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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 17969/2022

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nte SENTENZA sul ricorso 20894-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 746 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 2030/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/09/2015 R.G.N. 1512/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 20894/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2030 del 2015, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva solo in parte accolto, per prescrizione maturata fino al terzo semestre del 2001, l'opposizione al ruolo ed alla cartella esattoriale, notificata il 19.3.2007, con la quale era stato ingiunto il pagamento di crediti contributivi relativi a lavoratori agricoli per gli anni 2000 e 2001 (terzo e quarto trimestre), 2002 (terzo e quarto trimestre), 2004 ( terzo e quarto trimestre) e 2005 ( secondo trimestre), per importo pari ad euro 319.126,29.

Ad avviso della Corte territoriale, la società aveva sollevato tardivamente, solo nel giudizio d'appello, sia la questione relativa alla insussistenza delle assunzioni dei lavoratori, sulle quali la pretesa era fondata, che l'eccezione relativa alla natura commerciale e non agricola dell'attività svolta.

Inoltre, la medesima società aveva opposto solo generiche contestazioni al fine di dimostrare l'insussistenza delle denunce trimestrali di manodopera e quant'altro presupponesse il rapporto di lavoro agricolo subordinato fonte dell'obbligo contributivo.

Al contrario, in presenza di un sistema normativo di determinazione degli importi dovuti privo di discrezionalità, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva idoneamente dato conto delle richieste per cui la cartella non soffriva di alcuna genericità.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5) c.p.c., l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, posto che la prova dei fatti costitutivi del credito era stata fondata sulla nota del 24 marzo 2009, resa dall'ufficio della sede [OSCURATO:PERSONA] di Bari, che, lungi dal fornire idonee delucidazioni, si risolveva nella r.g. n. 20894/2016 rielaborazione informatica di dati tratti dalla procedura EsCoCar, costituita da stampe tratte dalla procedura di visualizzazione delle denunce trimestrali, a cui non poteva connettersi alcun valore probatorio in mancanza di prova che le stesse corrispondessero alle denunce DMAG.

Si rileva, ancora, che la documentazione allegata non era conforme ai requisiti richiesti per la efficacia probatoria degli atti dì riproduzione della documentazione informatica, come previsto dal Capo II del d.P.R. n. 445 del 2000.

La parte opponente aveva contestato, ai sensi dell'art. 2712 c.c. tale efficacia rilevando la non conformità delle suddette copie alla presunta documentazione originale in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, ad avviso della ricorrente, la produzione non sarebbe stata conforme alle previsioni del T.U. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), non essendo gli atti sottoscritti dai responsabili e non essendo muniti di certificazione di autenticità e pur trattandosi di documentazione estratta dai sistemi informatici dell'[OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto sulla base delle medesime ragioni del motivo precedente, riferendole alla violazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che le copie erano state disconosciute quanto alla conformità agli originali in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in quanto la sentenza, pur in mancanza di esibizione e produzione delle denunce DMAG, aveva svolto un ragionamento deduttivo che in concreto aveva sollevato l'[OSCURATO:PERSONA] dall'onere di prova.

Ciò seppure la società avesse negato di aver presentato le denunce con i modelli DMAG ed addirittura di svolgere attività agricola.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

E' opportuno precisare che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato la novità delle questioni in fatto sollevate dall'appellante, relative r.g. n. 20894/2016 all'affermazione di non aver mai redatto alcuna denuncia trimestrale e di non svolgere attività agricola ma bensì commerciale, come invece era stato affermato nel giudizio di primo grado, ha evidenziato che il contenuto del ricorso in primo grado era limitato alla denuncia della omessa indicazione dei dati indicativi dell'obbligo contributivo che si pretendeva essere stato non adempiuto.

Inoltre, la Corte territoriale ha svolto un ragionamento deduttivo che l'ha indotta a ritenere sufficientemente provati i presupposti del credito contributivo.

A fronte di una generica linea difensiva adottata dall'appellante, articolata sul mero richiamo ad eccezioni relative alla conformità dei documenti utilizzati dagli enti appellati a fondamento del credito vantato, la Corte ha riferito che nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione la parte aveva ammesso che dal 2000 al 2004 l'attività esercitata era quella agricola.

Solo nell'atto d'appello si era affermato, per la prima volta, che l'attività fosse quella commerciale di cd. impresa senza terra.

Ha, quindi, ritenuto che in primo grado non vi fosse stata contestazione sulla esistenza del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva in agricoltura per gli operai a tempo determinato, che origina automaticamente dalla esistenza del rapporto di lavoro stesso.

Inoltre, posto che il tessuto normativo applicabile alla fattispecie, costituito dall'art. 6, comma 14, d.l. n. 536 del 1987, conv. in I. n. 48 del 1988 e dall'art. 6 d.lgs. n. 375 del 1993, scandisce esattamente il sistema di determinazione, accertamento e riscossione dei contributi (ed in particolare: l'obbligo di denuncia del rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro all'[OSCURATO:PERSONA]; i contenuti della denuncia cd.

DMAG che deve essere resa su apposito modulo; le modalità di pagamento a mezzo modelli F 24 secondo le periodiche scadenze; il sistema di calcolo del contributo dovuto secondo le disposizioni della I.n. 389 del 1989 una volta venuto meno il sistema del salario minimo convenzionale), anche nel caso in esame doveva ritenersi che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto secondo norma, contabilizzando la contribuzione dovuta sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola, spontaneamente • r.g. n. 20894/2016 presentate all'Istituto.

Ciò a fronte della generica difesa dell'appellante, che si era limitata ad invocare il rispetto del principio dell'onere della prova, senza invece contestare in modo puntuale i presupposti fattuali dell'obbligo.

La ricorrente, attraverso i motivi proposti, tende ad incrinare il percorso argomentativo sul piano del vizio di motivazione, per aver omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e su quello della violazione di legge sostanziale (art. 2712 c.c.; d.lgs. n. 82 del 2005; art. 2697 c.c.) e processuale (art. 112 c.p.c.) per aver accordato valenza probatoria a documenti meramente riproduttivi di dati di mera rilevanza interna all'[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali la parte aveva sollevato eccezione di non conformità alla realtà dei fatti, sostenendosi che nessuna denuncia era mai stata presentata, senza che tali eccezioni siano state esaminate.

E' inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione.

Questa Corte di legittimità ha precisato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 12012), applicabile ratione temporis, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante v.

Cass., S.U., n. 8053/2014).r.g. n. 20894/2016 Le censure, nella specie, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la "nota resa in data 24 marzo 2009 dalli Ufficio della sede [OSCURATO:PERSONA] di Bari" che, peraltro, neanche riproduce almeno nei tratti essenziali, e della quale non indica il contenuto eventualmente da ritenersi decisivo; neppure integra i caratteri del fatto così inteso la doglianza della mancata considerazione delle eccezioni difensive.

Sono infondati gli ulteriori motivi.

In primo luogo, non è stato violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., come denunciato nella parte finale dell'illustrazione del primo motivo di ricorso, con riferimento ai motivi d'appello relativi alla mancata produzione delle denunce trimestrali DMAG ed alla contestazione della mancata conformità delle copie dei documenti prodotti in primo grado dall'[OSCURATO:PERSONA] e ritenute non idonee a fondare la pretesa contributiva.

La sentenza impugnata ha riportato, alla pagina due, tali doglianze e le ha, in sostanza, disattese attraverso l'argomentazione di tipo presuntivo sopra ricordata, avvalorata dalla rilevanza attribuita (a pag. 3 della sentenza) alla insussistenza di specifiche contestazioni, idonee ad inficiare i documenti d'ufficio prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA], e dalla risposta, sostanzialmente negativa, resa dalla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in risposta all'ordinanza di esibizione emessa 1'8 gennaio 2015, con la quale si era chiesto di produrre i libri contabili per i periodi successivi al quarto trimestre 2001.

Sono, altresì, infondati gli ulteriori motivi.

Il nucleo centrale della decisione impugnata, infatti, non si basa sulla non contestazione del credito contributivo portato dalla cartella opposta, né sulla non contestazione della rispondenza dei dati delle dichiarazioni aziendali (non prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA]) alla realtà, ma, come rilevato da questa Corte in altra sentenza su caso analogo (Cass. Sez.

Lav., sentenza n. 26842 del 23.10.18), sulla valutazione complessiva sia della circostanza che la società non avesse tempestivamente disconosciuto di aver presentato le dichiarazioni di r.g. n. 20894/2016 assunzione citate, sia delle attestazioni degli uffici dell'Istituto che tali denunce avevano riprodotto e che, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto tempestivamente.

Il fulcro della decisione è costituito essenzialmente dal carattere formale del sistema previdenziale in agricoltura, basato su un sistema di certificazioni e documentazioni dai quali risulta/la prestazione lavorativa sia la retribuzione, e dai quali quindi è desumibile l'entità dei contributi correlativamente dovuti dal datore di lavoro.

La corte territoriale, infatti, ha affermato che i registri informatici dell'[OSCURATO:PERSONA] riportano ordinariamente i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati dalla stessa contribuente (modelli DMAG), indicanti gli importi retributivi rilevanti ai fini del calcolo dei contributi, e dunque fanno prova degli stessi, in quanto fatti rappresentati.

Tale soluzione è del tutto in linea con il disposto dell'art. 2712 c.c., che prevede quanto ai fatti rappresentati l'efficacia probatoria (fino a prova contraria) della rappresentazione informatica, la cui conformità ai fatti non sia disconosciuta.

I registri informatici [OSCURATO:PERSONA] rappresentano - a quanto consta - i dati retributivi delle dichiarazioni trimestrali aziendali (espressamente richiamati) e dunque - non essendovi stato disconoscimento chiaro, circonstanziato ed esplicito concretatosi in allegazioni di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (così Cass. n. 10430 del 2007), fanno prova dei detti dati, salvo prova contraria, qui non fornita.

Dunque, non è stato violato l'art. 2712 c.c., per aver affermato che gli estratti degli archivi [OSCURATO:PERSONA], quali riproduzioni informatiche non tempestivamente disconosciute, avevano efficacia probatoria dei fatti rappresentati.

Come rilevato da questa Corte in caso analogo (Cass. Sez.

Lav., sentenza n. 26842 del 23.10.18), la motivazione è basata sulla valutazione complessiva sia della circostanza che la società non avesse validamente disconosciuto di aver presentato le dichiarazioni di assunzione citate, sia delle attestazioni degli uffici dell'Istituto che tali denunce avevano riprodotto e che, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto tempestivamente.r.g. n. 20894/2016 Non si configura, dunque, neanche la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. che è integrata (vd.

Cass.n. 17313 del 2020) nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una affermata incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso si tratterebbe semmai di un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel caso di specie non ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore dell'Istituto controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 9000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delk ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso 20894-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 746 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 2030/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/09/2015 R.G.N. 1512/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 20894/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2030 del 2015, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva solo in parte accolto, per prescrizione maturata fino al terzo semestre del 2001, l'opposizione al ruolo ed alla cartella esattoriale, notificata il 19.3.2007, con la quale era stato ingiunto il pagamento di crediti contributivi relativi a lavoratori agricoli per gli anni 2000 e 2001 (terzo e quarto trimestre), 2002 (terzo e quarto trimestre), 2004 ( terzo e quarto trimestre) e 2005 ( secondo trimestre), per importo pari ad euro 319.126,29. Ad avviso della Corte territoriale, la società aveva sollevato tardivamente, solo nel giudizio d'appello, sia la questione relativa alla insussistenza delle assunzioni dei lavoratori, sulle quali la pretesa era fondata, che l'eccezione relativa alla natura commerciale e non agricola dell'attività svolta. Inoltre, la medesima società aveva opposto solo generiche contestazioni al fine di dimostrare l'insussistenza delle denunce trimestrali di manodopera e quant'altro presupponesse il rapporto di lavoro agricolo subordinato fonte dell'obbligo contributivo. Al contrario, in presenza di un sistema normativo di determinazione degli importi dovuti privo di discrezionalità, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva idoneamente dato conto delle richieste per cui la cartella non soffriva di alcuna genericità. Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5) c.p.c., l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, posto che la prova dei fatti costitutivi del credito era stata fondata sulla nota del 24 marzo 2009, resa dall'ufficio della sede [OSCURATO:PERSONA] di Bari, che, lungi dal fornire idonee delucidazioni, si risolveva nella r.g. n. 20894/2016 rielaborazione informatica di dati tratti dalla procedura EsCoCar, costituita da stampe tratte dalla procedura di visualizzazione delle denunce trimestrali, a cui non poteva connettersi alcun valore probatorio in mancanza di prova che le stesse corrispondessero alle denunce DMAG. Si rileva, ancora, che la documentazione allegata non era conforme ai requisiti richiesti per la efficacia probatoria degli atti dì riproduzione della documentazione informatica, come previsto dal Capo II del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte opponente aveva contestato, ai sensi dell'art. 2712 c.c. tale efficacia rilevando la non conformità delle suddette copie alla presunta documentazione originale in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, ad avviso della ricorrente, la produzione non sarebbe stata conforme alle previsioni del T.U. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), non essendo gli atti sottoscritti dai responsabili e non essendo muniti di certificazione di autenticità e pur trattandosi di documentazione estratta dai sistemi informatici dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto sulla base delle medesime ragioni del motivo precedente, riferendole alla violazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che le copie erano state disconosciute quanto alla conformità agli originali in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in quanto la sentenza, pur in mancanza di esibizione e produzione delle denunce DMAG, aveva svolto un ragionamento deduttivo che in concreto aveva sollevato l'[OSCURATO:PERSONA] dall'onere di prova. Ciò seppure la società avesse negato di aver presentato le denunce con i modelli DMAG ed addirittura di svolgere attività agricola. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. E' opportuno precisare che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato la novità delle questioni in fatto sollevate dall'appellante, relative r.g. n. 20894/2016 all'affermazione di non aver mai redatto alcuna denuncia trimestrale e di non svolgere attività agricola ma bensì commerciale, come invece era stato affermato nel giudizio di primo grado, ha evidenziato che il contenuto del ricorso in primo grado era limitato alla denuncia della omessa indicazione dei dati indicativi dell'obbligo contributivo che si pretendeva essere stato non adempiuto. Inoltre, la Corte territoriale ha svolto un ragionamento deduttivo che l'ha indotta a ritenere sufficientemente provati i presupposti del credito contributivo. A fronte di una generica linea difensiva adottata dall'appellante, articolata sul mero richiamo ad eccezioni relative alla conformità dei documenti utilizzati dagli enti appellati a fondamento del credito vantato, la Corte ha riferito che nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione la parte aveva ammesso che dal 2000 al 2004 l'attività esercitata era quella agricola. Solo nell'atto d'appello si era affermato, per la prima volta, che l'attività fosse quella commerciale di cd. impresa senza terra. Ha, quindi, ritenuto che in primo grado non vi fosse stata contestazione sulla esistenza del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva in agricoltura per gli operai a tempo determinato, che origina automaticamente dalla esistenza del rapporto di lavoro stesso. Inoltre, posto che il tessuto normativo applicabile alla fattispecie, costituito dall'art. 6, comma 14, d.l. n. 536 del 1987, conv. in I. n. 48 del 1988 e dall'art. 6 d.lgs. n. 375 del 1993, scandisce esattamente il sistema di determinazione, accertamento e riscossione dei contributi (ed in particolare: l'obbligo di denuncia del rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro all'[OSCURATO:PERSONA]; i contenuti della denuncia cd. DMAG che deve essere resa su apposito modulo; le modalità di pagamento a mezzo modelli F 24 secondo le periodiche scadenze; il sistema di calcolo del contributo dovuto secondo le disposizioni della I.n. 389 del 1989 una volta venuto meno il sistema del salario minimo convenzionale), anche nel caso in esame doveva ritenersi che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto secondo norma, contabilizzando la contribuzione dovuta sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola, spontaneamente • r.g. n. 20894/2016 presentate all'Istituto. Ciò a fronte della generica difesa dell'appellante, che si era limitata ad invocare il rispetto del principio dell'onere della prova, senza invece contestare in modo puntuale i presupposti fattuali dell'obbligo. La ricorrente, attraverso i motivi proposti, tende ad incrinare il percorso argomentativo sul piano del vizio di motivazione, per aver omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e su quello della violazione di legge sostanziale (art. 2712 c.c.; d.lgs. n. 82 del 2005; art. 2697 c.c.) e processuale (art. 112 c.p.c.) per aver accordato valenza probatoria a documenti meramente riproduttivi di dati di mera rilevanza interna all'[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali la parte aveva sollevato eccezione di non conformità alla realtà dei fatti, sostenendosi che nessuna denuncia era mai stata presentata, senza che tali eccezioni siano state esaminate. E' inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione. Questa Corte di legittimità ha precisato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 12012), applicabile ratione temporis, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante v. Cass., S.U., n. 8053/2014).r.g. n. 20894/2016 Le censure, nella specie, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la "nota resa in data 24 marzo 2009 dalli Ufficio della sede [OSCURATO:PERSONA] di Bari" che, peraltro, neanche riproduce almeno nei tratti essenziali, e della quale non indica il contenuto eventualmente da ritenersi decisivo; neppure integra i caratteri del fatto così inteso la doglianza della mancata considerazione delle eccezioni difensive. Sono infondati gli ulteriori motivi. In primo luogo, non è stato violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., come denunciato nella parte finale dell'illustrazione del primo motivo di ricorso, con riferimento ai motivi d'appello relativi alla mancata produzione delle denunce trimestrali DMAG ed alla contestazione della mancata conformità delle copie dei documenti prodotti in primo grado dall'[OSCURATO:PERSONA] e ritenute non idonee a fondare la pretesa contributiva. La sentenza impugnata ha riportato, alla pagina due, tali doglianze e le ha, in sostanza, disattese attraverso l'argomentazione di tipo presuntivo sopra ricordata, avvalorata dalla rilevanza attribuita (a pag. 3 della sentenza) alla insussistenza di specifiche contestazioni, idonee ad inficiare i documenti d'ufficio prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA], e dalla risposta, sostanzialmente negativa, resa dalla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in risposta all'ordinanza di esibizione emessa 1'8 gennaio 2015, con la quale si era chiesto di produrre i libri contabili per i periodi successivi al quarto trimestre 2001. Sono, altresì, infondati gli ulteriori motivi. Il nucleo centrale della decisione impugnata, infatti, non si basa sulla non contestazione del credito contributivo portato dalla cartella opposta, né sulla non contestazione della rispondenza dei dati delle dichiarazioni aziendali (non prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA]) alla realtà, ma, come rilevato da questa Corte in altra sentenza su caso analogo (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 26842 del 23.10.18), sulla valutazione complessiva sia della circostanza che la società non avesse tempestivamente disconosciuto di aver presentato le dichiarazioni di r.g. n. 20894/2016 assunzione citate, sia delle attestazioni degli uffici dell'Istituto che tali denunce avevano riprodotto e che, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto tempestivamente. Il fulcro della decisione è costituito essenzialmente dal carattere formale del sistema previdenziale in agricoltura, basato su un sistema di certificazioni e documentazioni dai quali risulta/la prestazione lavorativa sia la retribuzione, e dai quali quindi è desumibile l'entità dei contributi correlativamente dovuti dal datore di lavoro. La corte territoriale, infatti, ha affermato che i registri informatici dell'[OSCURATO:PERSONA] riportano ordinariamente i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati dalla stessa contribuente (modelli DMAG), indicanti gli importi retributivi rilevanti ai fini del calcolo dei contributi, e dunque fanno prova degli stessi, in quanto fatti rappresentati. Tale soluzione è del tutto in linea con il disposto dell'art. 2712 c.c., che prevede quanto ai fatti rappresentati l'efficacia probatoria (fino a prova contraria) della rappresentazione informatica, la cui conformità ai fatti non sia disconosciuta. I registri informatici [OSCURATO:PERSONA] rappresentano - a quanto consta - i dati retributivi delle dichiarazioni trimestrali aziendali (espressamente richiamati) e dunque - non essendovi stato disconoscimento chiaro, circonstanziato ed esplicito concretatosi in allegazioni di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (così Cass. n. 10430 del 2007), fanno prova dei detti dati, salvo prova contraria, qui non fornita. Dunque, non è stato violato l'art. 2712 c.c., per aver affermato che gli estratti degli archivi [OSCURATO:PERSONA], quali riproduzioni informatiche non tempestivamente disconosciute, avevano efficacia probatoria dei fatti rappresentati. Come rilevato da questa Corte in caso analogo (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 26842 del 23.10.18), la motivazione è basata sulla valutazione complessiva sia della circostanza che la società non avesse validamente disconosciuto di aver presentato le dichiarazioni di assunzione citate, sia delle attestazioni degli uffici dell'Istituto che tali denunce avevano riprodotto e che, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto tempestivamente.r.g. n. 20894/2016 Non si configura, dunque, neanche la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. che è integrata (vd. Cass.n. 17313 del 2020) nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una affermata incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso si tratterebbe semmai di un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel caso di specie non ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore dell'Istituto controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 9000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delk ri
Sentenza Cassazione n. 17969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris