ancora, il Tribunale ha evidenziato che la stessa società svedese, con atto formale del 2020, si era vista inibire l'importazione proprio dal Myanmar - e la successiva immissione nel mercato interno UE - di legno teak e di prodotti in legno, per il periodo dal 15 agosto 2020 al 15 Aprile 2021; quanto all'immissione nel mercato comunitario, poi, tale divieto riguardava l'intero anno 2021, a prescindere dalla data di acquisto o di inoltro dell'ordine.

In forza di questi elementi, dunque, la società svedese non avrebbe potuto importare il legname teak dal paese asiatico indicato.7. [OSCURATO:PERSONA] di merito, di seguito, ha evidenziato che l'operazione di importazione, pur avendo come destinatario finale proprio la società svedese, era stata effettuata in Italia dalla Woodmap s.r.I., della quale il ricorrente è legale rappresentante, così aggirando il divieto citato.

Numerosi elementi investigativi - che l'ordinanza cita analiticamente alla pagina 6 e che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta - inducevano infatti a ritenere che la società italiana si fosse frapposta formalmente nella importazione al solo fine di aggirare il divieto gravante sulla compagine svedese, cosicché la Woodmap si sarebbe intestata solo in apparenza la dichiarazione di importazione, mentre il reale importatore sarebbe stata la Karnsund.

In tale contesto, peraltro, il Tribunale ha anche analizzato quanto la società italiana aveva dichiarato in dogana con riguardo ai pagamenti della merce, ed ha superato le relative considerazioni difensive ancora con richiamo a numerosi elementi emersi dalle investigazioni - le lettere da a) a d) di pag. 6 - che, di nuovo, sfuggono ad ogni censura nel ricorso.

8. Conclusivamente, dunque, il Giudice della cautela ha steso una motivazione solida, logica e tutt'altro che apparente, con la quale ha evidenziato essere emersi elementi propri di una triangolazione (la svedese Karnsund, l'italiana Woodmap e la finlandese OY [OSCURATO:PERSONA] AB, società del gruppo Karnsund indicata nella documentazione Woodmap come acquirente finale del legname) priva di alcuna giustificazione economica e posta in essere al solo fine - si ribadisce - di eludere il divieto di importazione da parte della società svedese; il meccanismo individuato, infatti, avrebbe consentito la consegna di legname ad un soggetto facente parte dello stesso gruppo, attraverso la formale interposizione dell'ente italiano.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 14/7/2021 dal Pubblico Ministero presso il locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 6, comma 2, d. Igs. 30 ottobre 2014, n. 178. 2. Propone ricorso per cassazione il Palvarini, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge, con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che la norma contestata sanziona la commercializzazione di legno e derivati quando avvenuta violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, si lamenta che non sarebbe dato conoscere quale norma birmana sarebbe stata violata nella vicenda in oggetto; anzi, lo stesso Tribunale del riesame avrebbe affermato la necessità di eseguire accertamenti anche in ordine alla normativa del Paese di provenienza, così confermando, dunque, l'insussistenza del fumus boni iuris. Sotto altro profilo, poi, gli elementi indicati dal Tribunale per riscontrare la violazione di tale normativa sarebbero palesemente insufficienti: come, per un verso, la documentazione inerente la compagine sociale della fornitrice birmana non rappresenterebbe requisito previsto da alcuna norma, così, per altro verso, il divieto per la società svedese Karnsund di immettere nel mercato interno europeo legno proveniente dalla Birmania avrebbe avuto effetto dal 15 agosto 2020 al 15 aprile 2021, mentre l'importazione in esame sarebbe avvenuta il 21 giugno 2021. Dalla documentazione esibita in dogana, infine, emergerebbe il rispetto di quanto richiesto dal Regolamento europeo n. 995 del 2010. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; il Tribunale ha infatti confermato il vincolo probatorio con motivazione adeguata, basata su concreti elementi di indagine e priva dei vizi argomentativi denunciati. 5. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato alcuni indici di irregolarità relativi al Paese di provenienza, Myanmar, sostenuti anche dalla documentazione prodotta dalla società del ricorrente ai Carabinieri, rivelatasi poco chiara ed incompleta, così che, in questa fase cautelare, la legale provenienza del legname importato non può ritenersi accertata. 6. Nello specifico, il Tribunale ha richiamato i profili di criticità ravvisabili nella stessa documentazione, analiticamente riportati alla pagina 3 dell'ordinanza, specificando che l'autorità del Myanmar aveva rilasciato alla destinataria finale [OSCURATO:PERSONA] AB una documentazione parziale, perché mancante del Company pro file che avrebbe attestato la composizione societaria del soggetto esportatore. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che la stessa società svedese, con atto formale del 2020, si era vista inibire l'importazione proprio dal Myanmar - e la successiva immissione nel mercato interno UE - di legno teak e di prodotti in legno, per il periodo dal 15 agosto 2020 al 15 Aprile 2021; quanto all'immissione nel mercato comunitario, poi, tale divieto riguardava l'intero anno 2021, a prescindere dalla data di acquisto o di inoltro dell'ordine. In forza di questi elementi, dunque, la società svedese non avrebbe potuto importare il legname teak dal paese asiatico indicato.7. [OSCURATO:PERSONA] di merito, di seguito, ha evidenziato che l'operazione di importazione, pur avendo come destinatario finale proprio la società svedese, era stata effettuata in Italia dalla Woodmap s.r.I., della quale il ricorrente è legale rappresentante, così aggirando il divieto citato. Numerosi elementi investigativi - che l'ordinanza cita analiticamente alla pagina 6 e che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta - inducevano infatti a ritenere che la società italiana si fosse frapposta formalmente nella importazione al solo fine di aggirare il divieto gravante sulla compagine svedese, cosicché la Woodmap si sarebbe intestata solo in apparenza la dichiarazione di importazione, mentre il reale importatore sarebbe stata la Karnsund. In tale contesto, peraltro, il Tribunale ha anche analizzato quanto la società italiana aveva dichiarato in dogana con riguardo ai pagamenti della merce, ed ha superato le relative considerazioni difensive ancora con richiamo a numerosi elementi emersi dalle investigazioni - le lettere da a) a d) di pag. 6 - che, di nuovo, sfuggono ad ogni censura nel ricorso. 8. Conclusivamente, dunque, il Giudice della cautela ha steso una motivazione solida, logica e tutt'altro che apparente, con la quale ha evidenziato essere emersi elementi propri di una triangolazione (la svedese Karnsund, l'italiana Woodmap e la finlandese OY [OSCURATO:PERSONA] AB, società del gruppo Karnsund indicata nella documentazione Woodmap come acquirente finale del legname) priva di alcuna giustificazione economica e posta in essere al solo fine - si ribadisce - di eludere il divieto di importazione da parte della società svedese; il meccanismo individuato, infatti, avrebbe consentito la consegna di legname ad un soggetto facente parte dello stesso gruppo, attraverso la formale interposizione dell'ente italiano. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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