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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19058/2026

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impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Milanoo, in subordine, la rimessione della questione di cui al secondo motivo di ricorso alle SezioniUnite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione,ha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolodella continuazione tra i delitti accertati con sentenze irrevocabili dello stesso Tribunale del 3ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024, rilevando che la questione era stata già decisanegativamente con la sentenza del 2 dicembre 2024.2.

Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perla notifica del decreto di inammissibilità.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il giudice dell’esecuzione provveduto sulla richiesta senza acquisire preventivamenteil parere obbligatorio del pubblico ministero. 2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,deducendo che la questione proposta non poteva ritenersi coperta dal giudicato, poiché ilgiudice della cognizione non aveva valutato lo stato di tossicodipendenza e la condizione didisagio economico del condannato posti a fondamento dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Destituito di fondamento è il primo motivo di censura, Il termine di cinque giorni, previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificaall’interessato del decreto di inammissibilità, emesso in via preliminare e de plano dal giudicedell’esecuzione in caso di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni dilegge, ovvero che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimielementi, ha natura meramente ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determinaalcuna nullità, ma unicamente lo slittamento del termine per proporre ricorso percassazione.

3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo al secondo motivo di ricorso,incentrato sul richiamo a precedente di questa Sezione secondo cui l’omissionedell’interlocuzione preventiva prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen, quale momentoineludibile in vista del corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva, dà luogo auna nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata(Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550-01; conforme giàSez. 1, Sentenza n.42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025 - 01).Sul tema il Collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo giurisprudenzialeprevalente, secondo cui, ove il decreto di inammissibilità della richiesta ex art. 666, comma2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall’acquisizione del prescritto parere del pubblicoministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che ilpubblico ministero è l’unico ad avere un interesse concreto all’instaurazione delcontraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (in questosenso, Sez. 1, n. 34598 del 18/05/2023, Proietti, Rv. 285242-01; Sez. 3, n. 9167 del19/11/2020, dep. 2021, Talla, Rv. 281595 - 01; Sez. 1, n. 2420 del 03/04/2000, Pischedda,Rv. 216032 – 01; Sez. 4, n. 3919 del 29/11/1995, dep. 1996, Tufo, Rv. 203574 - 01).Ed invero, trattandosi di una nullità a regime intermedio tesa a garantire l’interventodella parte pubblica, la relativa eccezione non può che provenire dalla stessa parte,difettando in capo alle altre l’interesse, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., adedurre il vizio.In termini analoghi, nella materia cautelare, in cui il ruolo di iniziativa e partecipativo delpubblico ministero è parimenti incisivo, non si dubita che la nullità, sempre a regimeintermedio, dell’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen., adottata dal giudice senza lapreventiva richiesta del parere del pubblico ministero, possa essere dedotta soltanto daquest’ultimo, quale unico titolare dell’interesse a eccepire la violazione del contraddittoriocartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281056-01; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv.248035-01).Attesa la netta prevalenza delle decisioni che qui si condividono e l’assenza di piùrecenti sentenze espressive dell'orientamento minoritario reputa il Collegio che manchino lecondizioni per aderire alla richiesta del Procuratore generale di rimessione della questionealle Sezioni Unite.Non sfugga, del resto, che il ricorrente, pur eccependo la violazione formale dellaprevisione normativa, non prospetta un puntuale pregiudizio patito in relazione a unospecifico apporto favorevole che la parte pubblica avrebbe potuto introdurre sulla richiestaformulata.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura.Incontestato che nella sentenza del 2 dicembre 2024 il Tribunale di Milano ha esclusola continuazione esterna con il delitto accertato con la sentenza del 3 ottobre 2023 perinsussistenza di un medesimo disegno criminoso, opera la preclusione sancita dall’art. 671,comma 1, cod. proc. pen., non superata dalle deduzioni difensive, peraltro ancorate a fattori,quali lo stato di tossicodipendenza e la condizione di disagio economico del condannato, chenella stessa prospettazione del ricorrente erano stati sottoposti al giudice della cognizionetramite spontanee dichiarazioni scritte dell’imputato.Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esclusionedella continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effettipreclusivi nel giudizio di esecuzione non solo nel caso della esplicita negazione dellaricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.247482 - 01), ma anche nella ipotesi in cui il giudice disattenda per la ritenuta insussistenzadei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell’imputatodi riconoscimento della continuazione (Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994, Alessandrini, Rv.200377 - 01; Sez. 3, n. 7565 del 3 marzo 1992, Circello, Rv. 190920 - 01).4.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Milanoo, in subordine, la rimessione della questione di cui al secondo motivo di ricorso alle SezioniUnite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione,ha dichiarato inammissibile l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolodella continuazione tra i delitti accertati con sentenze irrevocabili dello stesso Tribunale del 3ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024, rilevando che la questione era stata già decisanegativamente con la sentenza del 2 dicembre 2024.2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perla notifica del decreto di inammissibilità.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il giudice dell’esecuzione provveduto sulla richiesta senza acquisire preventivamenteil parere obbligatorio del pubblico ministero. 2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,deducendo che la questione proposta non poteva ritenersi coperta dal giudicato, poiché ilgiudice della cognizione non aveva valutato lo stato di tossicodipendenza e la condizione didisagio economico del condannato posti a fondamento dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di censura, Il termine di cinque giorni, previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificaall’interessato del decreto di inammissibilità, emesso in via preliminare e de plano dal giudicedell’esecuzione in caso di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni dilegge, ovvero che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimielementi, ha natura meramente ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determinaalcuna nullità, ma unicamente lo slittamento del termine per proporre ricorso percassazione. 3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo al secondo motivo di ricorso,incentrato sul richiamo a precedente di questa Sezione secondo cui l’omissionedell’interlocuzione preventiva prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen, quale momentoineludibile in vista del corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva, dà luogo auna nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata(Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550-01; conforme giàSez. 1, Sentenza n.42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025 - 01).Sul tema il Collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo giurisprudenzialeprevalente, secondo cui, ove il decreto di inammissibilità della richiesta ex art. 666, comma2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall’acquisizione del prescritto parere del pubblicoministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che ilpubblico ministero è l’unico ad avere un interesse concreto all’instaurazione delcontraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (in questosenso, Sez. 1, n. 34598 del 18/05/2023, Proietti, Rv. 285242-01; Sez. 3, n. 9167 del19/11/2020, dep. 2021, Talla, Rv. 281595 - 01; Sez. 1, n. 2420 del 03/04/2000, Pischedda,Rv. 216032 – 01; Sez. 4, n. 3919 del 29/11/1995, dep. 1996, Tufo, Rv. 203574 - 01).Ed invero, trattandosi di una nullità a regime intermedio tesa a garantire l’interventodella parte pubblica, la relativa eccezione non può che provenire dalla stessa parte,difettando in capo alle altre l’interesse, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., adedurre il vizio.In termini analoghi, nella materia cautelare, in cui il ruolo di iniziativa e partecipativo delpubblico ministero è parimenti incisivo, non si dubita che la nullità, sempre a regimeintermedio, dell’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen., adottata dal giudice senza lapreventiva richiesta del parere del pubblico ministero, possa essere dedotta soltanto daquest’ultimo, quale unico titolare dell’interesse a eccepire la violazione del contraddittoriocartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281056-01; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv.248035-01).Attesa la netta prevalenza delle decisioni che qui si condividono e l’assenza di piùrecenti sentenze espressive dell'orientamento minoritario reputa il Collegio che manchino lecondizioni per aderire alla richiesta del Procuratore generale di rimessione della questionealle Sezioni Unite.Non sfugga, del resto, che il ricorrente, pur eccependo la violazione formale dellaprevisione normativa, non prospetta un puntuale pregiudizio patito in relazione a unospecifico apporto favorevole che la parte pubblica avrebbe potuto introdurre sulla richiestaformulata.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura.Incontestato che nella sentenza del 2 dicembre 2024 il Tribunale di Milano ha esclusola continuazione esterna con il delitto accertato con la sentenza del 3 ottobre 2023 perinsussistenza di un medesimo disegno criminoso, opera la preclusione sancita dall’art. 671,comma 1, cod. proc. pen., non superata dalle deduzioni difensive, peraltro ancorate a fattori,quali lo stato di tossicodipendenza e la condizione di disagio economico del condannato, chenella stessa prospettazione del ricorrente erano stati sottoposti al giudice della cognizionetramite spontanee dichiarazioni scritte dell’imputato.Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esclusionedella continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effettipreclusivi nel giudizio di esecuzione non solo nel caso della esplicita negazione dellaricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.247482 - 01), ma anche nella ipotesi in cui il giudice disattenda per la ritenuta insussistenzadei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell’imputatodi riconoscimento della continuazione (Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994, Alessandrini, Rv.200377 - 01; Sez. 3, n. 7565 del 3 marzo 1992, Circello, Rv. 190920 - 01).4. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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