CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2024
Cassazione n. 09848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale:[OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente, ricorrente incidentale-avverso il DECRETO n. 5360/2024 emesso da TRIBUNALE PRATO il29/6/2024;Numero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del FALLIMENTOdella [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione- ha rigettato l’opposizione diretta ad ottenere il rilascio dei beni immobilioggetto dell’atto di assegnazione e, per l’effetto, ha confermato la decisionedel giudice delegato nella parte in cui aveva respinto l’istanza dirivendicazione; ha accolto invece l’opposizione diretta ad ottenerel’ammissione al passivo di ulteriori euro 780,00 a titolo di ripetizione deiversamenti effettuati in esecuzione del preliminare sciolto e, per l’effetto, haammesso Nicola RUCCI al passivo del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] per lasomma di euro 131.456,00.2. L’odierno ricorrente aveva infatti proposto dinanzi al Tribunale di Pratoopposizione ex art. 98-99 l. fall. avverso il decreto emesso il 21.3.2024 cheaveva reso esecutivo lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] EdificatriceELIOS soc. coop., chiedendo l’accoglimento della propria domanda tardiva diammissione al passivo e precisamente della domanda di rivendicazione diun’unità immobiliare ad uso abitativo situato in Prato e dell’annessaautorimessa, nonché della domanda subordinata di restituzione dell’importodi € 131.196,00 in via privilegiata.3. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda di ammissione, avevadedotto di aver prenotato l’alloggio con “atto di prenotazione” in data11.10.2004, di averlo ricevuto in consegna in data 27.9.2007 e di averepagato l’intero prezzo di assegnazione, mediante bonifici di acconti sul prezzoscadenziati concordemente con la società Cooperativa secondo i vari stati diavanzamento dei lavori che erano terminati con la conclusione dei lavori stessie la successiva consegna della abitazione. Assumeva il ricorrente che laCooperativa era rimasta inadempiente, non avendo dato il proprio assensoper la riproduzione a mezzo di rogito notarile dell’atto di assegnazione giàperfezionatosi, e quindi, intervenuta la dichiarazione di fallimento in dataNumero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/202617.6.2020, la curatela aveva comunicato il 15.4.2022 la sua volontà direcedere ex art. 72 l. fall. dal predetto atto di prenotazione.4. Con la proposta opposizione il ricorrente ha dunque lamentato l’erroneorigetto della domanda di rivendicazione, affermando che il trasferimento delpossesso del bene e l’intero pagamento del prezzo di assegnazione avevanodato luogo all’acquisto della proprietà in suo favore in base alla specialenormativa in materia di cooperativa edilizia dettata dal R.D. n. 1165/1938(artt. 52, 53, 229 e 231), richiamata dallo statuto della Cooperativa (artt. 13e 39). Inoltre, l’opponente ha criticato la quantificazione del creditorestitutorio nella misura di € 130.674 anziché per l’intero importo versato allaCooperativa, pari ad € 131.196,00.4.1 La curatela fallimentare, costituendosi in giudizio, eccepival’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito.4.2 Con il decreto n. 5360/2024 depositato il 29.6.2024 il Tribunale di Pratoha dichiarato l’inammissibilità della domanda di rivendicazione e l’hacomunque rigettata per infondatezza nel merito.4.3 Il Tribunale ha osservato, per quanto d’interesse in questa sede, cheoccorreva, in via pregiudiziale, esaminare l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla curatela in base all’incompatibilità della domanda di rivendicarispetto alla precedente domanda restitutoria e alla tardività dell’insinuazione.4.4 Il Tribunale ha evidenziato, quanto al secondo aspetto, che l’esigenza dirivendicare il bene immobile era sorta con il verbale di immissione in possessodella curatela del 2.5.2022, con il quale il RUCCI aveva perso la disponibilitàdel bene, sia pur mediata dalla detenzione del conduttore, con la conseguenzache l’istanza del 7.12.2022 doveva considerarsi comunque tempestiva.4.5 Sotto il primo aspetto, il Tribunale ha invece ritenuto l’eccezione fondata;ha osservato che: (i) Nicola RUCCI aveva assunto di essere divenuto titolaredell’alloggio prenotato in forza del contratto di prenotazione e del versamentodel relativo prezzo; (ii) sul credito restitutorio, la cui ammissione era stataimpugnata soltanto solo il profilo del quantum, si era tuttavia formata lapreclusione endofallimentare, la quale impediva la cognizione sul diritto diproprietà, considerato che si trattava di diritti indirettamente incompatibili, inquanto fondati rispettivamente sullo scioglimento e sulla perdurante efficaciaNumero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/2026del contratto di prenotazione dell’alloggio; (iii) in ogni caso, il superamentodell’eccezione di inammissibilità non consentiva comunque di accoglierel’opposizione principale, considerato che la domanda di Nicola RUCCI erainfondata nel merito.5. Il decreto, pubblicato il 29.6.2024, è stato impugnato da Nicola RUCCI conricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO diCOOPERATIVA [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione haresistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentalecondizionato.6. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di manifestainfondatezza di entrambi i motivi del ricorso.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380-bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 93-99 e 111L.Fall. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: erronea declaratoria diinammissibilità della domanda di rivendicazione per asserito giudicatoendofallimentare sulla domanda inerente il credito restitutorio”.2. Con il secondo mezzo si denuncia “violazione degli artt. 1322 c.c., 1362c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c., 1366 c.c., 229 e 231 RD 1165/1938 inrelazione allo art. 360, comma 1°, n.ro 3 c.p.c. Erronea interpretazione dellostatuto sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., asseritamente priva delrichiamo della normativa ex RD 1165/1938, concernente la procedura diacquisizione della proprietà degli alloggi prenotati dai soci.”2.1 Ambedue i mezzi sono infondati, esattamente per le ragioni giàevidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380-bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.2.2 in particolare, è già stato rappresentato che, in fatto, è pacifico chel’odierno ricorrente, quale ex socio della cooperativa fallita, ha presentato dueNumero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/2026domande tardive: 1) la prima in data 23.2.2022, con richiesta di ammissioneal passivo del credito di € 131.456,00 «ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.72 comma 4 L.F. e 96 comma 2 n. 1 L.F., subordinatamente econdizionatamente alla comunicazione da parte dei curatori della volontà dinon subentrare al posto della Coop. Elios all’atto di assegnazione»dell’11.10.2004; 2) la seconda in data 7.12.2022 (a ministero di un nuovodifensore) di rivendicazione e rilascio dell’alloggio, di cui sarebbe divenutoproprietario dopo l’immissione in possesso (il 27.9.2007) e l’integralepagamento del prezzo, nonché, in subordine, ammissione al passivo delcredito di € 131.456,00 a titolo di restituzione delle somme versate.Tra la prima e la seconda domanda, in data 15.4.2022, i curatori, su istanzadel socio ex art. 72 l.fall., hanno dichiarato di sciogliersi dall’atto diprenotazione dell’alloggio e il 2.5.2022 è stato sottoscritto verbale diconsegna dell’immobile (che il socio aveva locato a terzi in data 29.7.2015).Nell’esaminare unitariamente entrambe le domande, il giudice delegato, dato130.676,00, pari ai versamenti risultanti dalla contabilità.Con il ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. il socio ha chiesto dichiararsil’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile in forza della normativain materia di edilizia popolare ed economica (R.D. 1165/1938) e, in viasubordinata, l’ammissione al passivo per la maggior somma di € 131.196,00.Come sopra già evidenziato in premessa, il tribunale ha: i) rigettatol’eccezione di tardività della domanda di rivendicazione, poiché «l’esigenza dirivendicare il bene immobile [era] sorta con il verbale di immissione inpossesso della CURATELA del 2 maggio 2022, con il quale il RUCCI [aveva]perso la disponibilità del bene, sia pur mediata dalla detenzione delconduttore»; ii) accolto l’eccezione di inammissibilità della successivadomanda di rivendica per incompatibilità rispetto alla precedente domandarestitutoria, osservando che «sul credito restitutorio, la cui ammissione [era]stata impugnata soltanto solo il profilo del quantum, si [era] tuttavia formatala preclusione endofallimentare (cfr. Cass. 4632/2023, 25640/2017), la qualeimpedi[va] la cognizione sul diritto di proprietà, considerato che si tratta[va]di diritti indirettamente incompatibili, in quanto fondati rispettivamente sulloNumero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/2026scioglimento e sulla perdurante efficacia del contratto di prenotazionedell’alloggio»; iii) rilevato ad abundantiam anche l’infondatezza nel meritodella domanda di rivendica.2.3 La prima statuizione è oggetto del ricorso incidentale condizionato dellacuratela controricorrente.La seconda è oggetto del primo motivo del ricorso principale, mentre la terzaè oggetto del secondo.2.4 Il primo motivo del ricorso principale appare infondato, con assorbimentodel secondo e del motivo di ricorso incidentale.È evidente, infatti, che la ratio decidendi della dichiarazione di inammissibilitàdella seconda domanda tardiva di rivendica risiede nella sua incompatibilitàcon la prima domanda tardiva di ammissione al passivo, che dà vita, in quantotale, alla evocata preclusione endofallimentare (e non giudicatoendofallimentare).Il richiamo del tribunale al precedente di Cass. 4632/2023 è pertinente econdivisibile, nella misura in cui vi si afferma che «la circostanza che l’art. 95l.fall. consenta - soltanto - d’integrare la documentazione a sostegno delladomanda è riprova che essa non possa, invece, essere modificata (Cass. n.15702/11; n. 4306/12)», in assenza di rinuncia alla prima domanda che, inmancanza di pronuncia definitiva del giudice, era ancora possibile.Emergono allora, da un lato, la violazione del principio di non modificabilitàdella domanda sancito dall’art. 95 l.fall. e, dall’altro, l’improponibilità di unadomanda successiva incompatibile con la domanda precedente non rinunziata(ed anzi ribadita in via subordinata e come tale accolta), trattandosi appuntodi domande fondate su presupposti inconciliabili (rispettivamente loscioglimento e la perdurante efficacia del contratto).Del resto, anche al di fuori dell’ambito concorsuale, e in tema di risoluzionedel contratto, l’art. 1453, co. 2, c.c. prescrive che non può più chiedersil'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.3. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Numero registro generale 17425/2024Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 9848/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art.380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, comenella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U,Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 6.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principigiurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motiviampiamente esposti.Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favoredel fallimento controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000, oltre €200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 4.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.000 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte diCassazione, in data 24.3.2026.Il Presidente