CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 1977
Cassazione n. 38990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13/2/1977; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/10/1979; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7/9/1974; avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo deducono violazione di legge per l'omessa indicazione ex art. 369-bis c.p.p. nel verbale di identificazione notificato al Tatarov ed al [OSCURATO:PERSONA] del nominativo del difensore d'ufficio nominato, eccependo la nullità di tutti gli atti conseguenti a partire dall'avviso di conclusione delle indagini. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo con il quale viene eccepita la nullità del giudizio di primo grado con riguardo alla posizione del Tatarov, nei cui confronti si sarebbe proceduto in assenza pur in difetto della prova della conoscenza da parte del medesimo del procedimento, posto che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. al difensore d'ufficio contestualmente nominato e quella del decreto di citazione a giudizio, pur a seguito della sua rinnovazione disposta dal Tribunale, non poteva essere eseguita per l'irreperibilità dell'imputato. Ciononostante lo stesso Tribunale disponeva procedersi nei confronti dell'imputato in quanto lo stesso aveva eletto domicilio all'atto dell'identificazione, dal cui verbale però non risulta la comunicazione dell'oggetto dell'addebito. Ancora violazione di legge viene denunziata con il terzo motivo per l'omessa notifica al difensore d'ufficio del Tatarov e del [OSCURATO:PERSONA] ed a quello di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione per il giudizio d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti esposti. 2. In realtà il primo motivo proposto nell'interesse dei soli Tatarov e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Infatti l'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore di ufficio, prevista dall'art. 369 bis c.p.p., integra una nullità di carattere generale e non assoluto, sicchè deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, Sentenza n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192). L'eccezione dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione deve dunque ritenersi intempestiva. 3. E' invece fondato il terzo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo. Ed infatti il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel giudizio di primo grado e z non, come invece necessario, ai difensori d'ufficio o di fiducia rispettivamente titolari della difesa dei tre imputati. Ne consegue la nullità del giudizio d'appello e la necessità di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Pertanto agli effetti penali la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione individuata, mentre agli effetti civili deve rinviarsi al giudice civile competente per valore in grado d'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in gr