CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce della sentenza n.253/2019 della Corte costituzionale; Rilevato che il ricorrente reitera le censure adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, se non prospettando alternative valutazioni di merito e deduzioni in punto di fatto (prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti), inammissibili in sede di legittimità, e che comunque non scalfiscono la tenuta logica del provvedimento (v. pag. 2, ove si sottolinea che, al fine di ritenere provato il distacco del detenuto - ristretto dal 5 maggio 2008 - dagli ambienti mafiosi di riferimento, non poteva ritenersi sufficiente la mera enunciazione di intenti dichiarativi e la buona condotta in carcere, tenuto conto altresì che il detenuto aveva minimizzato i fatti da lui commessi e che, pertanto, appariva incerto lo stadio di sviluppo del processo di revisione critica); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere 1 nsore Il P