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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Lattanzi unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, BellagioNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] da Intrattenimentoin persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3435/2025 depositata il17/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: Codere) impugnava innanzi al TAR per ilLazio il decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, con cui il Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (hinc: ADM) aveva dato attuazioneall’art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che avevaridotto di 500 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2015, le risorsestatali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e di coloro –gestori ed esercenti - che operano nella gestione e raccolta del giocomediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TU 18 giugno 1931,n. 773 (TULPS).Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

Deduceva, in particolare, che:- il decreto direttoriale, pur affetto da illegittimità proprie, era viziato daillegittimità derivata per essere la norma primaria illegittima per contrastocon disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali del Trattato UEe della CEDU;- la norma avrebbe avuto natura di legge-provvedimento, in quantodiretta ad introdurre una misura puntuale, preordinata ad incideresull’assetto delle concessioni e sulle disposizioni già oggetto della pregressa- l’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, nel disporre in via autoritativauna riduzione dei compensi del concessionario per le attività di giocomediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, avrebbe leso ilprincipio del legittimo affidamento con un intervento irrazionale esproporzionato, sì da diminuire se non azzerare i proventi delle attività, eimponendo, tra l’altro, una rinegoziazione di contratti con gli operatori dellafiliera del gioco ai fini della ripartizione dei maggiori oneri, imposti in viadiretta solo nei confronti dei concessionari;- la disciplina, inoltre, era in irragionevole contrasto con i criteri direttividi cui alla legge delega n. 23 del 2014, che prevedeva la revisione degli aggie dei compensi per tutti i settori di gioco secondo criteri di progressività,mentre l’intervento attuato con la legge n. 190/2014 aveva riguardato soloil settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art.110 TULPS e con una riduzione fissa delle somme ancorata al numero diapparecchi a disposizione;- il decreto direttoriale, infine, era illegittimo per eccesso di potere postoche aveva considerato, per la ripartizione degli oneri tra i concessionari, nonle macchine effettivamente operative, ossia “in esercizio”, ma anche gliapparecchi “in magazzino” e “in manutenzione straordinaria”.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026Sollevava, pertanto, la ricorrente questione di legittimità costituzionalesotto diversi profili, deducendo la violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. e 117Cost. in riferimento all’art. 1 protocollo 1 CEDU.3.

Si costituivano ADM, nonché il Ministero delle Finanze e la Presidenzadel Consiglio dei Ministri, pure queste ultime evocate in giudizio; la primaconcludeva per il rigetto del ricorso, mentre le seconde eccepivano il propriodifetto di legittimazione passiva.4.

Nel giudizio si costituivano, ad adiuvandum, le società [OSCURATO:PERSONA] NewSrl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MmGames [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.

Il TAR con ordinanza n. 12999/2015 sollevava questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 per contrasto con gliartt. 3 e 41 Cost. per aver la disciplina ancorato la riduzione dei compensial numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, senzaconsiderare l’effettivo volume di giocate, e per il carattere limitativodell’intervento, riferito ai soli giochi mediante apparecchi di cui all’art. 110TULPS, rispetto a quanto previsto dalla legge delega n. 23/2014.Con riguardo all’art. 41 Cost., inoltre, quanto al versamento imposto,incidente in sé sul sinallagma contrattuale.

Il TAR rilevava che, sebbene nonapparisse, prima facie, violativo del principio di proporzionalità, tuttavia, inquanto determinato in misura fissa e non variabile e destinato ad operare atempo indeterminato, era potenzialmente suscettibile di produrre “un pesoinsostenibile” per gli operatori della filiera ove i margini di redditività sifossero ridotti.Parimenti irragionevoli erano le disposizioni che imponevano aglioperatori della filiera di gioco di versare l’intero ammontare della raccoltaai concessionari, cui doveva seguire la ripartizione, da parte di questi ultimi,Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026delle somme residue, per aggi e compensi, con l’onere di rinegoziare icontratti, cui restava subordinato il versamento delle somme, trattandosi diprevisione incidente autoritativamente sui rapporti negoziali – che venivanoingiustificatamente compressi - e da esporre i concessionari al rischio delmancato adempimento da parte degli operatori, senza che ciò facessevenire meno l’obbligo, per il concessionario, di versare allo Stato l’interasomma.6.

Nelle more del giudizio di costituzionalità interveniva l’art. 1, comma920, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abrogava, dal 1° gennaio2016, l’art. 1, comma 649, cit., di cui preservava l’applicazione, con ilsuccessivo comma 921, contenente norma di interpretazione autentica, soloper l’anno 2015 e con modalità diverse poiché stabiliva che la riduzione “siapplica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla suapartecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativiaccordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015”.7.

La Corte costituzionale, alla luce dello ius superveniens, in base alquale la situazione risultava profondamente modificata in melius “sia per iconcessionari” ora obbligati non più da soli e per l’intero, ma insieme a tuttigli altri operatori e in misura proporzionale, “sia per i gestori e gli esercenti,inizialmente obbligati a riversare l’intero ricavato delle giocate senza potertrattenere il loro compenso lordo spettante, ed ora obbligati anch’essi, masolo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015”, rimetteva,con la sentenza n. 125 del 2018, gli atti al TAR per una nuova valutazione.8.

Riassunto il giudizio, il TAR, con sentenza n. 10196 del 2019,dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva delMinistero delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nelmerito, alla luce della nuova disciplina intervenuta e del diverso assetto deirapporti tra le parti, rigettava il ricorso: la delimitazione del prelievo al soloanno 2015, le nuove modalità di corresponsione del quantum e i diversicriteri fissati per la ripartizione dello stesso tra concessionari e gli altriNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026operatori portavano ad escludere i lamentati vizi di legittimità costituzionaledelle norme, nonché la stessa illegittimità del decreto direttoriale, tanto piùper l’avvenuto recepimento da parte di ADM, con nota del 28 aprile 2016,di quanto stabilito con la legge n. 208/2015.9.

Avverso la decisione Codere proponeva appello innanzi al Consiglio diStato che, con ordinanza n. 5302/2020 disponeva, d’ufficio, rinvio ex art.267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione Europea con riguardo allacompatibilità dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 e succ. mod. conl’esercizio della libertà di stabilimento e prestazione di servizi di cui agli artt.49 e 56 TFUE e con il principio della tutela del legittimo affidamento.10.

La Corte di giustizia, con sentenza del 22 settembre 2022, in C-475/20, rimetteva al giudice nazionale la valutazione se la normativanazionale, che impone un prelievo avente per effetto una riduzione deicompensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticatimediante apparecchi da gioco, comportasse una restrizione della libertàgarantita dall’art. 49 TFUE, delineando il percorso valutativo da seguire eprecisando che una tale restrizione non poteva essere giustificata sullascorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti almiglioramento delle finanze pubbliche.Affermava poi che “laddove l’articolo 49 TFUE sia applicabile, il principiodella tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso cheesso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riducatemporaneamente, durante la vigenza di convenzioni di concessioneconcluse tra delle società e l’amministrazione dello Stato membro di cuitrattasi, il compenso dei concessionari pattuito nelle suddette convenzioni,salvo che risulti, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto di tale riduzionesulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonchédell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che aiconcessionari in parola non è stato lasciato il tempo necessario peradeguarsi a questa nuova situazione”.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/202611.

Il Consiglio di Stato, alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia,disponeva consulenza tecnica d’ufficio per valutare l’influenza del prelievosul settore e sulle società ricorrenti ed accertarne l’effettiva incidenzasistemica, in esito alla quale rigettava l’appello.11.1.

In particolare, il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito ilquadro normativo rilevante, riteneva manifestamente infondate le censuredi legittimità costituzionale e insussistenti i lamentati vizi di legittimitàdell’atto impugnato.Alla luce dell’istruttoria svolta, inoltre, escludeva che il prelievo forzosoavesse inciso sul compenso del concessionario in misura eccessiva,risultando pari al 4,1% per il 2014 e al 3,7-3,8% nel 2015, sicché ladisciplina contestata non aveva ostacolato una gestione redditizia degliapparecchi di gioco da parte dei concessionari, né leso o scoraggiato lalibertà garantita dall’art. 49 TFUE o violato il principio di concorrenza,risultando compatibile con i principi unionali.Escludeva, infine, che fosse stato leso il legittimo affidamento dellesocietà sia con riguardo alle modalità di ripartizione del prelievo, ancorateal numero di apparecchi a disposizione, trattandosi di dato oggettivo idoneoa fondare la ragionevole presunzione di una maggiore raccolta di giocate,sia rispetto all’ambito di intervento del legislatore ai soli giochi ex art. 110TULPS, più limitato rispetto alla generalità dei giochi ma di gran lunga piùampio per volume di affari.12.

Avverso detta sentenza, Codere ha proposto ricorso per cassazionecon tre motivi; resiste con controricorso ADM.

Le altre parti sono rimasteintimate.13.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.14.

In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio per la trattazionecongiunta del ricorso NRG 22691/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3433/2025 del Consiglio di Stato,relativa alle medesime questioni di cui al presente giudizio, dovendosiescludere la sussistenza di ragioni per la riunione o la necessaria trattazioneunitaria con il diverso ricorso, di cui neppure sono state dedotte le eventualiragioni di doglianza.Né sussistono, attesa la diversità delle parti, evidenti ragioni dieconomia processuale tali da imporre una diversa soluzione.2.

Il primo motivo denuncia “eccesso di potere giurisdizionale perinvasione nella sfera di potestà legislativa” per aver il Consiglio di Statoqualificato come solidale e non parziaria l’obbligazione di pagamentointrodotta con l’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, come modificato dall’art.1, comma 920 e 921, l. n. 208/2015, disattendendo il disposto normativoche impone il prelievo forzoso a ciascun operatore della filiera di gioco,secondo un criterio di riparto dell’onere economico in termini proporzionaliai compensi contrattuali e senza necessità di una traslazione dell’oneresuddetto dai concessionari ai gestori e agli esercenti, in tal modo “creando”una nuova norma non presente nel sistema.3.

Il secondo motivo denuncia “difetto di giurisdizione, violazione e falsaapplicazione dell’art. 133, comma 1, lett. c), CPA, nonché dell’art. 1, comma921 della legge n. 208/15”.La sentenza impugnata, oltre a ritenere solidale, tra il concessionario egli altri operatori, la responsabilità per l’obbligazione di pagamento delprelievo forzoso, ha affermato che al relativo adempimento sia tenuto ilconcessionario in prima battuta, salvo il diritto di regresso del primo neiconfronti dei secondi, rispondendo tale soluzione alla ratio di individuare iconcessionari quali “uniche controparti dell’amministrazione finanziariasenza essere polverizzati in una miriade di rapporti con i singoli esercentiNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026operanti nella filiera dei concessionari … con cui i Monopoli non hanno alcunrapporto”.Tale statuizione del giudice amministrativo si pone in contrasto con icriteri di riparto previsti dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., oltre checon la decisione della Corte costituzionale n. 125/2018.4.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, investendo,sotto diversi versanti, la medesima questione e statuizione del giudiceamministrativo, sono inammissibili.5.

Con riguardo al primo motivo, in particolare, occorre premettere che,in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionalidel giudice contabile o amministrativo, l'eccesso di potere giurisdizionaleper invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore èconfigurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la normaesistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzionenormativa che non gli compete (così Sez.

U, n. 34499 del 26/12/2024; Sez.U, n. 36593 del 2021, Sez.

U, n. 22711 del 2019, Sez.

U, n. 32175 del2018; da ultimo Sez.

U, n. 23421 del 17/08/2025).Questa ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto alcompito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legisapplicabile nel caso concreto, anche se l'abbia desunta non dal tenoreletterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamentosistematico disvela, potendo tale operazione ermeneutica, tutt'al più, darluogo ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione speciale (così ancora Cass.

S.U., n. 22711 del 2019, Cass.S.U., n. 22784 del 2012).5.1.

Orbene, il Consiglio di Stato, nella vicenda in esame, proprio infunzione della valutazione sulla legittimità della disciplina in rilievo, tral’altro alla luce delle pronunce sia della Corte costituzionale che della Cortedi giustizia dell’Unione Europea, sollecitate nel corso del complesso giudizio,ha svolto la contestata attività ermeneutica tesa, in realtà, all’individuazioneNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026dei principi e dei contenuti delle norme regolatrici della fattispecie, sicché,lungi dall’aver svolto una attività “creativa” e di “produzione” normativa, siè limitato ad interpretare le norme e la ratio delle scelte del legislatore, cosìesplicitando il conseguente articolato ragionamento giuridico su cui hafondato la propria decisione.Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata,il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito il complessivo quadrogiuridico di riferimento della disciplina del gioco e delle scommesse - conspecifico riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP– amusement with price, installati presso esercenti, normalmente esercizicommerciali, e VLT – video lottery terminal, gestiti direttamente daiconcessionari nelle sale giochi; tutti obbligatoriamente collegati ad una retetelematica dell’amministrazione) e alla regolamentazione del compenso delconcessionario, contenuta nel d.m. 12 marzo 2004, n. 86 - ha rilevato chea seguito del novum normativo di cui all’art. 1, commi 920 e 921, l. n.208/2015:- il prelievo forzoso è stato disposto una tantum per l’anno 2015;- è stato applicato a tutti gli operatori della filiera del gioco in misuraproporzionale alla partecipazione alla distribuzione del compenso,derivandone che non era più necessaria la rinegoziazione dei contratti perla traslazione dell’onere economico dai concessionari ai gestori e agliesercenti;- tra i soggetti obbligati – concessionari, gestori ed esercenti – eraconfigurabile un rapporto speciale di solidarietà, con individuazione di unobbligo di versamento “in prima battuta” in capo ai concessionari, salvo ildiritto di regresso nei confronti degli altri soggetti.La ricostruzione compiuta dal Consiglio di Stato, condivisibile o meno,si àncora ad una evidente prospettiva sistematica, mirata a non ampliarel’ambito dei destinatari e degli interlocutori rispetto all’ADM in un contestoche vede quali suoi diretti referenti i soli concessionari, restando i rapportiNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026con gli altri soggetti (esercenti e gestori) solo occasionali e miratiall’accertamento della concreta effettiva attività svolta.5.2.

È dunque evidente che la valutazione della natura, solidale oparziaria, della responsabilità tra concessionario e gli altri operatori, inquesti termini, costituisce solo l’esito – anzi, uno degli esiti - della complessaesegesi da parte del Consiglio di Stato delle disposizioni qui in rilievo edintegra, come tale, un risultato rientrante nell’effettivo proprium dellagiurisdizione, del tutto inidoneo ad integrare un eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore.5.3.

Né rileva che tale attività interpretativa possa aver dato luogo –nella prospettazione della parte ricorrente - ad un provvedimento abnormeo anomalo, ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme diriferimento.

Infatti, in questi ultimi casi può profilarsi, eventualmente, unerror in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizionee il presunto errore di interpretazione rimane confinato entro i limiti internidella giurisdizione amministrativa prescindere dalla sua gravità, visto che,come sopra rilevato, l’interpretazione delle norme costituisce il propriumdistintivo dell’attività giurisdizionale (v. la giurisprudenza prima citata,nonché Sez.

U, n. 29900/2022, Sez.

U, n. 36899/2021, Sez.

U, n.27770/2020).6.

Con riguardo alla seconda censura, va rilevato, in primo luogo, che ilmotivo si presenta, in sé, perplesso e contraddittorio, posto che, nella suastessa articolazione, prospetta, “sotto concorrente profilo”, l’inammissibilitàdella stessa doglianza, invocando, in tale evenienza, una “libertà” diriproposizione delle questioni nelle più diverse sedi giurisdizionali.6.1.

Anche a prescindere da quanto sopra, inoltre, va sottolineato che icontestati passaggi della motivazione in realtà costituiscono delle mereargomentazioni, tra l’altro su aspetti complementari rispetto all’oggetto delgiudizio, di una articolata e complessa ricostruzione del quadro normativoNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026di riferimento, all’interno del quale il Consiglio di Stato ha operato ilriscontro di legittimità costituzionale della disciplina in rilievo.Si tratta, in evidenza, di considerazioni e argomentazioni – natura dellasolidarietà; ruolo prioritario del concessionario nell’assolvimento del debito- che neppure accedono, se non indirettamente e in una prospettiva dianalisi di sistema, alla ratio della decisione volta a statuire la legittimità deldecreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 (e sua successivaintegrazione con la nota emessa in data 28 aprile 2016 a seguito della leggen. 208/2015), su cui si è incentrato il ricorso e le decisioni prima del TAR epoi del Consiglio di Stato.In altri termini, esse integrano, sotto il profilo della rilevanza ai fini delladecisione adottata, dei meri obiter dicta, irrilevanti ai fini della statuizionee sicuramente inidonei a configurare l’asserito travalicamento del ripartocon la giurisdizione del giudice ordinario.Si tratta di conclusione che, inoltre, refluisce – quale ulteriore ragionedi inammissibilità – anche con riguardo al primo motivo sopra esaminato.6.2.

In terzo luogo, la doglianza nel contestare l’esegesi delle norme daparte del giudice amministrativo si risolve, in realtà, nella deduzione di un– eventuale – error in iudicando da parte del giudice sulla interpretazione eportata delle norme, ossia di un vizio che, pur sempre, si colloca all’internodel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, in alcun modocensurabile innanzi alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.7.

Il terzo motivo denuncia “difetto di giurisdizione.

Violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 175/2024, nonché dell’art. 1, comma 941,legge n. 208/2015”, per aver il Consiglio di Stato ripetutamente qualificatoil prelievo di cui all’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 di natura tributaria.7.1.

Anche tale motivo è inammissibile.7.2.

Pure tale censura sconta, in primo luogo, le medesime carenze suindicate, venendo ad aggredire un mero obiter della motivazione – laNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026qualificazione della natura del prelievo -, che non integra la ratio decidendigiustificativa della giurisdizione.La suddetta qualificazione del giudice amministrativo, difatti, si rapporta– eventualmente – alla valutazione sui criteri di ripartizione del quantumdel prelievo forzoso tra i destinatari, ancorata al numero degli apparecchi,e all’incidenza dello stesso sulla “gestione redditizia”, per cui la censura,anche in questa prospettiva, finisce per risolversi in una contestazione suun mero error in iudicando, non censurabile nella presente sede.7.3.

In ogni caso, a prescindere dalla indicazione della natura tributariadel prelievo, operata dal Consiglio di Stato in più parti della motivazione, èimproponibile la deduzione, per la prima volta innanzi alle Sezioni Unite,della questione del riparto di giurisdizione, in ispecie da parte dell’originarioricorrente, restando privo di rilievo, a tal fine, la mera qualificazione operatadal giudice amministrativo.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, laproposizione di una domanda ad un determinato giudice è ontologicamenteincompatibile con l’eccezione, avanzata dalla stessa parte, di difetto digiurisdizione del medesimo giudice adito sulla domanda (v.

Sez.

U, n. 1309del 19/01/2017; Sez.

U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez.

U, n. 33685 del31/12/2018; Sez.

U, n. 31754 del 05/12/2019; da ultimo v. anche Cass. n.13434 del 20/05/2025).7.4.

Va ricordato, infine, che il petitum sostanziale del presente giudizioha riguardato l’esercizio del potere amministrativo, per il tramite del decretodirettoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, in relazione all’attuazione dei criteridirettivi per la ripartizione del prelievo forzoso di cui all’art. 1, comma 649,l. n. 190/2014, e, quindi, in relazione all'intrinseca natura della posizionededotta in giudizio e ai fatti ivi allegati (i.e. la riduzione autoritativa delcompenso e l’errata individuazione dei criteri per la distribuzione delprelievo tra i vari concessionari), il rapporto concessorio e non la natura ol’assolvimento dell’obbligazione pecuniaria così introdotta.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026In altri termini, la natura del prelievo forzoso, a prescindere dallacorrettezza o meno della valutazione operata dal Consiglio di Stato,costituisce profilo estraneo al presente contenzioso.8.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.9.

Attesa la complessità della vicenda, caratterizzata da interventi dellaCorte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonchédello stesso legislatore, con norme dirette a ridefinire in termini significativil’originaria disciplina, sussistono i presupposti per compensare le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa lespese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lattanzi unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, BellagioNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] da Intrattenimentoin persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3435/2025 depositata il17/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: Codere) impugnava innanzi al TAR per ilLazio il decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, con cui il Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (hinc: ADM) aveva dato attuazioneall’art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che avevaridotto di 500 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2015, le risorsestatali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e di coloro –gestori ed esercenti - che operano nella gestione e raccolta del giocomediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TU 18 giugno 1931,n. 773 (TULPS).Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Deduceva, in particolare, che:- il decreto direttoriale, pur affetto da illegittimità proprie, era viziato daillegittimità derivata per essere la norma primaria illegittima per contrastocon disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali del Trattato UEe della CEDU;- la norma avrebbe avuto natura di legge-provvedimento, in quantodiretta ad introdurre una misura puntuale, preordinata ad incideresull’assetto delle concessioni e sulle disposizioni già oggetto della pregressa- l’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, nel disporre in via autoritativauna riduzione dei compensi del concessionario per le attività di giocomediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, avrebbe leso ilprincipio del legittimo affidamento con un intervento irrazionale esproporzionato, sì da diminuire se non azzerare i proventi delle attività, eimponendo, tra l’altro, una rinegoziazione di contratti con gli operatori dellafiliera del gioco ai fini della ripartizione dei maggiori oneri, imposti in viadiretta solo nei confronti dei concessionari;- la disciplina, inoltre, era in irragionevole contrasto con i criteri direttividi cui alla legge delega n. 23 del 2014, che prevedeva la revisione degli aggie dei compensi per tutti i settori di gioco secondo criteri di progressività,mentre l’intervento attuato con la legge n. 190/2014 aveva riguardato soloil settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art.110 TULPS e con una riduzione fissa delle somme ancorata al numero diapparecchi a disposizione;- il decreto direttoriale, infine, era illegittimo per eccesso di potere postoche aveva considerato, per la ripartizione degli oneri tra i concessionari, nonle macchine effettivamente operative, ossia “in esercizio”, ma anche gliapparecchi “in magazzino” e “in manutenzione straordinaria”.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026Sollevava, pertanto, la ricorrente questione di legittimità costituzionalesotto diversi profili, deducendo la violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. e 117Cost. in riferimento all’art. 1 protocollo 1 CEDU.3. Si costituivano ADM, nonché il Ministero delle Finanze e la Presidenzadel Consiglio dei Ministri, pure queste ultime evocate in giudizio; la primaconcludeva per il rigetto del ricorso, mentre le seconde eccepivano il propriodifetto di legittimazione passiva.4. Nel giudizio si costituivano, ad adiuvandum, le società [OSCURATO:PERSONA] NewSrl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MmGames [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. Il TAR con ordinanza n. 12999/2015 sollevava questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 per contrasto con gliartt. 3 e 41 Cost. per aver la disciplina ancorato la riduzione dei compensial numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, senzaconsiderare l’effettivo volume di giocate, e per il carattere limitativodell’intervento, riferito ai soli giochi mediante apparecchi di cui all’art. 110TULPS, rispetto a quanto previsto dalla legge delega n. 23/2014.Con riguardo all’art. 41 Cost., inoltre, quanto al versamento imposto,incidente in sé sul sinallagma contrattuale. Il TAR rilevava che, sebbene nonapparisse, prima facie, violativo del principio di proporzionalità, tuttavia, inquanto determinato in misura fissa e non variabile e destinato ad operare atempo indeterminato, era potenzialmente suscettibile di produrre “un pesoinsostenibile” per gli operatori della filiera ove i margini di redditività sifossero ridotti.Parimenti irragionevoli erano le disposizioni che imponevano aglioperatori della filiera di gioco di versare l’intero ammontare della raccoltaai concessionari, cui doveva seguire la ripartizione, da parte di questi ultimi,Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026delle somme residue, per aggi e compensi, con l’onere di rinegoziare icontratti, cui restava subordinato il versamento delle somme, trattandosi diprevisione incidente autoritativamente sui rapporti negoziali – che venivanoingiustificatamente compressi - e da esporre i concessionari al rischio delmancato adempimento da parte degli operatori, senza che ciò facessevenire meno l’obbligo, per il concessionario, di versare allo Stato l’interasomma.6. Nelle more del giudizio di costituzionalità interveniva l’art. 1, comma920, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abrogava, dal 1° gennaio2016, l’art. 1, comma 649, cit., di cui preservava l’applicazione, con ilsuccessivo comma 921, contenente norma di interpretazione autentica, soloper l’anno 2015 e con modalità diverse poiché stabiliva che la riduzione “siapplica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla suapartecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativiaccordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015”.7. La Corte costituzionale, alla luce dello ius superveniens, in base alquale la situazione risultava profondamente modificata in melius “sia per iconcessionari” ora obbligati non più da soli e per l’intero, ma insieme a tuttigli altri operatori e in misura proporzionale, “sia per i gestori e gli esercenti,inizialmente obbligati a riversare l’intero ricavato delle giocate senza potertrattenere il loro compenso lordo spettante, ed ora obbligati anch’essi, masolo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015”, rimetteva,con la sentenza n. 125 del 2018, gli atti al TAR per una nuova valutazione.8. Riassunto il giudizio, il TAR, con sentenza n. 10196 del 2019,dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva delMinistero delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nelmerito, alla luce della nuova disciplina intervenuta e del diverso assetto deirapporti tra le parti, rigettava il ricorso: la delimitazione del prelievo al soloanno 2015, le nuove modalità di corresponsione del quantum e i diversicriteri fissati per la ripartizione dello stesso tra concessionari e gli altriNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026operatori portavano ad escludere i lamentati vizi di legittimità costituzionaledelle norme, nonché la stessa illegittimità del decreto direttoriale, tanto piùper l’avvenuto recepimento da parte di ADM, con nota del 28 aprile 2016,di quanto stabilito con la legge n. 208/2015.9. Avverso la decisione Codere proponeva appello innanzi al Consiglio diStato che, con ordinanza n. 5302/2020 disponeva, d’ufficio, rinvio ex art.267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione Europea con riguardo allacompatibilità dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 e succ. mod. conl’esercizio della libertà di stabilimento e prestazione di servizi di cui agli artt.49 e 56 TFUE e con il principio della tutela del legittimo affidamento.10. La Corte di giustizia, con sentenza del 22 settembre 2022, in C-475/20, rimetteva al giudice nazionale la valutazione se la normativanazionale, che impone un prelievo avente per effetto una riduzione deicompensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticatimediante apparecchi da gioco, comportasse una restrizione della libertàgarantita dall’art. 49 TFUE, delineando il percorso valutativo da seguire eprecisando che una tale restrizione non poteva essere giustificata sullascorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti almiglioramento delle finanze pubbliche.Affermava poi che “laddove l’articolo 49 TFUE sia applicabile, il principiodella tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso cheesso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riducatemporaneamente, durante la vigenza di convenzioni di concessioneconcluse tra delle società e l’amministrazione dello Stato membro di cuitrattasi, il compenso dei concessionari pattuito nelle suddette convenzioni,salvo che risulti, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto di tale riduzionesulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonchédell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che aiconcessionari in parola non è stato lasciato il tempo necessario peradeguarsi a questa nuova situazione”.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/202611. Il Consiglio di Stato, alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia,disponeva consulenza tecnica d’ufficio per valutare l’influenza del prelievosul settore e sulle società ricorrenti ed accertarne l’effettiva incidenzasistemica, in esito alla quale rigettava l’appello.11.1. In particolare, il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito ilquadro normativo rilevante, riteneva manifestamente infondate le censuredi legittimità costituzionale e insussistenti i lamentati vizi di legittimitàdell’atto impugnato.Alla luce dell’istruttoria svolta, inoltre, escludeva che il prelievo forzosoavesse inciso sul compenso del concessionario in misura eccessiva,risultando pari al 4,1% per il 2014 e al 3,7-3,8% nel 2015, sicché ladisciplina contestata non aveva ostacolato una gestione redditizia degliapparecchi di gioco da parte dei concessionari, né leso o scoraggiato lalibertà garantita dall’art. 49 TFUE o violato il principio di concorrenza,risultando compatibile con i principi unionali.Escludeva, infine, che fosse stato leso il legittimo affidamento dellesocietà sia con riguardo alle modalità di ripartizione del prelievo, ancorateal numero di apparecchi a disposizione, trattandosi di dato oggettivo idoneoa fondare la ragionevole presunzione di una maggiore raccolta di giocate,sia rispetto all’ambito di intervento del legislatore ai soli giochi ex art. 110TULPS, più limitato rispetto alla generalità dei giochi ma di gran lunga piùampio per volume di affari.12. Avverso detta sentenza, Codere ha proposto ricorso per cassazionecon tre motivi; resiste con controricorso ADM. Le altre parti sono rimasteintimate.13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.14. In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio per la trattazionecongiunta del ricorso NRG 22691/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3433/2025 del Consiglio di Stato,relativa alle medesime questioni di cui al presente giudizio, dovendosiescludere la sussistenza di ragioni per la riunione o la necessaria trattazioneunitaria con il diverso ricorso, di cui neppure sono state dedotte le eventualiragioni di doglianza.Né sussistono, attesa la diversità delle parti, evidenti ragioni dieconomia processuale tali da imporre una diversa soluzione.2. Il primo motivo denuncia “eccesso di potere giurisdizionale perinvasione nella sfera di potestà legislativa” per aver il Consiglio di Statoqualificato come solidale e non parziaria l’obbligazione di pagamentointrodotta con l’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, come modificato dall’art.1, comma 920 e 921, l. n. 208/2015, disattendendo il disposto normativoche impone il prelievo forzoso a ciascun operatore della filiera di gioco,secondo un criterio di riparto dell’onere economico in termini proporzionaliai compensi contrattuali e senza necessità di una traslazione dell’oneresuddetto dai concessionari ai gestori e agli esercenti, in tal modo “creando”una nuova norma non presente nel sistema.3. Il secondo motivo denuncia “difetto di giurisdizione, violazione e falsaapplicazione dell’art. 133, comma 1, lett. c), CPA, nonché dell’art. 1, comma921 della legge n. 208/15”.La sentenza impugnata, oltre a ritenere solidale, tra il concessionario egli altri operatori, la responsabilità per l’obbligazione di pagamento delprelievo forzoso, ha affermato che al relativo adempimento sia tenuto ilconcessionario in prima battuta, salvo il diritto di regresso del primo neiconfronti dei secondi, rispondendo tale soluzione alla ratio di individuare iconcessionari quali “uniche controparti dell’amministrazione finanziariasenza essere polverizzati in una miriade di rapporti con i singoli esercentiNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026operanti nella filiera dei concessionari … con cui i Monopoli non hanno alcunrapporto”.Tale statuizione del giudice amministrativo si pone in contrasto con icriteri di riparto previsti dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., oltre checon la decisione della Corte costituzionale n. 125/2018.4. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, investendo,sotto diversi versanti, la medesima questione e statuizione del giudiceamministrativo, sono inammissibili.5. Con riguardo al primo motivo, in particolare, occorre premettere che,in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionalidel giudice contabile o amministrativo, l'eccesso di potere giurisdizionaleper invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore èconfigurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la normaesistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzionenormativa che non gli compete (così Sez. U, n. 34499 del 26/12/2024; Sez.U, n. 36593 del 2021, Sez. U, n. 22711 del 2019, Sez. U, n. 32175 del2018; da ultimo Sez. U, n. 23421 del 17/08/2025).Questa ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto alcompito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legisapplicabile nel caso concreto, anche se l'abbia desunta non dal tenoreletterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamentosistematico disvela, potendo tale operazione ermeneutica, tutt'al più, darluogo ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione speciale (così ancora Cass. S.U., n. 22711 del 2019, Cass.S.U., n. 22784 del 2012).5.1. Orbene, il Consiglio di Stato, nella vicenda in esame, proprio infunzione della valutazione sulla legittimità della disciplina in rilievo, tral’altro alla luce delle pronunce sia della Corte costituzionale che della Cortedi giustizia dell’Unione Europea, sollecitate nel corso del complesso giudizio,ha svolto la contestata attività ermeneutica tesa, in realtà, all’individuazioneNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026dei principi e dei contenuti delle norme regolatrici della fattispecie, sicché,lungi dall’aver svolto una attività “creativa” e di “produzione” normativa, siè limitato ad interpretare le norme e la ratio delle scelte del legislatore, cosìesplicitando il conseguente articolato ragionamento giuridico su cui hafondato la propria decisione.Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata,il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito il complessivo quadrogiuridico di riferimento della disciplina del gioco e delle scommesse - conspecifico riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP– amusement with price, installati presso esercenti, normalmente esercizicommerciali, e VLT – video lottery terminal, gestiti direttamente daiconcessionari nelle sale giochi; tutti obbligatoriamente collegati ad una retetelematica dell’amministrazione) e alla regolamentazione del compenso delconcessionario, contenuta nel d.m. 12 marzo 2004, n. 86 - ha rilevato chea seguito del novum normativo di cui all’art. 1, commi 920 e 921, l. n.208/2015:- il prelievo forzoso è stato disposto una tantum per l’anno 2015;- è stato applicato a tutti gli operatori della filiera del gioco in misuraproporzionale alla partecipazione alla distribuzione del compenso,derivandone che non era più necessaria la rinegoziazione dei contratti perla traslazione dell’onere economico dai concessionari ai gestori e agliesercenti;- tra i soggetti obbligati – concessionari, gestori ed esercenti – eraconfigurabile un rapporto speciale di solidarietà, con individuazione di unobbligo di versamento “in prima battuta” in capo ai concessionari, salvo ildiritto di regresso nei confronti degli altri soggetti.La ricostruzione compiuta dal Consiglio di Stato, condivisibile o meno,si àncora ad una evidente prospettiva sistematica, mirata a non ampliarel’ambito dei destinatari e degli interlocutori rispetto all’ADM in un contestoche vede quali suoi diretti referenti i soli concessionari, restando i rapportiNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026con gli altri soggetti (esercenti e gestori) solo occasionali e miratiall’accertamento della concreta effettiva attività svolta.5.2. È dunque evidente che la valutazione della natura, solidale oparziaria, della responsabilità tra concessionario e gli altri operatori, inquesti termini, costituisce solo l’esito – anzi, uno degli esiti - della complessaesegesi da parte del Consiglio di Stato delle disposizioni qui in rilievo edintegra, come tale, un risultato rientrante nell’effettivo proprium dellagiurisdizione, del tutto inidoneo ad integrare un eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore.5.3. Né rileva che tale attività interpretativa possa aver dato luogo –nella prospettazione della parte ricorrente - ad un provvedimento abnormeo anomalo, ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme diriferimento. Infatti, in questi ultimi casi può profilarsi, eventualmente, unerror in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizionee il presunto errore di interpretazione rimane confinato entro i limiti internidella giurisdizione amministrativa prescindere dalla sua gravità, visto che,come sopra rilevato, l’interpretazione delle norme costituisce il propriumdistintivo dell’attività giurisdizionale (v. la giurisprudenza prima citata,nonché Sez. U, n. 29900/2022, Sez. U, n. 36899/2021, Sez. U, n.27770/2020).6. Con riguardo alla seconda censura, va rilevato, in primo luogo, che ilmotivo si presenta, in sé, perplesso e contraddittorio, posto che, nella suastessa articolazione, prospetta, “sotto concorrente profilo”, l’inammissibilitàdella stessa doglianza, invocando, in tale evenienza, una “libertà” diriproposizione delle questioni nelle più diverse sedi giurisdizionali.6.1. Anche a prescindere da quanto sopra, inoltre, va sottolineato che icontestati passaggi della motivazione in realtà costituiscono delle mereargomentazioni, tra l’altro su aspetti complementari rispetto all’oggetto delgiudizio, di una articolata e complessa ricostruzione del quadro normativoNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026di riferimento, all’interno del quale il Consiglio di Stato ha operato ilriscontro di legittimità costituzionale della disciplina in rilievo.Si tratta, in evidenza, di considerazioni e argomentazioni – natura dellasolidarietà; ruolo prioritario del concessionario nell’assolvimento del debito- che neppure accedono, se non indirettamente e in una prospettiva dianalisi di sistema, alla ratio della decisione volta a statuire la legittimità deldecreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 (e sua successivaintegrazione con la nota emessa in data 28 aprile 2016 a seguito della leggen. 208/2015), su cui si è incentrato il ricorso e le decisioni prima del TAR epoi del Consiglio di Stato.In altri termini, esse integrano, sotto il profilo della rilevanza ai fini delladecisione adottata, dei meri obiter dicta, irrilevanti ai fini della statuizionee sicuramente inidonei a configurare l’asserito travalicamento del ripartocon la giurisdizione del giudice ordinario.Si tratta di conclusione che, inoltre, refluisce – quale ulteriore ragionedi inammissibilità – anche con riguardo al primo motivo sopra esaminato.6.2. In terzo luogo, la doglianza nel contestare l’esegesi delle norme daparte del giudice amministrativo si risolve, in realtà, nella deduzione di un– eventuale – error in iudicando da parte del giudice sulla interpretazione eportata delle norme, ossia di un vizio che, pur sempre, si colloca all’internodel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, in alcun modocensurabile innanzi alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.7. Il terzo motivo denuncia “difetto di giurisdizione. Violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 175/2024, nonché dell’art. 1, comma 941,legge n. 208/2015”, per aver il Consiglio di Stato ripetutamente qualificatoil prelievo di cui all’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 di natura tributaria.7.1. Anche tale motivo è inammissibile.7.2. Pure tale censura sconta, in primo luogo, le medesime carenze suindicate, venendo ad aggredire un mero obiter della motivazione – laNumero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026qualificazione della natura del prelievo -, che non integra la ratio decidendigiustificativa della giurisdizione.La suddetta qualificazione del giudice amministrativo, difatti, si rapporta– eventualmente – alla valutazione sui criteri di ripartizione del quantumdel prelievo forzoso tra i destinatari, ancorata al numero degli apparecchi,e all’incidenza dello stesso sulla “gestione redditizia”, per cui la censura,anche in questa prospettiva, finisce per risolversi in una contestazione suun mero error in iudicando, non censurabile nella presente sede.7.3. In ogni caso, a prescindere dalla indicazione della natura tributariadel prelievo, operata dal Consiglio di Stato in più parti della motivazione, èimproponibile la deduzione, per la prima volta innanzi alle Sezioni Unite,della questione del riparto di giurisdizione, in ispecie da parte dell’originarioricorrente, restando privo di rilievo, a tal fine, la mera qualificazione operatadal giudice amministrativo.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, laproposizione di una domanda ad un determinato giudice è ontologicamenteincompatibile con l’eccezione, avanzata dalla stessa parte, di difetto digiurisdizione del medesimo giudice adito sulla domanda (v. Sez. U, n. 1309del 19/01/2017; Sez. U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez. U, n. 33685 del31/12/2018; Sez. U, n. 31754 del 05/12/2019; da ultimo v. anche Cass. n.13434 del 20/05/2025).7.4. Va ricordato, infine, che il petitum sostanziale del presente giudizioha riguardato l’esercizio del potere amministrativo, per il tramite del decretodirettoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, in relazione all’attuazione dei criteridirettivi per la ripartizione del prelievo forzoso di cui all’art. 1, comma 649,l. n. 190/2014, e, quindi, in relazione all'intrinseca natura della posizionededotta in giudizio e ai fatti ivi allegati (i.e. la riduzione autoritativa delcompenso e l’errata individuazione dei criteri per la distribuzione delprelievo tra i vari concessionari), il rapporto concessorio e non la natura ol’assolvimento dell’obbligazione pecuniaria così introdotta.Numero registro generale 21297/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 14049/2026Data pubblicazione 13/05/2026In altri termini, la natura del prelievo forzoso, a prescindere dallacorrettezza o meno della valutazione operata dal Consiglio di Stato,costituisce profilo estraneo al presente contenzioso.8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.9. Attesa la complessità della vicenda, caratterizzata da interventi dellaCorte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonchédello stesso legislatore, con norme dirette a ridefinire in termini significativil’originaria disciplina, sussistono i presupposti per compensare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa lespese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]