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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6 Agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 Luglio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al capo 2) della rubrica provvisoria previa esclusione dell' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 c.p. nonché relativamente ad ulteriori reati fine dell' associazione integranti altrettante ipotesi di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990 ed ad altre ipotesi delittuose in materia di armi.

Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il ricorrente era risultato fare parte, unitamente ai fratelli Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di attività illecite nel circuito del narcotraffico.Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della custodia in carcere.

2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 125 c.p.p. e 74 D.P.R. 309/1990.

Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere de qua non essendo emerso alcun elemento attestante la sussistenza di una vera e propria organizzazione e di una stabile attività di spaccio, dovendosi piuttosto parlare di ipotesi concorsuali; b. vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 125 c.p.p. e 74 comma 6 D.P.R. 309/1990.

Rileva che il tribunale avrebbe dovuto adeguatamente valutare la rilevanza del materiale captativo ai fini della verifica della sussistenza, al più, di una condotta partecipativa ex art. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990, ben potendo sussumersi l'attività del gruppo nella fattispecie in questione valutate la esiguità dei guadagni e le scarse condizioni economiche di uno dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA]; c. vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati ed alla adeguatezza della misura.

2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi con la quale, nel segnalare che nelle more la misura custodiale era stata sostituita con gli arresti domiciliari, ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

Va osservato che con tali motivi di ricorso, articolati in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).

2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass.36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass.16764/2013 Rv. 256731.

Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.

Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). 3 42,-- Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

2.2. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato oltre che dalle risultanze della informativa redatta dai militari del Comando dei Carabinieri in data 10 Gennaio 2021.

Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente è risultato fare parte, insieme ai fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ed allo zio [OSCURATO:PERSONA] nonché unitamente ad una rete di spacciatori al dettaglio, di una stabile organizzazione avente precisi e collaudati canali di rifornimento prevalentemente operante nel territorio di Scilla in seno alla quale lo stesso svolgeva un ruolo stabile finalizzato al mantenimento dell' associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria.

Nell'esame operato dai giudici dei merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901).I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione la quale ha preso le mosse dalla ampiezza del contestato di narcotraffico in esame, le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa, anche sotto il profilo della sussistenza della "fattispecie di lieve entità", non fosse condivisibile essendo emerso che l' attività di spaccio condotta dal Cimarosa, lungi dal!' essere estemporanea ed occasionale, al contrario veniva svolta in via professionale con l' affidamento di precisi e collaudati canali di rifornimento e con stabilità.

Va rilevato che in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Sez. 6 -, Sentenza n. 1642 del 09/10/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278098 - 01, non potendosi nel caso in esame, ad avviso del tribunale, qualificare l' associazione nei chiesti riduttivi termini in ragione della accertata sussistenza di una fiorente attività di spaccio ben strutturata ed organizzata.

Non può, del resto, sottacersi che rispetto alle numerosissime intercettazioni richiamate attestanti la sussistenza di una associazione criminale ben strutturata e professionale dedita alla spaccio di ingenti quantità di stupefacenti di tipo marijuana e cocaina di cui è risultato fare parte I' odierno ricorrente (vedi ff. 4/14) lo stesso ha mosso contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche limitandosi a rilevare come: "il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare più adeguatamente le dichiarazioni oggetto di captazione al fine di sussumerle nell' alveo di un impianto indiziario-probatorio tale dimostrare per lo più la sussistenza di una condotta partecipa tiva ex art. 74 comma 6 DPR 309/1990".

2.3. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.

3. Appaiono manifestamente infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari avendo il tribunale, il quale ha preso le mosse dalla presunzione di cui all' art. 275 c.p.p. operante nella fattispecie in esame, chiarito con motivazione adeguata e corretta in diritto che il Cimarosa non aveva dedotto alcun elemento a vincere la presunzione di cui alla citata norma, argomentazioni non inficiate dalle censure di parte ricorrente.

Non avendo, poi il Cimarosa dedotto alcunchè in proposito, a fronte della intervenuta sostituzione nelle more della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, la questione relativa alla adeguatezza del titolo custodiale non può essere presa in esame.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 Agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 Luglio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al capo 2) della rubrica provvisoria previa esclusione dell' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 c.p. nonché relativamente ad ulteriori reati fine dell' associazione integranti altrettante ipotesi di cui all' art. 73 D.P.R. 309/1990 ed ad altre ipotesi delittuose in materia di armi. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il ricorrente era risultato fare parte, unitamente ai fratelli Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di attività illecite nel circuito del narcotraffico.Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 125 c.p.p. e 74 D.P.R. 309/1990. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere de qua non essendo emerso alcun elemento attestante la sussistenza di una vera e propria organizzazione e di una stabile attività di spaccio, dovendosi piuttosto parlare di ipotesi concorsuali; b. vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 125 c.p.p. e 74 comma 6 D.P.R. 309/1990. Rileva che il tribunale avrebbe dovuto adeguatamente valutare la rilevanza del materiale captativo ai fini della verifica della sussistenza, al più, di una condotta partecipativa ex art. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990, ben potendo sussumersi l'attività del gruppo nella fattispecie in questione valutate la esiguità dei guadagni e le scarse condizioni economiche di uno dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA]; c. vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati ed alla adeguatezza della misura. 2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi con la quale, nel segnalare che nelle more la misura custodiale era stata sostituita con gli arresti domiciliari, ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Va osservato che con tali motivi di ricorso, articolati in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass.36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass.16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). 3 42,-- Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.2. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato oltre che dalle risultanze della informativa redatta dai militari del Comando dei Carabinieri in data 10 Gennaio 2021. Sulla base di tali elementi i giudici, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente è risultato fare parte, insieme ai fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ed allo zio [OSCURATO:PERSONA] nonché unitamente ad una rete di spacciatori al dettaglio, di una stabile organizzazione avente precisi e collaudati canali di rifornimento prevalentemente operante nel territorio di Scilla in seno alla quale lo stesso svolgeva un ruolo stabile finalizzato al mantenimento dell' associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria. Nell'esame operato dai giudici dei merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901).I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione la quale ha preso le mosse dalla ampiezza del contestato di narcotraffico in esame, le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa, anche sotto il profilo della sussistenza della "fattispecie di lieve entità", non fosse condivisibile essendo emerso che l' attività di spaccio condotta dal Cimarosa, lungi dal!' essere estemporanea ed occasionale, al contrario veniva svolta in via professionale con l' affidamento di precisi e collaudati canali di rifornimento e con stabilità. Va rilevato che in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Sez. 6 -, Sentenza n. 1642 del 09/10/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278098 - 01, non potendosi nel caso in esame, ad avviso del tribunale, qualificare l' associazione nei chiesti riduttivi termini in ragione della accertata sussistenza di una fiorente attività di spaccio ben strutturata ed organizzata. Non può, del resto, sottacersi che rispetto alle numerosissime intercettazioni richiamate attestanti la sussistenza di una associazione criminale ben strutturata e professionale dedita alla spaccio di ingenti quantità di stupefacenti di tipo marijuana e cocaina di cui è risultato fare parte I' odierno ricorrente (vedi ff. 4/14) lo stesso ha mosso contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche limitandosi a rilevare come: "il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare più adeguatamente le dichiarazioni oggetto di captazione al fine di sussumerle nell' alveo di un impianto indiziario-probatorio tale dimostrare per lo più la sussistenza di una condotta partecipa tiva ex art. 74 comma 6 DPR 309/1990". 2.3. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 3. Appaiono manifestamente infondati anche i motivi relativi ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari avendo il tribunale, il quale ha preso le mosse dalla presunzione di cui all' art. 275 c.p.p. operante nella fattispecie in esame, chiarito con motivazione adeguata e corretta in diritto che il Cimarosa non aveva dedotto alcun elemento a vincere la presunzione di cui alla citata norma, argomentazioni non inficiate dalle censure di parte ricorrente. Non avendo, poi il Cimarosa dedotto alcunchè in proposito, a fronte della intervenuta sostituzione nelle more della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, la questione relativa alla adeguatezza del titolo custodiale non può essere presa in esame. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 21057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris