CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40155/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 18 marzo 2021 che ha condannato l'imputata per i reati ex artt. 63, comma 1, 64, comma 1, lett. a), e 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. 81/2008 deducendo la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.: il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesta nel giudizio di merito. 2.1. Va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di merito, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901, relativa a sentenza di appello; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, in cui era impugnata la sentenza del Tribunale non appellabile, secondo cui in tal caso sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità). 2.2. Con la memoria difensiva depositata al Tribunale di Asti il difensore ha argomentato sulla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; in sede di conclusioni non risulta esplicitamente richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Né il generico riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. può integrare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto degli elementi costitutivi dell'istituto. Dunque, non risulta dalla sentenza impugnata né dal testo del ricorso che la difesa abbia chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nel giudizio di merito. La sentenza di primo grado è stata emessa dopo l'entrata in vigore, il 2 aprile 2015, dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]